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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34069/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16947/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 181/2023 depositata il 26gennaio 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Il Tribunale di Ravenna, a seguito di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di euro 300.000 quale garante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che sarebbe stata debitrice della ricorrente in base ad un contratto di somministrazione. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva ma il Tribunale, con sentenza n. 468/2019, confermava il decreto, condannandolo anche ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si appellava; resisteva [OSCURATO:PERSONA].

Soc.

Coop., nelle more avendo incorporato [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame con sentenza del 26 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso principale.

Ama si è difesa con controricorso, includente pure ricorso incidentale, per il quale il Bertuzzi ha depositato controricorso.

Entrambi hanno depositato memoria.

Ritenuto che: 1.1 Prendendo le mosse dal ricorso principale, si rileva che con il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 163, 166 e 645 c.p.c., per avere il giudice d’appello, a differenza del primo giudice, ritenuta assertiva l’eccezione di decadenza di cui all’articolo 1957 c.c. sollevata nell’atto di citazione in opposizione dal Bertuzzi.

Tale eccezione sarebbe stata coltivata pure in comparsa conclusionale, “dando conto del termine di scadenza dell’obbligazione garantita ([OSCURATO:DATA_NASCITA] coincidente con la fideiussione) e della istanza stragiudiziale contro il debitore datata

29.12. 2016”.

Una volta eccepita la decadenza ex articolo 1957 c.c.

“spetta al creditore dimostrare il rispetto del termine semestrale”; e in comparsa di costituzione e risposta, a pagina 21, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe individuato la scadenza dell’obbligazione di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] (termine di decadenza semestrale) “dal giorno dell’invio della pec 29.

12. 2016”, non provando però la sussistenza di un’“eventuale proroga della scadenza del credito garantito sino a tale termine”.

Il Tribunale avrebbe rigettato l’eccezione di decadenza ex articolo 1957 c.c. ritenendola “incompatibile ma correttamente formulata, pur respingendola”.

Pertanto l’eccezione sarebbe “stata correttamente formulata”. 1.2 A tacer d’altro - in particolare a proposito de lla contorta esposizione del motivo -, va rilevato che la fonte dell’obbligazione del Bertuzzi è stata identificata dal Tribunale come garanzia autonoma, e il giudice d’appello ha confermato la prima sentenza senza modifica o correzione alcuna della sua motivazione.

In particolare, la corte territoriale, appunto nella concisa motivazione, esponendo il contenuto della sentenza del primo giudice (a pagina 8 della sentenza qui impugnata) dà atto che il Tribunale “ha rigettato l’eccezione di decadenza dalla garanzia ex artt. 1956-1957 c.c. rilevando rispettivamente l’anteriorità dell’obbligazione alla garanzia e la sua natura autonoma”.

Dunque, il Tribunale ha negato trattarsi di fideiussione, riconoscendo piuttosto il contratto autonomo di garanzia, e in base a tale qualificazione ha ritenuto inapplicabile l’articolo 1957 c.c.; e la Corte d’appello ciò conferma, dichiarando - a proposito del terzo motivo d’appello che aveva (sentenza, pagina 8) censurato il primo giudice per aver “rigettato l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. qualificando la garanzia come autonoma in spregio del tenore … delle clausole contrattuali” -, nelle pagine 10-11 della sua pronuncia, che, se l’appellante aveva assunto “la natura fideiussoria anziché autonoma della garanzia”, era già incorso con la sua doglianza nella eccentricità rispetto alla sentenza del Tribunale, il che ha reso superfluo soffermarsi sulle ulteriori sue argomentazioni.

E questo il motivo non lo fronteggia, per cui patisce inammissibilità. 2.1 Con il secondo motivo, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. quanto al rigetto dell’eccezione di decadenza di cui all’articolo 1957 c.c. nonostante la “riqualificazione” in fideiussione, anziché contratto autonomo di garanzia, della scrittura del 25 settembre 2013 e nonostante “il giudicato implicito sulla sua applicabilità” evincibile proprio dalla sentenza del primo giudice “quando, nel rigettare l’eccezione ex art. 1957 c.c., lo faceva solamente motivando la sua inapplicabilità … al contratto autonomo di garanzia”.

Ancora, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha rigettato l’eccezione di cui all’articolo 1957 c.c.

“in quanto invocata in presenza di contratto autonomo di garanzia … così implicitamente ritenendo corretta e puntuale l’eccezione ex art. 1957 c.c.”; e il ricorrente avrebbe appellato con successo limitatamente alla parte in cui veniva richiesto di accertare che la scrittura del 25 settembre 2013 “è una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia”.

Perciò il giudice d’appello avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c.

“nel disquisire sull’applicabilità dell’art. 1957 c.c.”, nonostante già vi fosse giudicato implicito ove il primo giudice “rigettava l’eccezione ex art. 1957 c.c., così implicitamente ritenuta fondata, per il solo fatto che la garanzia 25.9.2013 veniva qualificata come contratti autonomi (sic) di garanzia e non come, poi, correttamente fatto dalla Corte…, fideiussione”. 2.2 Il motivo è palesemente contraddittorio/illogico: da un lato afferma che il primo giudice ha rigettato l’eccezione ex articolo 1957 c.c. perché ha ritenuto il negozio non fideiussione, bensì contratto autonomo di garanzia; dall’altro afferma che il giudice d’appello avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c.

“nel disquisire sull’applicabilità” di tale norma benché il primo giudice avesse proprio rigettato l’eccezione di cui all’articolo 1957 c.c. generando giudicato implicito.

D’altronde, la corte territoriale non ha affatto contestato la sussistenza del contratto autonomo, come si evince -lo si è visto dirimendo il precedente motivo del ricorso -dalla motivazione offerta per il terzo motivo d’appello.

Quindi, il motivo va disatteso. 3.1Con il terzo motivo si denunciano, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. quanto alla scrittura del 25 settembre 2013, con cui il ricorrente avrebbe “garantito in (sic) debito non ancora scaduto”, dovendosi tenere conto anche del successivo comportamento posteriore alla conclusione del contratto; si denuncia altresì omesso esame di fatto discusso e decisivo, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., cioè la “omessa considerazione che le fatture depositate da [OSCURATO:SOCIETA] hanno conto della concessione di un termine di pagamento, così che alla data del 25.9.2013 il credito garantito di euro 300.000,00 non era ancora scaduto”.

Si sostiene che il primo giudice ha rigettato l’eccezione ex articolo 1957 c.c. ritenendola non applicabile al contratto autonomo di garanzia e che il giudice d’appello ha rigettato la medesima eccezione ritenendola sollevata dopo la scadenza dell’obbligazione garantita, ciò generando l’inapplicabilità dell’articolo 1957 c.c.

Pertanto non sussisterebbe la fattispecie della c.d. doppia conforme, il che renderebbe ammissibile il motivo in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. 3.2 Il ricorrente, riconosciuto il debito di [OSCURATO:PERSONA] di euro 300.000 al 25 settembre 2013, “non indicato come scaduto”, lo avrebbe garantito, e alla scrittura non sarebbe stata “allegata nessuna ulteriore precisazione del credito di [OSCURATO:SOCIETA]”.

E, “in assenza di prova” del diverso termine di pagamento, le fatture di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] “contengono termini di pagamento in favore della debitrice principale … pari a 26 giorni data fattura”.

Perciò “non si comprende … perché la Corte d’Appello abbia ritenuto che l’importo di euro 300.000,00 … fosse già debito scaduto al 25.

9. 2013”, mentre “poteva essere debito in scadenza … per la mancata decorrenza del termine convenuto contrattualmente … o di quello di 26 giorni dalla emissione della fattura, apposto nei documenti finali”.

Dunque, anche per “interpretare correttamente e dare un senso logico al testo” e in particolare alle parole scritte dal Bertuzzi (“garanzia dell’esatto e puntuale adempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl”), applicando correttamente gli articoli 1362 e 1363 c.c. si dovrebbe ritenere che il Bertuzzi abbia inteso che il debito da lui garantito non era ancora scaduto quando fu costituita la garanzia.

Quindi o la scadenza sarebbe avvenuta non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della “garanzia fideiussoria” - “e la creditrice è decaduta ex art. 1957 c.c. avendo azionato il credito solo il 16.2.2017” - oppure, se erano state rinnovate le scadenze “come adombrato” da [OSCURATO:SOCIETA] in comparsa di risposta con “reiterati piani di rientro”, “la scadenza va individuata in un tempo successivo”, indicato da [OSCURATO:SOCIETA], ancora nella comparsa di risposta, nel 29 dicembre 2016. 3.3 Si rileva, poi , che [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto anche una lettera del 24 febbraio 2015, argomentando sul suo contenuto, e si sostiene successivamente che, non avendo [OSCURATO:SOCIETA] depositato “altro piano di rientro successivo al 24.2.2015”, l’ultimo termine di scadenza per il debito garantito dal Bertuzzi sarebbe proprio il 24 febbraio 2015, quando [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva un debito di euro 1.279.005,64, “al quale non è succeduto nessun ulteriore piano di rientro”.

Qualora poi si venga “a datare l’ultima scadenza dell’obbligazione al [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, il creditore sarebbe decaduto per il decorso semestrale di cui all’articolo 1957 c.c. in quanto la sua prima iniziativa risalirebbe al 2017.

Pertanto sussisterebberoi vizi di cui all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. giacché la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo discusso: “il termine di pagamento concesso da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] … rende il credito di euro 300.000,00 garantito dal Bertuzzi non scaduto il 25.9.2013”.

E “anche il comportamento successivo alla conclusione del contratto da parte di [OSCURATO:SOCIETA], che ha indicato nel 29.

12. 2016 il termine di scadenza dell’obbligazione di pagamento, induce in forza dell’art. 1362 c.c. a ritenere che il credito di euro 300.000,00 garantito da Bertuzzi non era scaduto al 25.

9. 2013, e che, comunque, sia applicabile la decadenza ex art. 1957 c.c.”. 3.4 Si è ampiamente riportato il contenuto del motivo perché, ictu oculi, esso è conformato per una censura di gravame, tentando di mettere in gioco l’articolo 1362 c.c. come norma solo apparentemente applicata.

In realtà, tutto quanto presentato è appunto una ricostruzione di merito, non costituita da un unico fatto discusso e decisivo, ma proprio da una proposta di modifica dell’accertamento fattuale operato da entrambi i giudici di merito (e sotto questo profilo, viene in gioco anche il divieto di cui agli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.); inoltre, viene ripetuto il riferimento all’articolo 1957 c.c., che però sia il primo sia il secondo giudice di merito hanno negato che sia qui applicabile, per le ragioni per cui si rimanda al disattendimento dei precedenti motivi.

Anche questo motivo, in conclusione, non si mostra accoglibile. 4.1Con il quarto motivo si denunciano, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 1957 c.c. per mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza ai sensi di tale norma formulata dall’attuale ricorrente, avendo il giudice d’appello ritenuto la norma “incompatibile … essendo la garanzia fideiussoria rilasciata dopo la scadenza del credito garantito”, presupponendo “l’ordine temporale inverso della genesi delle obbligazioni”.

Si argomenta sull’applicabilità dell’articolo 1957 c.c., sullo scopo della norma e sulla tutela fornita dall’articolo 3 Cost. ai “fideiussori”, pur riconoscendo non necessario “spingersi sino alla rilevazione dell’illegittimità costituzionale” dello stesso articolo 1957 c.c. 4.2 Sull’inapplicabilità, nel caso in esame, dell’articolo 1957 c.c., affermata dal primo giudice e confermata dal secondo rigettando l’appello sul punto, si rimanda ancora a quanto sopra evidenziato, in particolare a proposito del primo motivo del ricorso; ciò assorbe la presente censura. 5.1Con il quinto motivo si denunciano, ex articolo 370, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 96, commi primo e terzo, c.p.c. per “mancato accertamento” di mala fede o colpa grave dell’azione del ricorrente e per l’asserita ma inveritiera “pretestuosità delle eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito” nonché “la manifesta infondatezza della domanda nel merito, quando la Corte ha rivisto, accogliendo la lettura dell’appellante, sia con riferimento alla qualificazione della garanzia 25.9.2013 sia con riferimento al criterio di indagine della figura del consumatore”.

Si rileva che, per l’applicazione dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c., occorre un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e perciò non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. 27094/2021); e qui la corte territoriale “si limita ad una generica asserzione e risulta priva di logica motivazione”, oltre che incorsa in violazione dell’articolo 96, primo comma e terzo comma, c.p.c.

La Corte d’appello, infatti, a pagina 11 della sentenza dichiara che l’attuale ricorrente “ha fondato l’opposizione su eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito pretestuose; nel merito, ha contestato il titolo di un debito oggetto di una ricognizione e di una specifica fideiussione che palesano la manifesta fondatezza delle ragioni avversarie.

Va, quindi, confermata la valutazione del Tribunale di temerarietà della lite”.

Osserva il ricorrente che il giudice d’appello “si limita ad asserire la pretestuosità delle eccezioni di rito e di merito”, senza dar conto dell’accertamento della malafede o della colpa grave.

Si descrive poi l’attività difensiva espletata, con particolare riguardo alla questione del foro territoriale e sulla questione della applicazione dell’articolo 1957 c.c., nonché sulla questione di un “contratto complesso di affiliazione”. 5.2 Il motivo va riqualificato, in quanto lamenta l’assenza di logica motivazione, essendo stata offerta soltanto asserzione generica.

Sotto questo profilo la censura è manifestamente fondata, in quanto la motivazione è davvero assertiva e generica, id esttipicamente apparente.

Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del 5° motivo, rigettati gli altri, consegue l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione in relazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c., con l’ e sclusione della condanna ex articolo 96c.p.c., fermo il resto. 6.1 Ama ha propostoricorso incidentale per l’ipotesi di accoglimento totale o parziale del ricorso principale, sulla base di un unico motivo relativo alla qualificazione dal giudice d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, attribuitadella scrittura privata del 25 settembre 2013 come fideiussione anziché -come ritenuto dal giudice di prime cure - contratto autonomo di garanzia. 6.2 Il ricorso principale è stato accolto solo per il quinto motivo, concernente la mera condanna di cui all’articolo 96 c.p.c., sulla quale non incide il motivo del ricorso incidentale.

Questo, pertanto, è inammissibile per difetto di interesse , non essendo stato il ricorso principale accolto in relazione a quanto Ama ha condizionatoil proprio ricorso.

7. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per dispor si la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale ; rigetta gli altri motivi del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16947/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 181/2023 depositata il 26gennaio 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Il Tribunale di Ravenna, a seguito di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di euro 300.000 quale garante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che sarebbe stata debitrice della ricorrente in base ad un contratto di somministrazione. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva ma il Tribunale, con sentenza n. 468/2019, confermava il decreto, condannandolo anche ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si appellava; resisteva [OSCURATO:PERSONA]. Soc. Coop., nelle more avendo incorporato [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame con sentenza del 26 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso principale. Ama si è difesa con controricorso, includente pure ricorso incidentale, per il quale il Bertuzzi ha depositato controricorso. Entrambi hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1.1 Prendendo le mosse dal ricorso principale, si rileva che con il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 163, 166 e 645 c.p.c., per avere il giudice d’appello, a differenza del primo giudice, ritenuta assertiva l’eccezione di decadenza di cui all’articolo 1957 c.c. sollevata nell’atto di citazione in opposizione dal Bertuzzi. Tale eccezione sarebbe stata coltivata pure in comparsa conclusionale, “dando conto del termine di scadenza dell’obbligazione garantita ([OSCURATO:DATA_NASCITA] coincidente con la fideiussione) e della istanza stragiudiziale contro il debitore datata 29.12. 2016”. Una volta eccepita la decadenza ex articolo 1957 c.c. “spetta al creditore dimostrare il rispetto del termine semestrale”; e in comparsa di costituzione e risposta, a pagina 21, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe individuato la scadenza dell’obbligazione di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] (termine di decadenza semestrale) “dal giorno dell’invio della pec 29. 12. 2016”, non provando però la sussistenza di un’“eventuale proroga della scadenza del credito garantito sino a tale termine”. Il Tribunale avrebbe rigettato l’eccezione di decadenza ex articolo 1957 c.c. ritenendola “incompatibile ma correttamente formulata, pur respingendola”. Pertanto l’eccezione sarebbe “stata correttamente formulata”. 1.2 A tacer d’altro - in particolare a proposito de lla contorta esposizione del motivo -, va rilevato che la fonte dell’obbligazione del Bertuzzi è stata identificata dal Tribunale come garanzia autonoma, e il giudice d’appello ha confermato la prima sentenza senza modifica o correzione alcuna della sua motivazione. In particolare, la corte territoriale, appunto nella concisa motivazione, esponendo il contenuto della sentenza del primo giudice (a pagina 8 della sentenza qui impugnata) dà atto che il Tribunale “ha rigettato l’eccezione di decadenza dalla garanzia ex artt. 1956-1957 c.c. rilevando rispettivamente l’anteriorità dell’obbligazione alla garanzia e la sua natura autonoma”. Dunque, il Tribunale ha negato trattarsi di fideiussione, riconoscendo piuttosto il contratto autonomo di garanzia, e in base a tale qualificazione ha ritenuto inapplicabile l’articolo 1957 c.c.; e la Corte d’appello ciò conferma, dichiarando - a proposito del terzo motivo d’appello che aveva (sentenza, pagina 8) censurato il primo giudice per aver “rigettato l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. qualificando la garanzia come autonoma in spregio del tenore … delle clausole contrattuali” -, nelle pagine 10-11 della sua pronuncia, che, se l’appellante aveva assunto “la natura fideiussoria anziché autonoma della garanzia”, era già incorso con la sua doglianza nella eccentricità rispetto alla sentenza del Tribunale, il che ha reso superfluo soffermarsi sulle ulteriori sue argomentazioni. E questo il motivo non lo fronteggia, per cui patisce inammissibilità. 2.1 Con il secondo motivo, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. quanto al rigetto dell’eccezione di decadenza di cui all’articolo 1957 c.c. nonostante la “riqualificazione” in fideiussione, anziché contratto autonomo di garanzia, della scrittura del 25 settembre 2013 e nonostante “il giudicato implicito sulla sua applicabilità” evincibile proprio dalla sentenza del primo giudice “quando, nel rigettare l’eccezione ex art. 1957 c.c., lo faceva solamente motivando la sua inapplicabilità … al contratto autonomo di garanzia”. Ancora, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha rigettato l’eccezione di cui all’articolo 1957 c.c. “in quanto invocata in presenza di contratto autonomo di garanzia … così implicitamente ritenendo corretta e puntuale l’eccezione ex art. 1957 c.c.”; e il ricorrente avrebbe appellato con successo limitatamente alla parte in cui veniva richiesto di accertare che la scrittura del 25 settembre 2013 “è una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia”. Perciò il giudice d’appello avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c. “nel disquisire sull’applicabilità dell’art. 1957 c.c.”, nonostante già vi fosse giudicato implicito ove il primo giudice “rigettava l’eccezione ex art. 1957 c.c., così implicitamente ritenuta fondata, per il solo fatto che la garanzia 25.9.2013 veniva qualificata come contratti autonomi (sic) di garanzia e non come, poi, correttamente fatto dalla Corte…, fideiussione”. 2.2 Il motivo è palesemente contraddittorio/illogico: da un lato afferma che il primo giudice ha rigettato l’eccezione ex articolo 1957 c.c. perché ha ritenuto il negozio non fideiussione, bensì contratto autonomo di garanzia; dall’altro afferma che il giudice d’appello avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c. “nel disquisire sull’applicabilità” di tale norma benché il primo giudice avesse proprio rigettato l’eccezione di cui all’articolo 1957 c.c. generando giudicato implicito. D’altronde, la corte territoriale non ha affatto contestato la sussistenza del contratto autonomo, come si evince -lo si è visto dirimendo il precedente motivo del ricorso -dalla motivazione offerta per il terzo motivo d’appello. Quindi, il motivo va disatteso. 3.1Con il terzo motivo si denunciano, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. quanto alla scrittura del 25 settembre 2013, con cui il ricorrente avrebbe “garantito in (sic) debito non ancora scaduto”, dovendosi tenere conto anche del successivo comportamento posteriore alla conclusione del contratto; si denuncia altresì omesso esame di fatto discusso e decisivo, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., cioè la “omessa considerazione che le fatture depositate da [OSCURATO:SOCIETA] hanno conto della concessione di un termine di pagamento, così che alla data del 25.9.2013 il credito garantito di euro 300.000,00 non era ancora scaduto”. Si sostiene che il primo giudice ha rigettato l’eccezione ex articolo 1957 c.c. ritenendola non applicabile al contratto autonomo di garanzia e che il giudice d’appello ha rigettato la medesima eccezione ritenendola sollevata dopo la scadenza dell’obbligazione garantita, ciò generando l’inapplicabilità dell’articolo 1957 c.c. Pertanto non sussisterebbe la fattispecie della c.d. doppia conforme, il che renderebbe ammissibile il motivo in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. 3.2 Il ricorrente, riconosciuto il debito di [OSCURATO:PERSONA] di euro 300.000 al 25 settembre 2013, “non indicato come scaduto”, lo avrebbe garantito, e alla scrittura non sarebbe stata “allegata nessuna ulteriore precisazione del credito di [OSCURATO:SOCIETA]”. E, “in assenza di prova” del diverso termine di pagamento, le fatture di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] “contengono termini di pagamento in favore della debitrice principale … pari a 26 giorni data fattura”. Perciò “non si comprende … perché la Corte d’Appello abbia ritenuto che l’importo di euro 300.000,00 … fosse già debito scaduto al 25. 9. 2013”, mentre “poteva essere debito in scadenza … per la mancata decorrenza del termine convenuto contrattualmente … o di quello di 26 giorni dalla emissione della fattura, apposto nei documenti finali”. Dunque, anche per “interpretare correttamente e dare un senso logico al testo” e in particolare alle parole scritte dal Bertuzzi (“garanzia dell’esatto e puntuale adempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl”), applicando correttamente gli articoli 1362 e 1363 c.c. si dovrebbe ritenere che il Bertuzzi abbia inteso che il debito da lui garantito non era ancora scaduto quando fu costituita la garanzia. Quindi o la scadenza sarebbe avvenuta non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della “garanzia fideiussoria” - “e la creditrice è decaduta ex art. 1957 c.c. avendo azionato il credito solo il 16.2.2017” - oppure, se erano state rinnovate le scadenze “come adombrato” da [OSCURATO:SOCIETA] in comparsa di risposta con “reiterati piani di rientro”, “la scadenza va individuata in un tempo successivo”, indicato da [OSCURATO:SOCIETA], ancora nella comparsa di risposta, nel 29 dicembre 2016. 3.3 Si rileva, poi , che [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto anche una lettera del 24 febbraio 2015, argomentando sul suo contenuto, e si sostiene successivamente che, non avendo [OSCURATO:SOCIETA] depositato “altro piano di rientro successivo al 24.2.2015”, l’ultimo termine di scadenza per il debito garantito dal Bertuzzi sarebbe proprio il 24 febbraio 2015, quando [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva un debito di euro 1.279.005,64, “al quale non è succeduto nessun ulteriore piano di rientro”. Qualora poi si venga “a datare l’ultima scadenza dell’obbligazione al [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, il creditore sarebbe decaduto per il decorso semestrale di cui all’articolo 1957 c.c. in quanto la sua prima iniziativa risalirebbe al 2017. Pertanto sussisterebberoi vizi di cui all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. giacché la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo discusso: “il termine di pagamento concesso da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] … rende il credito di euro 300.000,00 garantito dal Bertuzzi non scaduto il 25.9.2013”. E “anche il comportamento successivo alla conclusione del contratto da parte di [OSCURATO:SOCIETA], che ha indicato nel 29. 12. 2016 il termine di scadenza dell’obbligazione di pagamento, induce in forza dell’art. 1362 c.c. a ritenere che il credito di euro 300.000,00 garantito da Bertuzzi non era scaduto al 25. 9. 2013, e che, comunque, sia applicabile la decadenza ex art. 1957 c.c.”. 3.4 Si è ampiamente riportato il contenuto del motivo perché, ictu oculi, esso è conformato per una censura di gravame, tentando di mettere in gioco l’articolo 1362 c.c. come norma solo apparentemente applicata. In realtà, tutto quanto presentato è appunto una ricostruzione di merito, non costituita da un unico fatto discusso e decisivo, ma proprio da una proposta di modifica dell’accertamento fattuale operato da entrambi i giudici di merito (e sotto questo profilo, viene in gioco anche il divieto di cui agli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.); inoltre, viene ripetuto il riferimento all’articolo 1957 c.c., che però sia il primo sia il secondo giudice di merito hanno negato che sia qui applicabile, per le ragioni per cui si rimanda al disattendimento dei precedenti motivi. Anche questo motivo, in conclusione, non si mostra accoglibile. 4.1Con il quarto motivo si denunciano, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 1957 c.c. per mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza ai sensi di tale norma formulata dall’attuale ricorrente, avendo il giudice d’appello ritenuto la norma “incompatibile … essendo la garanzia fideiussoria rilasciata dopo la scadenza del credito garantito”, presupponendo “l’ordine temporale inverso della genesi delle obbligazioni”. Si argomenta sull’applicabilità dell’articolo 1957 c.c., sullo scopo della norma e sulla tutela fornita dall’articolo 3 Cost. ai “fideiussori”, pur riconoscendo non necessario “spingersi sino alla rilevazione dell’illegittimità costituzionale” dello stesso articolo 1957 c.c. 4.2 Sull’inapplicabilità, nel caso in esame, dell’articolo 1957 c.c., affermata dal primo giudice e confermata dal secondo rigettando l’appello sul punto, si rimanda ancora a quanto sopra evidenziato, in particolare a proposito del primo motivo del ricorso; ciò assorbe la presente censura. 5.1Con il quinto motivo si denunciano, ex articolo 370, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 96, commi primo e terzo, c.p.c. per “mancato accertamento” di mala fede o colpa grave dell’azione del ricorrente e per l’asserita ma inveritiera “pretestuosità delle eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito” nonché “la manifesta infondatezza della domanda nel merito, quando la Corte ha rivisto, accogliendo la lettura dell’appellante, sia con riferimento alla qualificazione della garanzia 25.9.2013 sia con riferimento al criterio di indagine della figura del consumatore”. Si rileva che, per l’applicazione dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c., occorre un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e perciò non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. 27094/2021); e qui la corte territoriale “si limita ad una generica asserzione e risulta priva di logica motivazione”, oltre che incorsa in violazione dell’articolo 96, primo comma e terzo comma, c.p.c. La Corte d’appello, infatti, a pagina 11 della sentenza dichiara che l’attuale ricorrente “ha fondato l’opposizione su eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito pretestuose; nel merito, ha contestato il titolo di un debito oggetto di una ricognizione e di una specifica fideiussione che palesano la manifesta fondatezza delle ragioni avversarie. Va, quindi, confermata la valutazione del Tribunale di temerarietà della lite”. Osserva il ricorrente che il giudice d’appello “si limita ad asserire la pretestuosità delle eccezioni di rito e di merito”, senza dar conto dell’accertamento della malafede o della colpa grave. Si descrive poi l’attività difensiva espletata, con particolare riguardo alla questione del foro territoriale e sulla questione della applicazione dell’articolo 1957 c.c., nonché sulla questione di un “contratto complesso di affiliazione”. 5.2 Il motivo va riqualificato, in quanto lamenta l’assenza di logica motivazione, essendo stata offerta soltanto asserzione generica. Sotto questo profilo la censura è manifestamente fondata, in quanto la motivazione è davvero assertiva e generica, id esttipicamente apparente. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del 5° motivo, rigettati gli altri, consegue l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione in relazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c., con l’ e sclusione della condanna ex articolo 96c.p.c., fermo il resto. 6.1 Ama ha propostoricorso incidentale per l’ipotesi di accoglimento totale o parziale del ricorso principale, sulla base di un unico motivo relativo alla qualificazione dal giudice d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, attribuitadella scrittura privata del 25 settembre 2013 come fideiussione anziché -come ritenuto dal giudice di prime cure - contratto autonomo di garanzia. 6.2 Il ricorso principale è stato accolto solo per il quinto motivo, concernente la mera condanna di cui all’articolo 96 c.p.c., sulla quale non incide il motivo del ricorso incidentale. Questo, pertanto, è inammissibile per difetto di interesse , non essendo stato il ricorso principale accolto in relazione a quanto Ama ha condizionatoil proprio ricorso. 7. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per dispor si la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale ; rigetta gli altri motivi del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricors
Decreto Cassazione n. 34069/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris