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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 17567/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 giugno 1956 avverso l'ordinanza del 20 ottobre 2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Genova ha rigettato l'istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto della Corte di appello di Firenze del 15 marzo 2018, divenuto definitivo in esito alla dichiarata inammissibilità del ricorso di legittimità interposto avverso lo stesso, con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione di alcune utilità ascritte alla disponibilità del proposto.

2. Propone ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e adduce due diversi motivi, tutti articolati denunziando difetti di motivazione, ritenuta integralmente assente e comunque manifestamente illogica e contraddittoria.

La difesa ribadisce in primo luogo che la misura di prevenzione patrimoniale adottata ai danni del ricorrente trovava fondamento sui medesimi presupposti in fatto e sui conseguenti identici indici di pericolosità parimenti indicati a sostegno di analoga misura reale in origine applicata, sempre ai sensi della lettera b) dell'ad. 1 del codice antimafia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: entrambi sarebbero stati partecipi di una associazione finalizzata al compimento di più illeciti tributari realizzati per il tramite dell'attività di impresa riferita a una compagine sociale ( la società [OSCURATO:PERSONA] sas) di comune interesse, così da dare luogo ad un fenomeno di evasione fiscale seriale e di correlato indebito accumulo patrimoniale non giustificato, aspetti valorizzati nell'ottica della ritenuta pericolosità generica.

Senonchè, malgrado l'assoluta sovrapponibilità dei relativi presupposti applicativi, mentre il ricorso in cassazione proposto dall'odierno ricorrente era stato respinto, quello di [OSCURATO:PERSONA], con autonoma decisione, veniva accolto, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Firenze.

In particolare, in sede di rinvio, la misura applicata in danno di [OSCURATO:PERSONA] veniva revocata con provvedimento del 3 marzo 2022, escludendo la sussistenza in sè degli estremi tipici della pericolosità sociale ai sensi della lettera b) 1 del codice antimafia, non potendosi valorizzare al fine il mero status di evasore fiscale né assumendo rilievo in sé l'accumulo di ricchezze non altrimenti giustificato.

Da qui la rivendicata inconciliabilità tra quest'ultima decisione e quella resa nei confronti del Castiglione, atteso che le due misure si fondavano sui medesimi presupposti di fatto e sugli stessi indici di pericolosità, definitivamente esclusi solo con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] così da dare corpo all' insanabile contrasto tra i due giudicati rivendicato dalla difesa dell'odierno ricorrente.

3. Ciò premesso, la difesa con il primo motivo di ricorso evidenzia la manifesta illogicità e la contraddittorietà della decisione gravata, che ha escluso la sussistenza dei presupposti utili alla revocazione escludendo profili di inconciliabilità tra le due decisioni quando di contro le due misure di prevenzione si fondavano sui medesimi indici in fatto, negati dal decreto reso in favore di [OSCURATO:PERSONA]: con riguardo a siffatta posizione è stato infatti escluso che il mero status di evasore fiscale possa essere valorizzato nell'ottica della pericolosità sociale, considerata anche la natura degli illeciti tributari contestati al proposto (non diversamente dal Castiglione), non destinati a generare profitti bensì ad assicurare un mero risparmio di spesa; ed è stata negata rilevanza alla presenza di un incremento patrimoniale non altrimenti giustificato, valorizzato in termini identici in origine nei confronti dei due proposti e poi deprivato di rilievo solo per lo Iuzzolino.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata considerazione, ai fini della revocazione, della originaria insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura per come resi evidenti dalla decisione assunta nel parallelo procedimento svolto nei confronti dello Iuzzolino sulla base dei medesimi presupposti in fatto e diritto e alla luce delle medesime situazioni probatorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, definito con le forme processuali di cui all'ad 611 cod. proc. pen. (tanto da rendere manifestamente inconferente la richiesta di trattazione orale depositata dalla difesa), riposa su motivi, suscettibili di uno scrutinio congiunto, che si sono rilevati infondati.

2. In punto di diritto va premesso che: a)in tema di confisca di prevenzione, l'azione di revocazione per contrasto di giudicati, di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, è esperibile anche nel caso di prospettazione di un contrasto tra due decisioni definitive emesse all'esito di procedimenti di prevenzione, dovendosi interpretare in tale senso la richiamata disposizione, nonostante il letterale riferimento al solo contrasto tra il provvedimento di confisca e sentenze penali definitive, alla luce delle finalità della revocazione, analoghe alla revisione di cui agli artt. 630 ss. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39601 del 19/06/2019, Rv. 276874); b) come rimarcato dalla Corte del merito, in tesi nulla esclude che una siffatta situazione di inconciliabilità possa riscontrarsi allorquando i protagonisti delle due decisioni in conflitto siano diversi e anche quando, come nella specie, il tema in gioco sia quello della pericolosità sociale, purchè la ragione di contrasto sia caduta su un aspetto che accumuni indistintamente le due posizioni, sempre se funzionale a giustificare la revocazione; c) sotto quest'ultimo versante, va infine ribadito che il conflitto tra le due decisioni, da valorizzare nell'ottica dell'art. 28, comma 1 , lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, va inteso in senso LiIsers0 di assoluta inconciliabilità delle ricostruzioni in fatto di punti rilevanti a fini della confisca, con esclusione di contrasti che siano meramente valutativi o riguardino profili in diritto, in aderenza a quanto previsto - per la revisione penale - dall'art. 630, comma 1, lett. a) cod.proc.pen. 3.

Tanto precisato, va anche evidenziato come sia per il ricorrente che per [OSCURATO:PERSONA], nelle prime due decisioni di merito, autonomamente assunte, venne valorizzata la comune partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000.Tanto con specifico riferimento alle attività immobiliari della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dalle quali derivò, secondo l'assunto valorizzato dai giudico del merito un accumulo patrimoniale ingiustificato e non dichiarato, anche questo considerato nell'ottica della ritenuta pericolosità generica.

Interposti autonomi ricorsi, le valutazioni rese in sede di legittimità sulla sussistenza dei presupposti legittimanti la pericolosità sociale riferita ai suddetti furono di segno opposto.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarato inammissibile non avendo la Corte (sentenza n. 31585 del 2019) riscontrato la violazione di legge espressamente prospettata dalla difesa quanto alla possibilità di ritenere configurabili i requisiti della pericolosità sociale generica previsti dall'ad 1, lettera b) del codice antimafia alla luce degli illeciti tributari ascritti al ricorrente (vedi motivazione spesa al punto 3 della decisione).

Valutazione, questa, resa confermando la tenuta della decisione impugnata anche alla luce delle indicazioni di principio offerte dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, atteso che il provvedimento in quella occasione gravato da ricorso, oltre a fare leva sull'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo art.1, dichiarata incostituzionale dal citato intervento del Giudice delle leggi, poggiava anche sulla fattispecie di cui alla lettera b), mantenuta nel sistema dalla Consulta seppur in esito a determinate coordinate interpretative.

Di contro, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] venne accolto, determinando l'annullamento con rinvio del decreto reso ai danni di quest'ultimo (sentenza n. 38692 del 2019).

Per quel che interessa in questa sede - considerato il devoluto dall'istanza di revocazione e, sull'abbrivio di quest'ultima, dal ricorso che occupa-, l'annullamento venne anche giustificato 4=3 dalla necessità di verificare la natura degli illeciti tributari ascritti al proposto e valorizzati quali momenti sintomatici della sua pericolosità.

Tanto perché, ad avviso di questa Corte (punto 4 della citata sentenza) " il requisito della pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca non può essere desunto dal mero "status" di evasore fiscale seriale, in quanto, per stabilire se il proposto viva abitualmente con i proventi dell'attività delittuosa, occorre considerare la struttura dei reati commessi - assumendo rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite a redditi lecitamente prodotti - nonchè l'eventuale definizione in sede conciliativa della pretesa fiscale da cui sia derivata il recupero dell'imposta evasa (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272268)".

Riprendendo tali ultime indicazioni, il giudice del rinvio, rendendo la decisione che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] pone, ora, a supporto della revocazione rivendicata, ha escluso che, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento alla sua pericolosità sociale, potessero rilevare gli illeciti tributari, in materia di Iva, contestati al predetto perchè destinati ad assicurare un mero risparmio, senza generare profitti.

Da qui ha poi escluso rilevanza all'ingiustificato accumulo patrimoniale pure valorizzato dal provvedimento di adozione della confisca, in sè irrilevante al fine se sganciato dal puntuale riferimento a condotte illecite di matrice lucro-genetica, destinate a disvelarne la pericolosità sociale.

Va anche detto che le ragioni fondanti l'annullamento, inoltre, in linea con le sollecitazioni provenienti dalla sentenza rescindente erano anche altre ( tutte in grado da sole di giustificare la decisione): nel caso non assumono tuttavia rilievo, perché rimaste estranee alla richiesta di revocazione.

4. Questa premessa consente di definire meglio i contenuti della vicenda processuale devoluta alla Corte.

4.1. Con il provvedimento impugnato è stata negata fondatezza alla chiesta revocazione rimarcando che nel caso il conflitto tra le due decisioni applicative della confisca non è caduto su situazioni in fatto, ricostruite in modo inconciliabile dai due giudici della prevenzione ma su contrapposte valutazioni in diritto, inidonee al fine.

Tanto perché la decisione definitiva resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe negato la sussistenza in sè dei fatti rivelatori della pericolosità sociale, comunemente valorizzati anche guardando alla posizione dell'odierno ricorrente.

Piuttosto, ad avviso della Corte del merito, la decisione resa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Firenze avrebbe riprodotto pedissequamente il principio in diritto espresso dalla sentenza rescindente quanto alla inidoneità funzionale del mero status di evasore sociale, senza operare alcuna valutazione in punto di fatto quanto ai detti illeciti, destinata ad entrare in conflitto con quella assunta ai danni del Castiglione.

4.2. Siffatta valutazione, corretta nella soluzione, va tuttavia meglio dettagliata.

4.2.1. In realtà, seppur in termini di estrema sinteticità, una valutazione ulteriore è stata realizzata dal giudice del rinvio nel procedimento promosso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sempre in esecuzione della sentenza rescindente: sollecitata a verificare la struttura degli illeciti tributari ascritti alla Iuzzolino (e pacificamente valorizzati alla stessa stregua anche nel riscontrare la pericolosità sociale del ricorrente), si è rimarcato che quelli commessi ( mere dichiarazioni infedeli ex art. 4 d.lgs. 74 del 2000) dal proposto favorivano in tesi un risparmio di spesa, ma non alimentavano ragioni di profitto da valorizzare nell'ottica della serialità lucro-generica considerata dall'ipotesi di cui alla lettera b) dell'ari 1 del codice antimafia.4.2.2.

Siffatta valutazione, tuttavia, non muta i termini della soluzione da addottare nella specie: condivisibile o meno, non dà comunque corpo, in linea con quanto evidenziato dalla decisione gravata, ai profili fondanti la revocazione.

Si risolve infatti in una mera valutazione giuridica, diversa da quella espressamente resa nel procedimento che ha direttamente riguardato il Castiglione, relativa alla possibilità di valorizzare o meno gli illeciti ascritti allo Iuzzolino (e all'odierno ricorrente) nell'ottica della serialità lucro genetica considerata dal tipo di pericolosità sociale assegnata allo stesso (non diversamente dal Castiglione).

L'inconciliabilità, dunque, non riguarda la sussistenza in sè delle condotte valorizzate per fondare la pericolosità sociale, aspetto rimasto incontroverso (come poteva ritenersi, invece, se la situazione definitiva, avesse escluso, per fatti comunemente riferibili ad entrambi i proposti, la ascrivibilità agli stessi di quei determinati illeciti); attiene, piuttosto, al rilievo e al portato giuridico da assegnare a siffatte condotte, quale spunto sintomatico della pericolosità ritenuta secondo coordinate in diritto ( la loro potenziale capacità di generare un lucro di matrice illecita da valorizzare nel quadro della serialità presa in considerazione della ipotesi di pericolosità ritenuta nella specie), non fattuali-( - rimaste immutate in entrambe le decisioni sottoposte a confronto).

Aspetto, questo, per quanto già detto, inidoneo a concretare gli estremi del conflitto tra decisioni opposte funzionale alla chiesta revocazione.

4.3. In questa cornice, infine, l'ulteriore sviluppo argomentativo tracciato nel provvedimento evocato a sostegno della revocazione (l'indifferenza in sè di accumuli patrimoniali ingiustificati non colorati dal contestuale riscontro di condotte illecite lucro-genetiche), recuperato dal ricorso sempre a sostegno della iniziativa processuale sfociata nella decisione gravata, finisce, all'evidenza, per perdere consistenza perchè si risolve nella logica evoluzione della diversa impostazione in diritto assegnata dai rispettivi decidenti alle emergenze acquisite nel definire i procedimenti promosso ai danni dello Iuzzolino e del Castiglione.

Da qui l'infondatezza dei motivi di ricorso, cui consegue la con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 giugno 1956 avverso l'ordinanza del 20 ottobre 2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Genova ha rigettato l'istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto della Corte di appello di Firenze del 15 marzo 2018, divenuto definitivo in esito alla dichiarata inammissibilità del ricorso di legittimità interposto avverso lo stesso, con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione di alcune utilità ascritte alla disponibilità del proposto. 2. Propone ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e adduce due diversi motivi, tutti articolati denunziando difetti di motivazione, ritenuta integralmente assente e comunque manifestamente illogica e contraddittoria. La difesa ribadisce in primo luogo che la misura di prevenzione patrimoniale adottata ai danni del ricorrente trovava fondamento sui medesimi presupposti in fatto e sui conseguenti identici indici di pericolosità parimenti indicati a sostegno di analoga misura reale in origine applicata, sempre ai sensi della lettera b) dell'ad. 1 del codice antimafia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: entrambi sarebbero stati partecipi di una associazione finalizzata al compimento di più illeciti tributari realizzati per il tramite dell'attività di impresa riferita a una compagine sociale ( la società [OSCURATO:PERSONA] sas) di comune interesse, così da dare luogo ad un fenomeno di evasione fiscale seriale e di correlato indebito accumulo patrimoniale non giustificato, aspetti valorizzati nell'ottica della ritenuta pericolosità generica. Senonchè, malgrado l'assoluta sovrapponibilità dei relativi presupposti applicativi, mentre il ricorso in cassazione proposto dall'odierno ricorrente era stato respinto, quello di [OSCURATO:PERSONA], con autonoma decisione, veniva accolto, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Firenze. In particolare, in sede di rinvio, la misura applicata in danno di [OSCURATO:PERSONA] veniva revocata con provvedimento del 3 marzo 2022, escludendo la sussistenza in sè degli estremi tipici della pericolosità sociale ai sensi della lettera b) 1 del codice antimafia, non potendosi valorizzare al fine il mero status di evasore fiscale né assumendo rilievo in sé l'accumulo di ricchezze non altrimenti giustificato. Da qui la rivendicata inconciliabilità tra quest'ultima decisione e quella resa nei confronti del Castiglione, atteso che le due misure si fondavano sui medesimi presupposti di fatto e sugli stessi indici di pericolosità, definitivamente esclusi solo con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] così da dare corpo all' insanabile contrasto tra i due giudicati rivendicato dalla difesa dell'odierno ricorrente. 3. Ciò premesso, la difesa con il primo motivo di ricorso evidenzia la manifesta illogicità e la contraddittorietà della decisione gravata, che ha escluso la sussistenza dei presupposti utili alla revocazione escludendo profili di inconciliabilità tra le due decisioni quando di contro le due misure di prevenzione si fondavano sui medesimi indici in fatto, negati dal decreto reso in favore di [OSCURATO:PERSONA]: con riguardo a siffatta posizione è stato infatti escluso che il mero status di evasore fiscale possa essere valorizzato nell'ottica della pericolosità sociale, considerata anche la natura degli illeciti tributari contestati al proposto (non diversamente dal Castiglione), non destinati a generare profitti bensì ad assicurare un mero risparmio di spesa; ed è stata negata rilevanza alla presenza di un incremento patrimoniale non altrimenti giustificato, valorizzato in termini identici in origine nei confronti dei due proposti e poi deprivato di rilievo solo per lo Iuzzolino. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata considerazione, ai fini della revocazione, della originaria insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura per come resi evidenti dalla decisione assunta nel parallelo procedimento svolto nei confronti dello Iuzzolino sulla base dei medesimi presupposti in fatto e diritto e alla luce delle medesime situazioni probatorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, definito con le forme processuali di cui all'ad 611 cod. proc. pen. (tanto da rendere manifestamente inconferente la richiesta di trattazione orale depositata dalla difesa), riposa su motivi, suscettibili di uno scrutinio congiunto, che si sono rilevati infondati. 2. In punto di diritto va premesso che: a)in tema di confisca di prevenzione, l'azione di revocazione per contrasto di giudicati, di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, è esperibile anche nel caso di prospettazione di un contrasto tra due decisioni definitive emesse all'esito di procedimenti di prevenzione, dovendosi interpretare in tale senso la richiamata disposizione, nonostante il letterale riferimento al solo contrasto tra il provvedimento di confisca e sentenze penali definitive, alla luce delle finalità della revocazione, analoghe alla revisione di cui agli artt. 630 ss. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39601 del 19/06/2019, Rv. 276874); b) come rimarcato dalla Corte del merito, in tesi nulla esclude che una siffatta situazione di inconciliabilità possa riscontrarsi allorquando i protagonisti delle due decisioni in conflitto siano diversi e anche quando, come nella specie, il tema in gioco sia quello della pericolosità sociale, purchè la ragione di contrasto sia caduta su un aspetto che accumuni indistintamente le due posizioni, sempre se funzionale a giustificare la revocazione; c) sotto quest'ultimo versante, va infine ribadito che il conflitto tra le due decisioni, da valorizzare nell'ottica dell'art. 28, comma 1 , lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, va inteso in senso LiIsers0 di assoluta inconciliabilità delle ricostruzioni in fatto di punti rilevanti a fini della confisca, con esclusione di contrasti che siano meramente valutativi o riguardino profili in diritto, in aderenza a quanto previsto - per la revisione penale - dall'art. 630, comma 1, lett. a) cod.proc.pen. 3. Tanto precisato, va anche evidenziato come sia per il ricorrente che per [OSCURATO:PERSONA], nelle prime due decisioni di merito, autonomamente assunte, venne valorizzata la comune partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000.Tanto con specifico riferimento alle attività immobiliari della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dalle quali derivò, secondo l'assunto valorizzato dai giudico del merito un accumulo patrimoniale ingiustificato e non dichiarato, anche questo considerato nell'ottica della ritenuta pericolosità generica. Interposti autonomi ricorsi, le valutazioni rese in sede di legittimità sulla sussistenza dei presupposti legittimanti la pericolosità sociale riferita ai suddetti furono di segno opposto. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarato inammissibile non avendo la Corte (sentenza n. 31585 del 2019) riscontrato la violazione di legge espressamente prospettata dalla difesa quanto alla possibilità di ritenere configurabili i requisiti della pericolosità sociale generica previsti dall'ad 1, lettera b) del codice antimafia alla luce degli illeciti tributari ascritti al ricorrente (vedi motivazione spesa al punto 3 della decisione). Valutazione, questa, resa confermando la tenuta della decisione impugnata anche alla luce delle indicazioni di principio offerte dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, atteso che il provvedimento in quella occasione gravato da ricorso, oltre a fare leva sull'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo art.1, dichiarata incostituzionale dal citato intervento del Giudice delle leggi, poggiava anche sulla fattispecie di cui alla lettera b), mantenuta nel sistema dalla Consulta seppur in esito a determinate coordinate interpretative. Di contro, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] venne accolto, determinando l'annullamento con rinvio del decreto reso ai danni di quest'ultimo (sentenza n. 38692 del 2019). Per quel che interessa in questa sede - considerato il devoluto dall'istanza di revocazione e, sull'abbrivio di quest'ultima, dal ricorso che occupa-, l'annullamento venne anche giustificato 4=3 dalla necessità di verificare la natura degli illeciti tributari ascritti al proposto e valorizzati quali momenti sintomatici della sua pericolosità. Tanto perché, ad avviso di questa Corte (punto 4 della citata sentenza) " il requisito della pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca non può essere desunto dal mero "status" di evasore fiscale seriale, in quanto, per stabilire se il proposto viva abitualmente con i proventi dell'attività delittuosa, occorre considerare la struttura dei reati commessi - assumendo rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite a redditi lecitamente prodotti - nonchè l'eventuale definizione in sede conciliativa della pretesa fiscale da cui sia derivata il recupero dell'imposta evasa (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272268)". Riprendendo tali ultime indicazioni, il giudice del rinvio, rendendo la decisione che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] pone, ora, a supporto della revocazione rivendicata, ha escluso che, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento alla sua pericolosità sociale, potessero rilevare gli illeciti tributari, in materia di Iva, contestati al predetto perchè destinati ad assicurare un mero risparmio, senza generare profitti. Da qui ha poi escluso rilevanza all'ingiustificato accumulo patrimoniale pure valorizzato dal provvedimento di adozione della confisca, in sè irrilevante al fine se sganciato dal puntuale riferimento a condotte illecite di matrice lucro-genetica, destinate a disvelarne la pericolosità sociale. Va anche detto che le ragioni fondanti l'annullamento, inoltre, in linea con le sollecitazioni provenienti dalla sentenza rescindente erano anche altre ( tutte in grado da sole di giustificare la decisione): nel caso non assumono tuttavia rilievo, perché rimaste estranee alla richiesta di revocazione. 4. Questa premessa consente di definire meglio i contenuti della vicenda processuale devoluta alla Corte. 4.1. Con il provvedimento impugnato è stata negata fondatezza alla chiesta revocazione rimarcando che nel caso il conflitto tra le due decisioni applicative della confisca non è caduto su situazioni in fatto, ricostruite in modo inconciliabile dai due giudici della prevenzione ma su contrapposte valutazioni in diritto, inidonee al fine. Tanto perché la decisione definitiva resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe negato la sussistenza in sè dei fatti rivelatori della pericolosità sociale, comunemente valorizzati anche guardando alla posizione dell'odierno ricorrente. Piuttosto, ad avviso della Corte del merito, la decisione resa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Firenze avrebbe riprodotto pedissequamente il principio in diritto espresso dalla sentenza rescindente quanto alla inidoneità funzionale del mero status di evasore sociale, senza operare alcuna valutazione in punto di fatto quanto ai detti illeciti, destinata ad entrare in conflitto con quella assunta ai danni del Castiglione. 4.2. Siffatta valutazione, corretta nella soluzione, va tuttavia meglio dettagliata. 4.2.1. In realtà, seppur in termini di estrema sinteticità, una valutazione ulteriore è stata realizzata dal giudice del rinvio nel procedimento promosso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sempre in esecuzione della sentenza rescindente: sollecitata a verificare la struttura degli illeciti tributari ascritti alla Iuzzolino (e pacificamente valorizzati alla stessa stregua anche nel riscontrare la pericolosità sociale del ricorrente), si è rimarcato che quelli commessi ( mere dichiarazioni infedeli ex art. 4 d.lgs. 74 del 2000) dal proposto favorivano in tesi un risparmio di spesa, ma non alimentavano ragioni di profitto da valorizzare nell'ottica della serialità lucro-generica considerata dall'ipotesi di cui alla lettera b) dell'ari 1 del codice antimafia.4.2.2. Siffatta valutazione, tuttavia, non muta i termini della soluzione da addottare nella specie: condivisibile o meno, non dà comunque corpo, in linea con quanto evidenziato dalla decisione gravata, ai profili fondanti la revocazione. Si risolve infatti in una mera valutazione giuridica, diversa da quella espressamente resa nel procedimento che ha direttamente riguardato il Castiglione, relativa alla possibilità di valorizzare o meno gli illeciti ascritti allo Iuzzolino (e all'odierno ricorrente) nell'ottica della serialità lucro genetica considerata dal tipo di pericolosità sociale assegnata allo stesso (non diversamente dal Castiglione). L'inconciliabilità, dunque, non riguarda la sussistenza in sè delle condotte valorizzate per fondare la pericolosità sociale, aspetto rimasto incontroverso (come poteva ritenersi, invece, se la situazione definitiva, avesse escluso, per fatti comunemente riferibili ad entrambi i proposti, la ascrivibilità agli stessi di quei determinati illeciti); attiene, piuttosto, al rilievo e al portato giuridico da assegnare a siffatte condotte, quale spunto sintomatico della pericolosità ritenuta secondo coordinate in diritto ( la loro potenziale capacità di generare un lucro di matrice illecita da valorizzare nel quadro della serialità presa in considerazione della ipotesi di pericolosità ritenuta nella specie), non fattuali-( - rimaste immutate in entrambe le decisioni sottoposte a confronto). Aspetto, questo, per quanto già detto, inidoneo a concretare gli estremi del conflitto tra decisioni opposte funzionale alla chiesta revocazione. 4.3. In questa cornice, infine, l'ulteriore sviluppo argomentativo tracciato nel provvedimento evocato a sostegno della revocazione (l'indifferenza in sè di accumuli patrimoniali ingiustificati non colorati dal contestuale riscontro di condotte illecite lucro-genetiche), recuperato dal ricorso sempre a sostegno della iniziativa processuale sfociata nella decisione gravata, finisce, all'evidenza, per perdere consistenza perchè si risolve nella logica evoluzione della diversa impostazione in diritto assegnata dai rispettivi decidenti alle emergenze acquisite nel definire i procedimenti promosso ai danni dello Iuzzolino e del Castiglione. Da qui l'infondatezza dei motivi di ricorso, cui consegue la con
Decreto Cassazione n. 17567/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris