CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 agosto 2023
Cassazione n. 31455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11446/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 546/2018 depositata il 21/02/2018. Considerato che la proposta di definizione accelerata formulata in data 9 agosto 2023è stata regolarmente comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto pertanto che la non opposizione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2, equivale a rinuncia e si provvede ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d. l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16 e che le spese, stante la costituzione del controricorrente vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci