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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 37904/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 febbraio 2025, la Corte d'Cíppello di Torino, in accoglimento della proposta di concordato avanzata dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara in data 17/3/2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 452-quaterdecies c.p. e 256, commi 1, 3 e 4, D.Igs. n. 152 del 2006, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, rideterminava la pena in anni due e mesi due di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare, riducendo le pene accessorie in pari misura e dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi di appello.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo tre motivi di impugnazione, come di seguito sintetizzati.

Con il primo motivo, denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pretesa indeterminatezza e genericità dei capi di imputazione, che avrebbero contestato cumulativamente un delitto e una contravvenzione senza una chiara distinzione delle condotte, con conseguente impossibilità di una corretta valutazione del trattamento sanzionatorio.

Con il secondo motivo, denuncia la mancata applicazione della diminuente di pena connessa alla circostanza attenuante di cui all'art. 256, comma 4, D.Igs. 152/2006, pur riconosciuta in sentenza.

Con il terzo motivo, denuncia la violazione di legge in materia di prescrizione, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato il meccanismo di sospensione previsto dalla L. n. 103 del 2017 ("[OSCURATO:PERSONA]"), asseritamente abrogato dalla L. n. 134 del 2021 ("[OSCURATO:PERSONA]"), omettendo così di dichiarare l'estinzione del reato contravvenzionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Risulta dalla sentenza impugnata che il difensore di Napoli ed il Procuratore Generale hanno dichiarato nel corso del giudizio di secondo grado di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599'-bis cod. proc. pen nel senso di un miglioramento del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado all'imputato, che la Corte di appello ha integralmente recepito, riducendo la pena negli esatti termini pattuiti, ritenendola adeguata al reale disvalore dei fatti.

L'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto: secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01; Sez. 4, n. 21532 del 17/04/2025, Belcastro; Sez. 4, n. 29960 del 11/7/2025, Filippini). 1.2 Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso per tassazione è, infatti, ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

2. Va, altresì aggiunto, in relazione al terzo motivo, che, anche a voler ritenere che l'accordo raggiunto non implichi rinuncia alla prescrizione, siccome sostenuto di recente da questa Corte (Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, dep. 2024, Cosignani, Rv. 285974 - 01), il risultato interpretativo prospettato confligge con le conclusioni cui sono pervenute, sul tema, le Sezioni unite di questa Corte che hanno statuito che "la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024 (dep. 2025 ), Ptg c/ Polichetti, Rv. 288175).

L'eccezione- di , AA441044.4rtn prescrizione risulta pertanto nfondata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 (tremila/00), tenuto conto della natura delle censure proposte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 febbraio 2025, la Corte d'Cíppello di Torino, in accoglimento della proposta di concordato avanzata dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara in data 17/3/2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 452-quaterdecies c.p. e 256, commi 1, 3 e 4, D.Igs. n. 152 del 2006, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, rideterminava la pena in anni due e mesi due di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare, riducendo le pene accessorie in pari misura e dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi di appello. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo tre motivi di impugnazione, come di seguito sintetizzati. Con il primo motivo, denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pretesa indeterminatezza e genericità dei capi di imputazione, che avrebbero contestato cumulativamente un delitto e una contravvenzione senza una chiara distinzione delle condotte, con conseguente impossibilità di una corretta valutazione del trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo, denuncia la mancata applicazione della diminuente di pena connessa alla circostanza attenuante di cui all'art. 256, comma 4, D.Igs. 152/2006, pur riconosciuta in sentenza. Con il terzo motivo, denuncia la violazione di legge in materia di prescrizione, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato il meccanismo di sospensione previsto dalla L. n. 103 del 2017 ("[OSCURATO:PERSONA]"), asseritamente abrogato dalla L. n. 134 del 2021 ("[OSCURATO:PERSONA]"), omettendo così di dichiarare l'estinzione del reato contravvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta dalla sentenza impugnata che il difensore di Napoli ed il Procuratore Generale hanno dichiarato nel corso del giudizio di secondo grado di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599'-bis cod. proc. pen nel senso di un miglioramento del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado all'imputato, che la Corte di appello ha integralmente recepito, riducendo la pena negli esatti termini pattuiti, ritenendola adeguata al reale disvalore dei fatti. L'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto: secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01; Sez. 4, n. 21532 del 17/04/2025, Belcastro; Sez. 4, n. 29960 del 11/7/2025, Filippini). 1.2 Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso per tassazione è, infatti, ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). 2. Va, altresì aggiunto, in relazione al terzo motivo, che, anche a voler ritenere che l'accordo raggiunto non implichi rinuncia alla prescrizione, siccome sostenuto di recente da questa Corte (Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, dep. 2024, Cosignani, Rv. 285974 - 01), il risultato interpretativo prospettato confligge con le conclusioni cui sono pervenute, sul tema, le Sezioni unite di questa Corte che hanno statuito che "la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 (dep. 2025 ), Ptg c/ Polichetti, Rv. 288175). L'eccezione- di , AA441044.4rtn prescrizione risulta pertanto nfondata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 (tremila/00), tenuto conto della natura delle censure proposte. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.00
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