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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1225/2011

ECLI:EU:T:2011:583
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 11 ottobre 2011 – DBV / Commissione (causa T‑297/10) «Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Cina – Diritti della difesa – Calcolo del valore normale – Proporzionalità – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping –Apertura dell’inchiesta – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate – Portata – Qualifica di impresa interessata – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 5, nn. 10 e 11) (v. punti 20‑22)

2. Diritto dell’Unione – Principi – Proporzionalità – Regolamento che istituisce dazi antidumping e compensativi definitivi – Carattere di proporzionalità – Criteri di valutazione – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di politica commerciale comune – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 5, quarto comma, UE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009) (v. punti 36‑38)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Presupposto – Ricorso atto a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto – Portata (Art. 263 TFUE) (v. punto 42) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (UE) della Commissione 10 maggio 2010, n. 404, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 117, pag. 64).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La DBV [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 11 ottobre 2011 – DBV / Commissione (causa T‑297/10) «Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Cina – Diritti della difesa – Calcolo del valore normale – Proporzionalità – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping –Apertura dell’inchiesta – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate – Portata – Qualifica di impresa interessata – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 5, nn. 10 e 11) (v. punti 20‑22) 2. Diritto dell’Unione – Principi – Proporzionalità – Regolamento che istituisce dazi antidumping e compensativi definitivi – Carattere di proporzionalità – Criteri di valutazione – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di politica commerciale comune – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 5, quarto comma, UE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009) (v. punti 36‑38) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Presupposto – Ricorso atto a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto – Portata (Art. 263 TFUE) (v. punto 42) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (UE) della Commissione 10 maggio 2010, n. 404, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 117, pag. 64). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La DBV [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.