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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 12520/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] Saverio ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del reato di omicidio colposo ascritto, per essere stato ri- conosciuto datore di lavoro del lavoratore che, al momento dell'infortunio, era in- tento nella potatura di alberi di pioppo all'interno di un'area compresa all'interno di azienda di cui l'imputato era legale rappresentante.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meramente reiterativi, in quanto in fatto e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata.

I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta ade- guatamente con la motivazione della Corte di appello di L'Aquila, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legitti- mità, in quanto fondata su una serie di elementi indiziari dotati dei caratteri di precisione e di concordanza indicati dalla legge.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] Saverio ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del reato di omicidio colposo ascritto, per essere stato ri- conosciuto datore di lavoro del lavoratore che, al momento dell'infortunio, era in- tento nella potatura di alberi di pioppo all'interno di un'area compresa all'interno di azienda di cui l'imputato era legale rappresentante. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meramente reiterativi, in quanto in fatto e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta ade- guatamente con la motivazione della Corte di appello di L'Aquila, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legitti- mità, in quanto fondata su una serie di elementi indiziari dotati dei caratteri di precisione e di concordanza indicati dalla legge. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12520/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris