Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16235/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

appello di RomaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, cheha insistito nell’accoglimento del ricorso.1.

Con sentenza del 19 dicembre 2025 la Corte di appello di Roma, in riformadella sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 26 maggio 2025, appellatada [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il giudizio di responsabilità di costui inordine al delitto di rapina aggravata ascrittogli e, previo riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta.2.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia dell’imputato sulla base di un unico motivo con il quale si eccepisce lanullità della sentenza per violazione di legge (artt. 11, comma 1, lett. a, 30,comma 6, d. lgs. 116/2017) in relazione alla capacità del giudice.Si evidenzia al riguardo che il collegio giudicante in primo grado era statointegrato all’udienza del 26 maggio 2025 – di discussione e decisione – anche daun giudice onorario, in mancanza delle condizioni di legge.La Corte di appello aveva al riguardo rilevato che tale applicazione era statadisposta in virtù di provvedimenti presidenziali che avevano attestato la gravescopertura di organico pari al 26,92% del settore penale, in violazione tuttaviadell’art. 11, comma 1, lett. e), d. lgs. 116/2017 che aveva posto quale limite lavacanza di posti “oltre il trenta per cento”.

Erroneamente la corte territoriale avevaritenuto che detta percentuale fosse riferita all’assegnazione al singolo magistratoonorario di un intero ruolo e che l’art. 30, comma 6, d.lgs. 116/2017 consentissetale applicazione qualora – come nel caso in esame – l’azione penale fosse stataesercitata prima della entrata in vigore della normativa.Inoltre, era stato violato il disposto della legge 51/2025 che prevede la derogaalla composizione del giudice naturale soltanto per esigenze temporanee osituazioni emergenziali, non poste a conoscenza della difesa.2.1.

Con memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale,pervenuta il 10 aprile 2026, il difensore insiste nell’accoglimento del ricorso,precisando che il legislatore ha inteso sottrarre alla competenza del giudiceonorario i procedimenti per reati di più grave allarme sociale, quale quellocontestato all’imputato; ha precisato altresì che la legge n. 51 del 2025, purescludendo l’applicazione del giudice onorario ai soli collegi del Tribunale in sededi riesame delle misure cautelari personali e reali, non aveva inciso sul limitepercentuale di scopertura degli uffici, giustificativo dell’assegnazione del giudiceonorario, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. a), d. l.gs.116/2017.3.

Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivo non consentito ecomunque privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivo di censure già prospettate insede di appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito.4.

La sentenza impugnata da atto che effettivamente, all’udienza del 26maggio 2025 all’esito della quale è stata emessa la pronuncia del Tribunale, ilcollegio era integrato anche da un Giudice onorario di Pace (GOP).La disciplina applicabile è quella di cui all’art. 30, comma 6, d. lgs. 116/2017,così come modificato dall’art. 1 legge n. 51 del 15 aprile 2025, in vigore dal 1maggio 2025 (e, quindi, applicabile all’udienza in questione, tenutasi il 26 maggio2025) norma che stabilisce – in deroga al divieto di cui al comma 5 (secondo cuiper il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti iprocedimenti, ad esclusione di quelli relativi a reati non compresi nell’elenco di cuiall'articolo 550 del codice di procedura penale e, quindi, anche del reato di rapina)– che ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudiceonorario può essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, sempre peril settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.5.

La corte territoriale, acquisiti i provvedimenti del Presidente del [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che “sulla base della significativa e gravissima vacanza diorganico di cui all’epoca soffriva il settore penale” i giudici onorari erano statiautorizzati a comporre i collegi penali con decorrenza dal 2 maggio 2025 ancheper i processi concernenti i reati di cui all’art. 402, comma 2, lett. a), cod. proc.pen. (e, quindi, anche per i delitti di rapina), assegnando il Gop, inserito nelcollegio giudicante in questione, alla sezione del Tribunale che ha giudicatol’imputato, ricorrendone i presupposti di legge (giudice onorario appartenente alcd. contingente ad esaurimento e confermato nelle funzioni).In base alla normativa richiamata dallo stesso ricorrente (l. 51/2025) non eranecessaria una percentuale di scopertura di organico per giustificare l’applicazionedel Gop ma una situazione emergenziale e contingente, ampiamente delineata dalPresidente del Tribunale, con riferimento alla carenza di magistrati ordinari,definita significativa e gravissima; situazione che il decreto presidenziale del 24aprile 2025, con decorrenza dal 2 maggio 2025, aveva reso conoscibile e che nonnecessitava di essere reiterata in ogni singolo procedimento.5.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di RomaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, cheha insistito nell’accoglimento del ricorso.1. Con sentenza del 19 dicembre 2025 la Corte di appello di Roma, in riformadella sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 26 maggio 2025, appellatada [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il giudizio di responsabilità di costui inordine al delitto di rapina aggravata ascrittogli e, previo riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia dell’imputato sulla base di un unico motivo con il quale si eccepisce lanullità della sentenza per violazione di legge (artt. 11, comma 1, lett. a, 30,comma 6, d. lgs. 116/2017) in relazione alla capacità del giudice.Si evidenzia al riguardo che il collegio giudicante in primo grado era statointegrato all’udienza del 26 maggio 2025 – di discussione e decisione – anche daun giudice onorario, in mancanza delle condizioni di legge.La Corte di appello aveva al riguardo rilevato che tale applicazione era statadisposta in virtù di provvedimenti presidenziali che avevano attestato la gravescopertura di organico pari al 26,92% del settore penale, in violazione tuttaviadell’art. 11, comma 1, lett. e), d. lgs. 116/2017 che aveva posto quale limite lavacanza di posti “oltre il trenta per cento”. Erroneamente la corte territoriale avevaritenuto che detta percentuale fosse riferita all’assegnazione al singolo magistratoonorario di un intero ruolo e che l’art. 30, comma 6, d.lgs. 116/2017 consentissetale applicazione qualora – come nel caso in esame – l’azione penale fosse stataesercitata prima della entrata in vigore della normativa.Inoltre, era stato violato il disposto della legge 51/2025 che prevede la derogaalla composizione del giudice naturale soltanto per esigenze temporanee osituazioni emergenziali, non poste a conoscenza della difesa.2.1. Con memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale,pervenuta il 10 aprile 2026, il difensore insiste nell’accoglimento del ricorso,precisando che il legislatore ha inteso sottrarre alla competenza del giudiceonorario i procedimenti per reati di più grave allarme sociale, quale quellocontestato all’imputato; ha precisato altresì che la legge n. 51 del 2025, purescludendo l’applicazione del giudice onorario ai soli collegi del Tribunale in sededi riesame delle misure cautelari personali e reali, non aveva inciso sul limitepercentuale di scopertura degli uffici, giustificativo dell’assegnazione del giudiceonorario, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. a), d. l.gs.116/2017.3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivo non consentito ecomunque privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivo di censure già prospettate insede di appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito.4. La sentenza impugnata da atto che effettivamente, all’udienza del 26maggio 2025 all’esito della quale è stata emessa la pronuncia del Tribunale, ilcollegio era integrato anche da un Giudice onorario di Pace (GOP).La disciplina applicabile è quella di cui all’art. 30, comma 6, d. lgs. 116/2017,così come modificato dall’art. 1 legge n. 51 del 15 aprile 2025, in vigore dal 1maggio 2025 (e, quindi, applicabile all’udienza in questione, tenutasi il 26 maggio2025) norma che stabilisce – in deroga al divieto di cui al comma 5 (secondo cuiper il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti iprocedimenti, ad esclusione di quelli relativi a reati non compresi nell’elenco di cuiall'articolo 550 del codice di procedura penale e, quindi, anche del reato di rapina)– che ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudiceonorario può essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, sempre peril settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.5. La corte territoriale, acquisiti i provvedimenti del Presidente del [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che “sulla base della significativa e gravissima vacanza diorganico di cui all’epoca soffriva il settore penale” i giudici onorari erano statiautorizzati a comporre i collegi penali con decorrenza dal 2 maggio 2025 ancheper i processi concernenti i reati di cui all’art. 402, comma 2, lett. a), cod. proc.pen. (e, quindi, anche per i delitti di rapina), assegnando il Gop, inserito nelcollegio giudicante in questione, alla sezione del Tribunale che ha giudicatol’imputato, ricorrendone i presupposti di legge (giudice onorario appartenente alcd. contingente ad esaurimento e confermato nelle funzioni).In base alla normativa richiamata dallo stesso ricorrente (l. 51/2025) non eranecessaria una percentuale di scopertura di organico per giustificare l’applicazionedel Gop ma una situazione emergenziale e contingente, ampiamente delineata dalPresidente del Tribunale, con riferimento alla carenza di magistrati ordinari,definita significativa e gravissima; situazione che il decreto presidenziale del 24aprile 2025, con decorrenza dal 2 maggio 2025, aveva reso conoscibile e che nonnecessitava di essere reiterata in ogni singolo procedimento.5. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16235/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris