CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36833/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcz il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la penale responsabilità dell'imputata e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di rapina aggravata; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, con riferimento al delitto di concorso in rapina impropria aggravata ascritto all'odierna ricorrente, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte territoriale ha posto a base del diniego una motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, evidenziando come la vicenda delittuosa per cui si procede, per la particolare spregiudicatezza della condotta violenta e minacciosa tenuta dalla ricorrente e dal correo, confligge con il ridotto disvalore del fatto giustificante l'ipotesi di lieve entità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente