CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 agosto 1968
Cassazione n. 06162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 14 FEB 21323 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] f Lua; avverso la sentenza del 21/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020, e successive modifiche ed integrazioni; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 21.01.2019, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como del 22.10.2015, appellata per quanto qui rileva da [OSCURATO:PERSONA], con cui il medesimo era stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione unicamente per il delitto di cui al capo I) della rubrica (dichiarazione infedele, ex art. 4, d. igs. n. 74 del 2000), per avere omesso, quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere le imposte sui redditi, di indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta, per l'anno 2010, elementi attivi per un ammontare superiore a quello effettivo e, pre- cisamente, sottraendo all'imposizione elementi attivi per oltre 2 min. di euro, im- porto superiore al 10°/o dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione (imponibile dichiarato euro 3.508.147,00 — 10% pari ad euro 350.814,70), con imposta evasa IRES pari ad euro 564.008,00, commesso in data 27.09.2011, data di scadenza della presentazione della dichiarazione fiscale. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo quattro motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge processuale, per l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato ex art. 161, c.p.p., ovvero presso la residenza ex art. 157, c.p.p., in relazione agli artt. 601, 178, 180, 182 e 185, c.p.p., con conse- guente nullità della sentenza impugnata. In sintesi, la difesa si duole per avere la Corte d'appello notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente difen- sore domiciliatario, in realtà già revocato nel corso del giudizio di primo grado, nel corso del quale era stata depositata presso il Tribunale di Como la nuova nomina del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con contestuale revoca sia della nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che dell'elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, con indicazione espressa della propria residenza anagrafica di Gallarate, [OSCURATO:PERSONA] 5, da intendersi quale domicilio dichiarato ex art. 161, c.p.p. ovvero venendo in rilievo la pregressa situazione ex art. 157, c.p.p. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di mancanza della motivazione con riguardo alla richiesta di messa alla prova avanzata nel giudizio di primo grado e riproposta con specifico motivo di appello.In sintesi, si premette che nell'atto di appello era stata censurata la deci- sione del Tribunale di non pronunciarsi sulla richiesta di messa alla prova sebbene ritualmente e tempestivamente avanzata, come risultante dalla memoria scritta depositata in data 16.10.2014 presso il Tribunale. I giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi sul predetto motivo. Precisa la difesa che l'imputato era stato tratto a giudizio per più reati che non consentivano l'ammissione alla messa alla prova, superando la pena il limite edittale di cui all'art. 168-bis, c.p., ma, ritenendo che il fatto contestato dovesse essere qualificato diversamente, la difesa aveva comunque depositato l'istanza di ammissione alla messa alla prova, prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento. All'esito del giudizio di primo grado, l'imputato era stato condannato solo per il reato tributario di cui all'art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000, per il quale sussistevano le condizioni per l'am- missione alla messa alla prova, ma i giudici di Como né quelli di appello si erano pronunciati sull'istanza. 2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di mancanza della moti- vazione quanto alla quantificazione dell'imposta evasa avvenuta sulla base del fat- turato di Acetti e RS Commerce, senza tener conto dei costi sostenuti come indicati nella relazione tecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi, premette la difesa di aver contestato in sede di appello il proce- dimento adottato dal tribunale per la quantificazione dell'imposta evasa, determi- nata sulla base di fatture di vendita della ditta individuale Acetti e RS Commerce alle fonderie. In sostanza, si legge in ricorso, tutto il fatturato delle predette era stato ribaltato ai fornitori senza considerare che Acetti aveva ammesso di aver avuto un margine di guadagno e che il teste Curcio aveva confermato che non erano stati calcolati i costi di acquisto dei materiali. Il Tribunale aveva poi disatteso le risultanze della c.t.p. del dott. [OSCURATO:PERSONA] che aveva ricostruito l'effettivo ammon- tare dell'imposta evasa, essendo pacifico dedurre i costi negativi anche se non contabilizzati e che, oltre al costo del venduto, dovevano essere dedotti i costi per i servizi meglio descritti nella relazione tecnica. Ciò avrebbe ridotto la misura dell'imposta evasa al di sotto della soglia di punibilità prevista ex lege. I giudici di appello avrebbero disatteso la prospettazione difensiva affermando che era possi- bile dedurre i costi solo se risultanti da elementi certi e precisi seppure non ripor- tati nelle scritture contabili, che invece sarebbero stati considerati nella predetta consulenza, ciò che vizierebbe di motivazione apparente la decisione impugnata, in quanto, ove vengano determinati maggiori ricavi, occorrerà considerare anche i correlati costi, siano stati effettivamente provati o comunque presumibili.2.4. Deduce, con il quarto motivo di ricorso, il vizio di omessa motivazione sull'eccepita disomogeneità ed eccessiva quantificazione della pena nonché il vizio di illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione quanto al mancato ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione all'art. 133, c.p. In sintesi, premesso il passaggio motivazionale con cui il giudice di appello ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, si osserva come, in merito alla quantificazione della pena, la Corte d'appello si sarebbe limitata a stabilirne la congruità, laddove, attestandosi la pena in misura vicina al massimo edittale, avrebbe dovuto specificamente motivare sul punto, come richiesto dalla giurispru- denza di questa Corte richiamata in ricorso. Quanto, poi, alla disomogeneità del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rispetto agli altri imputati, la Corte d'appello avrebbe illogicamente valorizzato a favore di altri imputati ele- menti (quali il comportamento processuale leale, lo stato di incensuratezza, la stabile attività lavorativa e la giovane età), che invece non avrebbe considerato per l'attuale ricorrente, pur trovandosi nelle medesime condizioni. Né, si aggiunge, il mero richiamo all'imposta evasa sanerebbe il vizio motivazionale, laddove si consideri che anche l'imposta evasa era sovrapponibile a quella di altri imputati, cui erano attribuiti reati anche più gravi, ed ai quali nondimeno erano state rico- nosciute le invocate attenuanti. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 21.11.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In sintesi, sostiene il PG, che il primo motivo è fondato ed assorbente, at- teso che le notifiche all'imputato, a partire da quella avente ad oggetto il decreto che dispone il giudizio, non risultano effettuate presso la propria residenza a se- guito di revoca dell'elezione di domicilio. Mancherebbe inoltre la motivazione circa la richiesta di messa alla prova, oggetto del secondo motivo. L'intervenuta pre- scrizione renderebbe infine inutile per il PG il rinvio alla Corte d'Appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato. 2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, an- che al fine di meglio chiarire l'approdo cui è pervenuta questa Corte, è utile, una, sia pur sintetica, ricostruzione dei fatti processuali che hanno condotto la Corte d'appello a confermare la sentenza di prime cure, soprattutto alla luce delle do- glianze di vizio motivazionale prospettate dalla difesa. 2.1. La vicenda ha tratto origine da una segnalazione anonima, fatta agli inquirenti, di movimenti anomali di grandi quantità di denaro contante da parte di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore operante nel settore del commercio dei rottami fer- rosi. Dall'attività investigativa che ne è seguita emergeva un traffico di rifiuti che coinvolgeva diverse società ([OSCURATO:SOCIETA]; la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA].), tutte aventi sede legale presso lo Studio di [OSCURATO:PERSONA], amico e consulente di Acetti. I militari procedevano al sequestro di tutta la documentazione utile rin- venuta sia presso gli uffici che in altri luoghi (es: macchina della segretaria dell'Acetti), estendendo le indagini ai fornitori e clienti di Acetti, tra cui l'odierno ricorrente, arrivando così a ricostruire il sistema fraudolento creato. In particolare, la "[OSCURATO:SOCIETA]." e la "Ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA]" acquistavano in nero i materiali/rifiuti presso i vari fornitori, tra cui la "F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con l'ausilio di due autotrasportatori incaricati di conse- gnare la merce direttamente alle fonderie. I trasportatori, tramite la compilazione di bolle in bianco, facevano falsamente risultare di aver ritirato il rottame presso le sedi committenti facendone perdere la tracciabilità e il materiale veniva identi- ficato come MPS - [OSCURATO:PERSONA]. Le società interposte - committenti emettevano fatture nei confronti delle fonderie. Gli importi pagati da quest'ultime venivano prelevati in contanti dall'Acetti e utilizzate per pagare i reali fornitori. Tutti gli effettivi passaggi venivano annotati sia su agende che su fogli Excel at- traverso l'utilizzo di nomi in codice per indicare le operazioni. Sempre le due so- cietà, al fine di giustificare l'acquisto fatto in nero e abbattere gli utili, emettevano e annotavano in contabilità diverse autofatture per operazioni inesistenti, creando una parvenza di regolarità delle operazioni commerciali. Con riferimento alla specifica posizione del Broggini detto "Pepe", il suo apporto al meccanismo fraudolento sopra descritto veniva confermato tramite in- tercettazioni telefoniche, ritrovamenti di documenti e file, dichiarazioni dei tra- sportatori e degli impiegati nonché da appostamenti degli inquirenti al momento della consegna del denaro da parte di Acetti. Dalle vendite alla [OSCURATO:SOCIETA] sono stati accertati, secondo quanto ricavato dalle agende tenute dagli autotra- sportatori, ricavi per 906.869,54 euro, mentre dalle operazioni con la d.i. Acetti i ricavi ammontavano a 1.144.068,60 euro. Sommando gli elementi, si rileva che nell'anno 2010, le vendite del prevenuto ammontavano a 2.050.938,14 euro, non indicate nella dichiarazione dei redditi, con un'imposta evasa IRES pari a euro 565.008,00 euro (27%). In primo grado, l'odierno imputato veniva assolto dai capi A), per non aver commesso il fatto, C) e G) perché il fatto non sussiste e condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato ascritto al capo L) oltre le pene accessorie e confisca di tutto quanto sequestrato. 2.2. Proponeva appello l'imputato avverso la decisione del Tribunale di Como, per mezzo del suo difensore, denunciando il mancato accoglimento dell'ec- cezione di incompetenza territoriale (in favore del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), il rigetto all'ammissione dell'imputato alla messa alla prova e l'inutilizzabilità sia delle deposizioni degli autotrasportatori per mancanza delle garanzie di cui all'art.210 c.p.p. sia del file "Acetti 2011" per formazione in assenza di contradditorio. Nel merito, lamentava l'errata quantificazione dei ricavi, attesa la regolarità delle transazioni finali, trattandosi di operazioni esistenti, sicché il Tribunale avrebbe errato nel determinare l'importo evaso, avendo tenuto conto dei ricavi complessivi delle ditte interposte con conseguente superamento delle soglie di punibilità, mentre le operazioni di vendita dai fornitori e di costui alle acciaierie sarebbero state oggettivamente esistenti, in assenza di un'interposizione fittizia, in quanto Acetti avrebbe solo acquistato il materiale ad un prezzo più basso ri- spetto a quello praticato alle fonderie. Ancora, il giudice di primo grado avrebbe errato nella determinazione dell'importo evaso per non aver considerato i costi "neri", i quali dovevano essere ammessi in deduzione in quanto risultati da dati oggettivi come riportati nella consulenza del tecnico di parte. Lamentava poi la disparità del trattamento sanzionatorio per aver confermato la pena richiesta dal PM, sebbene riguardasse quattro reati rispetto all'unico riconosciuto dal giudi- cante, e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rispetto ad altre posizioni, trattandosi in più di incensurato. Nessuna delle censure trovava accoglimento dinanzi alla Corte d'appello che confermava la pronuncia di primo grado. 3. Tanto premesso, quanto ai motivi di ricorso, con riferimento alla posi- zione del Broggini, il riassunto dei motivi di appello è contenuto nella sentenza impugnata alle pagg. 7/8. Si tratta di motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli mossi in questa sede, ad eccezione di quelli non reiterati in sede di legittimità ed al primo motivo, che attiene ad una violazione processuale che si sarebbe ve- rificata in sede di appello. 6 cf, 4. Innanzitutto, in relazione al primo motivo si impone la declaratoria di inammissibilità posto che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è possibile rinvenire in atti la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con contestuale revoca del precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elezione del nuovo domicilio presso la residenza del prevenuto (Gallarate, [OSCURATO:PERSONA] 5) in luogo del prece- dente domicilio eletto presso il difensore revocato (Gallarate via A. Brescia n. 1). Ed invero, la difesa allega il decreto di citazione dal quale è possibile evin- cere che la citazione in appello è stata notificata presso il domicilio eletto, ovvero l'indirizzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], manca la nomina con la quale l'imputato avrebbe no- minato quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] revocando il domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e indicando la propria residenza quale luogo prescelto per le notifiche. Ed invero, rappresenta indirizzo granitico nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di do- micilio sono atti distinti aventi finalità diverse (Sez. 5, n. 55242 del 15/10/2018 - dep. 10/12/2018, Rv. 274169 - 01). Inoltre, non potrebbe nemmeno ritenersi valido il mutamento del prece- dente domicilio, eletto o dichiarato dall'imputato, con dichiarazione contestuale alla nomina del difensore di fiducia, perché l'elezione di domicilio è un atto perso- nale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 42971 del 07/07/2015, Rv. 265390). Quel che rileva, è il rispetto delle formalità prescritte dall'art.162 cod. proc. pen., secondo cui ogni successivo mutamento della dichiarazione o dell'elezione di domicilio deve essere comunicato dall'imputato all'autorità procedente con dichia- razione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difen- sore (Sez. 6, n. 13682 del 27/11/1998, Rv. 212085). 5. Quanto ai vizi motivazionali denunciati con il terzo motivo, si impone anche in questo caso la declaratoria di inammissibilità. I fatti che ci occupano ricadono nell'ipotesi di "doppia conforme", posto che sono intervenute due statuizioni di condanna, che, condividono gli stessi criteri valutativi delle prove e quindi la struttura argomentativa. Le motivazioni, in tal caso, si saldano formando un unico complessivo corpo decisionale che il giudice di legittimità può valutare nella sua interezza ai fini del controllo sul vizio di motiva- zione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019, Rv. 277218 -01).Giova altresì rilevare che, in sede di ricorso di legittimità, non sono dedu- cibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, mani- festa illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali e tali ad imporre diversa conclusione del giudizio. Ne consegue che il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto dinnanzi alla Suprema Corte solo perché il giudice abbia trascu- rato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, in quanto ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto, come tale preclusa in sede di legittimità (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012 - dep. 28/09/2012, Rv. 253445 - 01). Invero, il sindacato di legittimità sul percorso giustificativo del provvedi- mento è, per espressa disposizione legislativa, rigorosamente racchiuso nella ve- rifica che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da errori nell'applicazione delle regole della logica ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze. Pertanto, il controllo svolto dalla Suprema Corte investe esclusivamente la coerenza strutturale interna della decisione, di cui va accertata la tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando, pertanto, pre- clusi il riesame o la rivisitazione degli elementi ovvero l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di valutazione dei fatti. 6. Tanto premesso in diritto, si deve concludere per l'assenza del vizio de- nunciato posto che lo scostamento dalla soglia di punibilità è annpliamente affron- tato nella sentenza impugnata in maniera sufficientemente idonea a rispettare i criteri di logicità e non contraddittorietà. La questione viene affrontata alle pagg. 22/24 della sentenza impugnata con motivazione adeguata e immune dai denunciati vizi. Si legge infatti nel prov- vedimento (pagg. 23- 24) "[..] Connesso con tale profilo deve poi aderirsi a quanto argomentato dai giudici di prima cure circa la possibilità di dedurre i costi solo se risultanti da elementi certi e precisi, seppure non riportati nelle scritture contabili. Gli stessi consulenti si sono impegnati in confutazioni della tesi accusatoria piut- tosto che proporre l'esame e la lettura tecnica di documentazione di parte utile a supportare le prospettazioni difensive. Non è neanche stata prospettata l'esistenza di documenti, anche non ufficiali, utili a poter ricostruire costi come effettivamente sostenuti. A rigore le consulenze di parte non sono neanche tali non risolvendosi in una lettura alternativa tecnica dei dati utilizzati in chiave accusatoria. Quanto al superamento della soglia è da dire che, in mancanza di dati obiettivi, gli unici elementi probatori che potrebbero trovare spazio sono individuabili nelle dichiara- zioni dei testi (Manfredini e Battiton) che hanno individuato, seppure in termini generici; la generale percentuale di ricarico, percentuale individuata nella misura del 10, 20% Anche volendo adottare tale impostazione, a fronte dell'ammontare del fatturato l'abbattimento in tale percentuale non avrebbe ricadute sul supera- mento della soglia. [...] Non ha pregio la tesi della difesa BROGGINI (posizione trattata a p. 116 sent) che fa leva sul fatto che Acetti volesse realizzare un rispar- mio fiscale proprio e non favorire quello dei fornitori. Non è contestato che anche i fornitori avevano interesse a vendere in nero il rottame ad Acetti in quanto i ricavi erano esentasse. Come sopra esposto la quantificazione delle imposte evase è stata determinata prendendo direttamente in considerazione i dati deponenti per i trasporti effettuati e le vendite operate in chiaro alle fonderie occultando 'inter- mediazione con sistemi di pagamento non tracciabili. Trattasi di argomento affron- tato (p 83) nella sentenza impugnata: anche se il fine principale degli associati a monte era di realizzare un profitto proprio è indubbio che le auto fatture abbiano favorito anche i fornitori senza che ciò escluda il fine primario. Il meccanismo delle vendite in nero consentiva la evasione propria e indirettamente quella dei terzi. Trattandosi di vendite in nero, in mancanza di documentazione contabile alcuna da parte e dei fornitori, non si vede come non sia pretestuoso prospettare che il tribunale avrebbe dovuto determinare ex se l'ammontare delle vendite in nero o operare sulla scorta del dichiarato di Acetti." Gli elementi addotti dalla difesa sono stati puntualmente vagliati dalle Corte territoriale e quanto qui richiesto attiene a una (ri)valutazione dei fatti che, come ricordato, è preclusa in sede di legittimità. 7. Ancora, privo di pregio è anche il quarto motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. Al fine di giustificare la disparità di trattamento lamentata, la sentenza (pag. 26; punto 11.5), letta unitamente a quella di primo grado, ha infatti valo- rizzato la rilevante entità dell'imposta evasa, che lo pone in una posizione privile- giata, "ai limiti dell'organicità", rispetto agli altri soggetti riconosciuti come asso- ciati a delinquere, tanto da figurare spesso nei rapporti intrattenuti con Acetti. Tali circostanze costituiscono il fondamento del convincimento del giudice circa il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. Rispetto a quest'ultimo profilo, trova applicazione il principio secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori at- tenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Rv. 271269 - 01). D'altro canto è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, an- che: Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edit- tale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, do- vendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato (così, in motivazione: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 - dep 09/07/2019; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008). Del resto, il ricorrente, nel dolersi di tale statuizione, non pone in evidenza elementi oggettivi su cui ancorare una presunta meritevolezza giustificatrice della riduzione della pena anche per effetto del riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche, dolendosi genericamente della "formula di stile", non potendo ritenersi tali gli elementi indicati nell'atto di appello quali l'incensuratezza, l'atteg- giamento leale tenuto dall'imputato o la giovane età, elementi evidentemente già valutati dai giudici di appello all'atto del riconoscimento delle invocate attenuanti, ma considerati come minusvalenti rispetto al rilevante ammontare dell'imposta evasa. In ogni caso, la censura è generica, non indicando nemmeno il ricorrente, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare il vizio denunciato, quali, tra gli imputati che avrebbero beneficiato delle circostanze attenuanti generiche, si tro- vassero nella medesima situazione dell'attuale ricorrente e che, ciononostante, avrebbero beneficiato di un trattamento sanzionatorio più favorevole. 8. Merita invece accoglimento la seconda censura dedotta quanto alla ri- chiesta di ammissione alla messa alla prova e all'assenza di valutazione della do- glianza svolta in appello con riferimento al rigetto da parte del primo giudice della richiesta di rinvio. Effettivamente nulla risulta sul punto.È ben vero che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la cen- sura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015 - dep. 21/05/2015, Rv. 263980 - 01). La questione, tuttavia, aveva ad oggetto la richiesta di messa alla prova in relazione, specificamente, ad un reato che, in accoglimento dell'appello, rientrava tra quelli per i quali sarebbe stata ammissibile la messa alla prova (la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria). Il motivo, quindi, non poteva considerarsi ab origine mani- festamente infondato, atteso che questa Corte ha chiarito che, in consimili ipotesi, è preclusa al giudice la possibilità di disporre ex officio l'ammissione alla messa alla prova, laddove, diversamente, ove la richiesta sia stata formalizzata dall'im- putato il giudice può disporre l'ammissione (Sez. 3, n. 8982 del 05/12/2019 - dep. 05/03/2020, Rv. 278402). Ciò comportava, dunque, per il Tribunale, il dovere di motivare circa la mancata ammissione alla messa alla prova e, alla Corte d'ap- pello, il dovere di pronunciarsi sul motivo di appello. 9. La non manifesta infondatezza di tale motivo giova, dunque, alla corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione e alla rilevazione della prescrizione maturata nelle more della definizione dell'odierno ricorso. La sentenza d'appello è stata pronunciata in data 21 gennaio 2019 ed il termine di prescrizione risulta spirato in data 26.09.2021. Risulta superfluo qual- siasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sen- tenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).10. Resta da decidere, quindi, se ricorrano o meno le condizioni per con- fermare la disposta confisca, attesa la previsione processuale di cui all'art. 578- bis, cod. proc. pen. A tal proposito, rileva il Collegio come il processo, fissato all'udienza del 21.09.2022, era stato rinviato in attesa della decisione sulla questione giuridica rimessa alle Sezioni Unite penali (ric. Esposito), atteso che, ove si fosse ritenuta la non manifesta infondatezza di uno dei motivi di ricorso, essendo il reato estinto per prescrizione alla data del 26.09.2021, l'eventuale annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000, avrebbe potuto comportare, essendo stata accertata la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato, la conferma da parte della Corte di cassazione ex art. 578-bis, c.p.p., della statuizione sulla confisca. Le Sezioni Unite, come è noto, all'udienza del 29.09.2022 (r.g. 38678/2021, con sentenza le cui motivazioni non erano ancora note alla data della presente decisione, essendo state depositate nelle more della stesura della moti- vazione di questa sentenza: n. 4145/2023, dep. 31 gennaio 2023), pronunciandosi sulla questione «Se la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.», l'hanno risolta negativamente, trattandosi di disposi- zione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art.25 Cost. 11. In applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, ne consegue pertanto che, adottandosi la pro- nuncia di annullamento senza rinvio per prescrizione in relazione a fatti del 27 settembre 2011, data antecedente all'en