CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 28789/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17046/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e S . F . H . s.r.l. , con sede in Roma, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della C orte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in forma telematica allegata al controricorso -controricorrente – nonchécontro Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa e Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1037/2021 depositata il20/5/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 48/2019, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. su istanza della locale Procura della Repubblica. 2. La Corte d’appello di Firenze, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., riconosceva - con sentenza non definitiva de l 9 settembre 2020 - la legittimazione attiva del Giambra ad impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento e, una volta proseguito il giudizio, rigettava il reclamo. Escludeva, in particolare, che il giudice relatore dovesse astenersi, perché i fatti attribuiti a quest’ultimo dal reclamante, integranti il reato di abuso in atti di ufficio (per aver ordito la precostituzione di una situazione debitoria a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. allo scopo di farne dichiarare il fallimento), concretavano una tesi illogica e comunque non suffragata da alcun elemento. Reputava che la sede reale e operativa di [OSCURATO:SOCIETA]. dovesse essere individuata non presso la sua formale sede in Roma, dove era ubicato uno studio professionale che si limitava a ricevere la corrispondenza, ma nel circondario del Tribunale di Pisa, nel quale si trovava il compendio immobiliare, l’unico oggetto di gestione e amministrazione della compagine. Dichiarava inammissibile la querela di falso proposta dal Giambra, perché la stessa era stata rivolta verso scritture private di cui il querelante riteneva falsi i fatti indicati e le dichiarazioni di scienza contenute, malgradouna simile contestazione non fosse riconducibile al disposto dell’art. 221 cod. proc. civ., oppure nei confronti di atti pubblici per la parte non coperta da fede privilegiata ai sensi dell’art.2700 cod. civ. Riteneva, infine, effettivamente sussistente il credito vantato dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., poiché le due società, ambedue amministrate dal Giambra, avevano architettato uno stratagemma per sottrarre ai creditori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i proventi derivanti dalla locazione degli immobili di sua proprietà; a tal fine le due compagini avevano concluso un contratto di locazione degli immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e si erano poi accordate per la sospensione dei pagamenti, adducendo a giustificazione la mancata realizzazione della strada di accesso al compendio immobiliare locato e la conseguente impossibilità per la conduttrice di effettuare alcuna sublocazione, quando invece, in realtà, gli immobili era stati concessi in godimento a terzi, i quali pagavano direttamente al Giambrai canoni dovuti. 3. Per la cassazione della sentenza definitiva, pubblicata in data 20 maggio 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., prospettando otto motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. Gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa e Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze non hanno svolto difese. Parte ricorrente e la procedura concorsuale controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare che il decesso del ricorrente, intervenuto nelle more del giudizio e documentato alla difesa, non influisce sulle sorti di questo giudizio di legittimità, al quale non è applicabile, in considerazione della sua particolare struttura e disciplina, l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, avvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (v. Cass. 1757/2016, Cass. 24635/2015). 5. Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, cod. proc. civ., la mancata acquisizione del fascicolo relativo all’istanza di fallimento e deidocumenti posti a base della stessa, sicché non sarebbe dato comprendere – a dire di parte ricorrente – come la Corte di merito possa aver deciso il reclamo senza aver preso in esame la documentazione in forza della quale il magistrato requirente aveva sollecitato la declaratoria di fallimento. 6. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale di Pisa aveva già accertato il ruolo svolto da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base delle indagini penali compiute dalla locale Procura della Repubblica, appurando che la “società era stata costituita al precipuo se non unico scopo di consentire a [OSCURATO:PERSONA], odierno reclamante nonché amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di sottrarre ai creditori di quest’ultima società tutti i proventi che potevano derivare dalsuo patrimonio immobiliare, in quanto la S.F.H. si sarebbe prestata alla stipulazione di un contratto di locazione ultranovennale con la previsione pressoché contestuale di uno stratagemma per sospendere il pagamento dei relativi canoni, e comunque al deliberato scopo di non pagare i canoni” (pagg. 3 e 4 della decisione impugnata). Malgrado il primo giudice avesse già fondato la propria decisione sull’“esito delle indagini penali svolte dalla Procura di Pisa”, la questione posta dalla doglianza in esame esula dai motivi di impugnazione sottoposti al vaglio della Corte d’appello, come riportati dalla decisione impugnata. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l. fall. deve c ontenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni, ancorché non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., sicché tale mezzo non hacarattere pienamente devolutivo, restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante e in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 l. fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della res iudicanda(Cass. 31531/2021, Cass. 12706/2014). Ne discende l’inammissibilità del mezzo, per il suo carattere di novità rispetto ai temi devoluti attraverso il reclamo. D’altra parte, la mancata acquisizione della documentazione posta a base della richiesta di fallimento non comporta alcuna violazione processuale, ma determina semplicemente l’impossibilità per il giudicante di prendere in esame e porre a base della propria decisione gli atti non prodotti dall’istante. Un’eventuale omessa produzione, quindi, non influirebbe, di per sé, sulle sorti della richiesta presentata, ma limiterebbe l’ampiezza del materiale probatorio disponibile al fine di valutare la fondatezza della stessa. La doglianza in esame risulta quindi inammissibile, perché il fallito non ha interesse a dolersi, in via generale, della limitatezza del materiale probatorio prodotto da chi hasollecitato la dichiarazione di fallimento e può, al più, censurare il vizio di motivazione della sentenza che abbia omesso di indicare la documentazione da cui sono state evinte le verifiche in fatto poste a base dell’accertamento dello stato di insolvenza ovvero il ricorso, a fondamento della decisione, a prove non proposte dal P.M., in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.. 7. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione dell’art. 360 co. I° nr. 1 e 4) c.p.c. per motivi attinenti alla giurisdizione e l’individuazione del giudice naturale ex art. 111 Cost.; in subordine, integrante error in procedendo, cui segue l’attività processuale con due ulteriori condotte costituenti error in procedendo”, sostiene che la prima sezione della Corte d’appello, dopo aver riconosciuto la legittimazione del Giambra a proporre reclamo ed aver accolto la querela di falso da questi proposta, doveva proseguire la trattazione del giudizio avanti a sé piuttosto che rimettere la lite avanti alla seconda sezione civile sulla base dei nuovi criteri tabellari nel frattempo entrati in vigore. Per di più la nuova sezione assegnataria del fascicolo, pur non adottando formali provvedimenti di revoca, non aveva dato corso agli incombenti conseguenti all’ammissione della querela di falso già ammessa, né aveva rilevato la nullità conseguente alla mancata notifica alla Procura Generale della sentenza parziale del 10 settembre 2020, dell’ordinanza di remissione alla seconda sezione del 14 settembre 2020 e dell’avviso di anticipazione di udienza del 16 ottobre 2021. 8. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 8.1 La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass., Sez. U., 25573/2020, Cass. 15879/2018, Cass. 3708/2014). Né è possibile sostenere che la norma costituzionale richiamata sia di immediata applicazione (cfr. Cass., Sez. U., 11167/2022), dato che l’individuazione del giudice naturale rimane disciplinata da disposizioni con forza di legge. 8.2 L’odierno ricorrente asserisce che la querela di falso presentata fosse già stata ammessa dalla prima sezione della Corte d’appello e che la seconda sezione, davanti alla quale la lite era proseguita, dovesse dar corso a un simile provvedimento. L’assunto, tuttavia, è privo di autosufficienza, in quanto trascura di indicare con la necessaria puntualità il contenuto della statuizione della Corte fiorentina con cui sarebbe stata disposta l’ammissione della querela presentata. Né si può ritenere che ciò discendesse implicitamente dalla scelta di definire, ai sensi dell’art. 279, comma 2, cod. proc. civ., la questione pregiudiziale attinente alla legittimazione del Giambra ad impugnare la sentenza di fallimento, dato che solo una volta verificata la corretta introduzione della lite da parte del reclamante sarebbe stato possibile e utile vagliare l’ammissibilità della querela di falso dallo stesso presentata. D’altra parte, quand’anche un’ammissione fosse in qualche modo intervenuta in precedenza, la declaratoria di inammissibilità della querela adottata dalla Corte di merito con la decisione che ha definito il giudizio comporterebbe, all’evidenza, una statuizione implicita di revoca del provvedimento in precedenza adottato. 8.3 L’odierno ricorrente non è poi legittimato, ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., a far valere eventuali nullità discendenti dalla mancata comunicazione al P.G.dei provvedimenti adottati dal collegio del reclamo nel corsodel giudizio. 9. Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione dell’art. 360 co. I° nr. 2 e 5) c.p.c. per motivi attinenti alla competenza del Giudice di prime cure”, sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che la sede operativa e decisionale di [OSCURATO:SOCIETA]. fosse ubicata in Pisa piuttosto che presso la sua sede legale di Roma, omettendo di tenere adeguatamente conto dei dati fattuali emergenti dai documenti prodotti e di provvedere sulle prove volte a riscontrare una simile situazione. 10. Il motivorisulta in parte infondato, in parte inammissibile. La Corte di merito, facendo applicazione del consolidato principio secondo cui la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire una simile presunzione (Cass., Sez. U . , 15872/2013), ha correttamente ravvisato l’esistenza di emergenze processuali che inducevano a superare la formale ubicazione della sede legale in Roma, dove in realtà non era svolta alcuna attività ed era collocatouno studio professionale incaricato soltanto di ricevere la corrispondenza , per valorizzare, invece, il luogo in cuisi trovava l’ unico oggetto dell ’ attività dell’impresa (costituita dalla gestione ed amministrazione del compendio immobiliare ricevuto in locazione) e doveva essere svolta la sua gestione. Non vale a legittimare differenti considerazioni il contenuto di documenti apparentemente stipulati a Roma, in mancanza – stando alle dichiarazioni del professionista presso il cui studio era ubicata la sede legale della società, non smentite da alcuna diversa emergenza istruttoria- dell o svolgimento di alcuna attività sociale presso la sede formale. La doglianza risulta poi generica nella parte in cui non specifica quali mezzi istruttori erano stati richiesti al fine di avvalorare la tesi dell’odierno ricorrente, rimanendo così imped ito a questa Corte di valutare se gli stessi investissero un punto effettivamente decisivo della controversia e fossero idonei a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie. 11. Il quarto motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione dell’art. 360 I° nr. 1, 3 e 4 c.p.c. in relazione agli artt. 51 e 52 c.p.c. (nullità sentenza per mancata astensione del giudice). Conseguente manifesto vizio di motivazione per travisamento del ruolo e delle condizioni del magistrato e dell’eccezione anche in ordine alla individuazione dei presupposti d’obbligo di astensione”, assume che la Corte d’appello, interpretando erroneamente il motivo di reclamo, abbia omesso di rilevare che il giudice nominato come relatore per la fase prefallimentare svolgesse nel contempo anche le funzioni di giudice delegato del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al cui credito il P.M. aveva fatto precipuo riferimento nella richiesta di fallimento presentata; sussisteva perciò un aperto conflitto di interesse che impediva all’organo del fallimento creditore di appartenere al collegio che doveva decidere se la società debitrice si trovasse in una situazione di insolvenza. 12. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'obbligo di astensione è deducibile solo con lo strumento della ricusazione, ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi (si veda in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 1545/2017). Nessuna nullità può dunque essere predicata nel caso di specie, vuoi perché non sussisteva alcun obbligo di astensione, ma ricorrevano soltanto “ragioni di convenienza ex art. 51 cpv. c.p.p. che suggerivano di astenersi” (così, testualmente, in ricorso a pag. 46), vuoi perché, quand’anche fosse esistito un obbligo di astensione da parte del giudice relatore, la relativa inottemperanza non si sarebbe potuta riverbera re sulla sentenza pronunciata con detta partecipazione al collegio, in mancanza di ricusazione. 13.1 Il quinto motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione dell’art. 360 I° nr. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 1, 6, 7 L.F.”,assume che il P.M. richiedente il fallimento, pur essendo tenuto a motivare le ragioni poste a fondamento della propria istanza, si era invece “basato su una relazione che si [era] fatto rendere appositamente nel processo 540/2019 r.g.n.r.” (pag. 49 del ricorso) e in forza della stessa aveva ipotizzato la simulazione del contratto di locazione intervenuto fra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso la formulazione di una tesi che lo stesso collegio del reclamo aveva completamente smentito. In questo modo il magistrato requirente si era autonomamente creato le condizioni per sostenere la propria legittimazione a chiedere il fallimento, mentre la Corte d’appello aveva riconosciuto l’esistenza del debito di [OSCURATO:SOCIETA]. dando per assodati, senza un’autonoma verifica, argomenti generici contenuti in atti penali che dovevano ancora essere sottoposti a un puntuale controllo. 13.2 Il sesto motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione dell’art. 360 I° nr. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 474 e 475 c.p.c.”, lamenta che l’istanza di fallimento sia stata presentata malgrado nessuno dei crediti valorizzati al suo interno fosse munito di titolo esecutivo; si imponeva quindi una riflessione sulla prova di tali crediti e sulla veridicità dei documenti che li rappresentavano, in presenza di documentazione che attestava la falsità degli atti prodotti dal P.M. e l’inesistenza del credito e di richieste di prova sulla verità e attendibilità dei medesimi. 13.3 Il settimo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione dell’art. 360 I° nr. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 221 e segg. c.p.c.”, sostiene che la nozione di atto pubblico eccede i limiti previsti dagli artt. 2699 e ss. cod. civ. e ricomprende qualsiasi documento amministrativo ideologicamente falso e capace di assurgere a mezzo di prova del suo contenuto. Rientravano perciò in questa nozione, ed erano di conseguenza passibili di querela di falso, la relazione del curatore, predisposta in maniera consapevolmente omissiva sulla base di dati inesatti, incompleti o falsi, l’istanza di fallimento del P.M., che aveva asseverato quella relazione pur nella consapevolezza dell’utilizzo di una relazione omissiva basata su dati inesatti, incompleti o falsi e gli atti del giudice relatore, predisposti sulla base di atti di cui egli conosceva la falsità ideologica ovvero l’inconsistenza, perché basati su atti falsi o che trascuravano i fatti estintivi delle obbligazioni. 14. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono inammissibili. Nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino – come nel caso di specie - una pluralità di questioni precedute unitariamente dall’elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. 18021/2016). Non sono perciò ammissibili la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr., ex multis , Cass.26874/2018, Cass. 19443/2011). 15. L’ottavo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione dell’art. 360 I° n. 5) c.p.c. omesso esame su fatti decisivi per la decisione oggetto di pieno contraddittorio e discussione nella fase di reclamo (omesso esame da intendersi esteso alla mancata ammissione di ulteriori prove sul punto)”, denuncia il mancato approfondimento da parte della Corte di merito della questione concernente l’esistenza dei crediti che integravano, a dire del P.M. richiedente, l’insolvenza, tramite l’esame della documentazione prodotta e la valutazione delle istanze istruttorie presentate dal reclamante. In particolare, la Corte di merito avrebbe omesso di tener conto degli accordi di esenzione che escludevano la debenza, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., del canone di locazione dovuto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., stante l’impossibilità per la compagine locatrice di realizzare la strada di accesso agli immobili locati a causa del contenzioso amministrativo insorto con il Comune di Ponsacco, e di tutta la documentazione prodotta a dimostrazione della corrispondenza al vero di tale convenzione e del fatto che l’intero compendio dal 2009 al 2016 non era stato locato. Allo stesso modo la documentazione prodotta dimostrerebbe l’insussistenza degli ulteriori crediti (facenti capo a F.lli Alacatay, [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate) addotti dal P.M. all’interno della propria richiesta. 16. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito, infatti, non ha affatto trascurato di valutare l’accordo di esenzione intervenuto fra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., ma ha ritenuto che lo stesso fosse stato concluso in assenza delle condizioni perché la società locatrice accordasse una sospensione dei pagamenti alla compagine conduttrice,dato che gli immobili in realtà erano stati sublocati, e con l’esclusiva volontà di frodare i creditori da parte di entrambi i contraenti. Rispetto a queste circostanze il primo profilo di doglianza, quindi, lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che il ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (v. Cass. 14929/2012, Cass.23328/2012). Una simile critica si riduce a un tentativo di offrire unadiversa lettura delle risultanze processuali, la cui cernita e valutazione competono esclusivamente al giudice di merito e possono essere sindacate in questa sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito; l’errore di valutazione delle prove, consistente nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare, non è poisindacabile in sede di legittimità, non essendo previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ. (Cass.9356/2017). Una volta constatata l’inammissibilità delle censure rivolte nei confronti dell’accertamento del consistente credito di [OSCURATO:PERSONA], non rimane che rilevare l’inammissibilità, per mancanza di decisività, degli ulteriori profili di critica concernenti gli altri debiti addotti dal P.M. a suffragio della situazione di insolvenza, nel senso espressamente accertato dalla Corte di merito(a dire della quale, una volta accertata l’esistenza dell’indebitamento societario verso [OSCURATO:PERSONA], appariva “superfluo valutar l’effettività degli altri crediti”) e non contestato in questa sede. 17. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art