CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; nienuto che il ricorso è inammissibile perché repiica profili d censura, relatuva ai mancato rconoscimento dell'attenuante di cui all'ad 62, n. 4 cp, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte del merito ( colmando il vuoto argomentativo riscontrato dalla sentenza rescindente rpetto alla prima decisione resa in appello) con corretti argomenti giuridici puntualmente raccordato alia regiudicanda in fatto restituita dalle emergenze istruttorie (si vedano i puntuali iterTnenti alle indicazioni interpetative di questa Corte sul tema contenuti alla pag. 3, dal quarto capoverso); riievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. DIchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 30 gennaio 202