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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09777/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 793 del 13/05/2025 la seconda Sezione di questa Corte ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva confermato la pronuncia di primo grado, che li aveva condannati alla pena di anni otto di reclusione ed euro 8000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen. 2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] per i motivi di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla erronea valutazione delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], con conseguente erronea riconduzione del fatto concreto alla fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. 2.2.

Violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata considerazione delle ragioni di astio personale tra il ricorrente e la persona offesa.

2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'erronea ricostruzione delle modalità di fuga della persona offesa e della successione cronologica degli imprenditori interessati al cantiere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede un rimedio straordinario per l'impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione per la correzione di errori materiali o di fatto.

L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (ex plurimis, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280).

Alla luce di tali premesse il ricorso, con cui si contestano, sotto plurimi profili, le valutazioni contenute nella motivazione della sentenza della Corte di cassazione e il giudizio di responsabilità del ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli indicati dal citato art. 625-bis cod. proc. pen.

L'inammissibilità, ai sensi del comma 4 della disposizione citata, va dichiarata de plano con ordinanza.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 793 del 13/05/2025 la seconda Sezione di questa Corte ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva confermato la pronuncia di primo grado, che li aveva condannati alla pena di anni otto di reclusione ed euro 8000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla erronea valutazione delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], con conseguente erronea riconduzione del fatto concreto alla fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata considerazione delle ragioni di astio personale tra il ricorrente e la persona offesa. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'erronea ricostruzione delle modalità di fuga della persona offesa e della successione cronologica degli imprenditori interessati al cantiere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede un rimedio straordinario per l'impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione per la correzione di errori materiali o di fatto. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (ex plurimis, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Alla luce di tali premesse il ricorso, con cui si contestano, sotto plurimi profili, le valutazioni contenute nella motivazione della sentenza della Corte di cassazione e il giudizio di responsabilità del ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli indicati dal citato art. 625-bis cod. proc. pen. L'inammissibilità, ai sensi del comma 4 della disposizione citata, va dichiarata de plano con ordinanza. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 09777/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris