CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 29597/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 6.07.2023 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa, il 21.11.2019, dal Tribunale della medesima città - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del 18.12.2015), [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita con sentenza del 23.10.2015), [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita con sentenza del 29.09.2015), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita in data 29.09.2015), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del 29.09.2015), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del 26.10.2015) ed in qualità di amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dichiarata fallita con sentenza del 29.09.2015), per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, impropria, preferenziale di cui ai capi A.1., A.2., 6.1., 6.2., C.1., C.2., D.1., D.2, E.1., E.2., F.1., G.1., G.2., G.3 oltre che per quello fiscale di cui al capo I, alla pena di anni sei di reclusione - ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del medesimo Stefanoni per i reati di cui ai capi G3 e I perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta in anni cinque di reclusione e riducendo la durata della pena accessoria di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. in misura pari alla pena principale. Ha confermato nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si contesta violazione degli artt. 216 e 223 legge fall., nonché vizio di motivazione, in relazione alle ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui ai capi A.1., 6.1., C.1., D.1., F.1. In particolare, si evidenzia la situazione di inaffidabilità delle scritture contabili che, nel caso di specie, oltre ad essere conclamata sia dalle dichiarazioni rese dal consulente Turazza che dalle relazioni dei curatori fallimentari, si accompagna ad una parziale verifica dei movimenti dei conti correnti delle aziende fallite. In tale contesto, stante l'incertezza in ordine alle premesse iniziali, non poteva essere invocata alcuna presunzione dì illiceità riconducibile alla mancanza di fondi/beni aziendali, non avrebbe cioè potuto applicarsi il canone di giudizio - espressamente richiamato nella sentenza impugnata - che impone all'imprenditore l'onere di dimostrare la correttezza delle operazioni contestate al fine dì evitare gli addebiti penali (segnatamente di dimostrare la destinazione delle somme sottratte alle società). Inoltre, la Corte territoriale non ha correttamente ricostruito l'apporto probatorio fornito dalle indagini effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] con specifico riferimento agli accessi dell'imputato presso il Casinò di Sanremo ed ai controlli incrociati tra i conti delle aziende del gruppo Revas e quelli personali del medesimo imputato. Invero, si sostiene come non siano state effettuate indagini presso le banche agganciate agli assegni cambiati presso il Casinò, né è stato ricostruito il patrimonio personali dell'imputato, né si è verificata la presenza di altri soggetti che avrebbero potuto cambiare i loro personali assegni per il tramite del ricorrente. In definitiva, si ritiene che tutti gli elementi di prova oggettivamente disponibili all'esito dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale a ritenere al più configurati i fatti di bancarotta documentale semplice ex artt.217 e 224 legge fall. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 219 legge fall. e relativo vizio di motivazione. Si evidenzia come la Corte territoriale, in punto di applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, avrebbe dovuto fornire una motivazione esaustiva relativamente all'impatto effettivo che le presunte distrazioni commesse avrebbero avuto sulla massa attiva disponibile per i creditori di ciascuna delle società coinvolte nel giudizio. Invero, la sussistenza della circostanza aggravante in questione non può fondarsi sulla mera entità degli importi sottratti, dovendo il Giudice confrontare e rapportare tali sottrazioni con la lesione da esse direttamente e concretamente causata agli interessi dei creditori. Inoltre, si evidenzia come, nel caso di specie, le condotte distrattive contestate risalgono agli anni 2009-2011, mentre i fallimenti sono intervenuti nel 2015, pertanto la sentenza impugnata offre una motivazione carente nella parte in cui ritiene sussistente l'aggravante facendo esclusivo riferimento all'entità delle somme sottratte e all'entità del passivo complessivo risultante in sede fallimentare, nell'anno 2015. 2.3. Con il terzo motivo, si denunzia violazione dell'art. 223 comma 2 legge fall. e vizio di motivazione, in relazione alle ipotesi di bancarotta impropria per aggravamento del dissesto da reato societario di cui ai capi A.2., B.2., C.2, D.2., E.2., G.1. e G.2. In particolare, si evidenzia come la motivazione offerta dalla Corte territoriale, relativamente alla sussistenza dell'elemento psicologico necessario per la consumazione del reato di bancarotta impropria per aggravamento del dissesto, non sì confronta con la relativa doglianza di cui all'atto dì appello e non risulta essere coerente rispetto alle risultanze istruttorie. Invero, dagli eventi economici interessanti il gruppo Revas emerge come l'intenzione del ricorrente non fosse quella di procrastinare il fallimento, quanto piuttosto quella di evitarlo tramite una serie di operazioni complesse e rischiose. In particolare, sì fa riferimento a varie circostanze non considerate dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata ossia: - alla costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] nel 2011, ed in particolare, alla stipula di quattro contratti di affitto ed uno di cessione di azienda tra la stessa e le altre società gestite dall'imputato, con i quali veniva formalizzato il passaggio delle attività imprenditoriali e dei contratti con í dipendenti ai quali veniva quindi evitato il licenziamento; tali contratti consentivano alle società sorelle di avere liquidità per fronteggiare le debitorie accumulate; vi fu poi la caduta del prezzo del petrolio che ebbe ripercussioni anche sulle commesse delle società tra cui in particolare la [OSCURATO:SOCIETA]; - al fatto che le società facenti capo al ricorrente, all'epoca dei fallimenti, erano realtà economiche finanziare vitali, non si presentavano come gusci vuoti, svuotati, come aveva ricordato, in sede dibattimentale, il consulente del P.M. Turazza; - il claim sottoscritto con la società cliente più importante del gruppo, ossia la [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrente aveva deciso di sottoscrivere con la medesima un accordo transattivo/un riconoscimento di debito per l'importo di euro 3.6000.000 da corrispondersi tramite trattenuta percentuale sui compensi corrisposti dalla finlandese in virtù del rapporto contrattuale già esistente. La sottoscrizione di tale claim, voluto dall'imputato, costituiva sintomo della volontà dell'imputato di proseguire il rapporto con la cliente e di continuare ad incassare per le lavorazioni effettuate per suo conto, benché per importi minori determinati dalla trattenuta effettuata su ogni fattura a titolo di risarcimento dei danni lamentati dalla società. Sì è del tutto omesso di considerare quelli che si possono a ragione definire vantaggi compensativi, sostanzialmente ottenuti dalle aziende Revas attraverso operazioni delle quali sinora si è sottolineato esclusivamente il profilo dell'irregolarità formale, omettendo del tutto di considerare la volontà di salvezza delle attività imprenditoriali che aveva indotto l'amministratore Stefanoni a porle in essere. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare riguardo alla presunta esistenza dell'elemento psicologico anche in considerazione della datazione delle condotte contestate quali reati societari. Invero, tali presunte condotte sono per la quasi totalità fatti di false comunicazioni sociali che sarebbero stati commessi tra il 2008 ed il 2011 ossia in epoca in cui, se è vera l'affermazione del consulente Turazza, le aziende erano ancora del tutto vitali - e ciò fino al 2014 - sicchè si può sostenere ragionevolmente che non vi sia stata alcuna volontà diretta al dissesto da parte del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto, specie con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche dì cui all'art. 62-bis cod. pen. In particolare, il ricorrente rileva come la Corte territoriale, sul punto, abbia confermato la decisione del giudice di primo grado, omettendo di valutare una serie di elementi di segno positivo emersi in sede di istruttoria dibattimentale svoltasi nel corso del giudizio di primo grado. Tra i citati elementi sì ricordano anzitutto le varie testimonianze dell'impegno concretamente speso dall'imputato per ottenere una riorganizzazione effettiva dell'attività delle aziende del gruppo Revas, idonea ad evitarne il definitivo tracollo.Invero, nel conferire specifico incarico alla società esterna "strategia & controllo", l'imputato aveva avviato una radicale revisione all'interno del gruppo di aziende da lui amministrato, con l'intento di continuare le attività imprenditoriali e di mantenere i rapporti lavorativi con i numerosi dipendenti. Il piano di risanamento elaborato era già operativo nei primi mesi del 2015 e i risultati positivi che ne stavano conseguendo non si sono potuti verificare a causa dell'instaurazione delle procedure fallimentari. In sostanza, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare, ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio applicato, l'atteggiamento mostrato costantemente dal ricorrente, che ha posto in essere ogni sforzo utile al fine di proseguire le attività aziendali e di evitare il licenziamento dei dipendenti, attraverso varie e complesse operazioni di taglio organizzativo e finanziario che in sede giudiziaria sono stata, invece, valutate con sospetto. Allo stesso modo, la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare le cause oggettive del dissesto delle aziende amministrate dall'imputato: le stesse, invero, erano entrate in progressiva crisi a causa di contingenze esterne del tutto indipendenti dalle condotte dei soggetti apicali di riferimento. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere accolto limitatamente all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare; esso è inammissibile nel resto. 1.1. Il primo motivo che lamenta l'inapplicabilità, nel caso di specie, del canone di giudizio che impone all'amministratore di fornire adeguata giustificazione della sorte dei beni non rinvenuti, sul presupposto che difetterebbe nella fattispecie in scrutinio proprio la prova, a monte, dell'esistenza dei beni, è manifestamente infondato. Ed invero, a differenza di quanto si assume in ricorso, la ricostruzione della esistenza, prima, delle somme dì denaro e della loro sottrazione, poi, da parte dell'amministratore è desunta non già e non tanto sulla scorta della documentazione contabile — che si assume inaffidabile - ma anche e soprattutto sulla base della movimentazione dei conti correnti delle società, oltre che degli accertamenti, cd. corollarì, svolti dalla G.d.f. presso il casinò di Sanremo di cui l'imputato era assiduo frequentatore. Né potrebbe assumere rilievo l'asserita circostanza che per alcuni conti correnti sarebbe stata inviata solo una parte della documentazione bancaria dal momento che da essa in realtà la difesa intende piuttosto desumere la impossibilità di stabilire se a fronte delle uscite — da tale punto dì vista non messe quindi in discussione — vi siano poi state delle rimesse da parte dell'amministratore che andavano a ripianarle. Tale impostazione non mette dunque in discussione le uscite di denaro, che sono state comunque oggetto di accertamento anche attraverso i documenti bancari, con la conseguenza che a fronte della fuoriuscita certa dì denaro - in parte refluíto proprio sui conti del ricorrente - avrebbe dovuto l'amministratore, se non dimostrare, quanto meno prospettare in maniera ben più specifica e concreta in che termini le somme fuoriuscite dalla cessa societaria, senza giustificazione, vi erano rientrate; e ciò si sarebbe a maggior ragione imposto ove gli estratti conto acquisiti - costituenti documenti che a rigore fanno parte integrante delle scritture contabili e che in quanto tali incombe sempre all'amministratore produrre - fossero stati - secondo quanto assume la stessa difesa - incompleti; laddove il ricorrente si limita a lamentare genericamente la incompletezza dell'accertamento. Tutto ciò senza trascurare che in realtà al ricorrente non è stata contestata la bancarotta fraudolenta documentale ma esclusivamente quella patrimoniale e quella impropria per false comunicazioni sociali, afferenti il bilancio. D'altra parte, l'eventuale inattendibilità delle scritture contabili e/o parziarietà dei dati bancari - si ribadisce - rende, vieppiù, indispensabile l'allegazione difensiva, non essendo ipotizzabile che l'imputato possa trarre addirittura vantaggio da una eventuale tenuta irregolare delle scritture contabili (delle quali fanno peraltro parte integrante gli estratti conto), assumendo, a sua difesa, che poiché le scritture contabili sono inaffidabili non si possa affermare con certezza che i beni siano stati distolti dal patrimonio societario per finalità non imprenditoriali; si finisce in tal modo con lo svilire del tutto la valenza dell"onere dimostrativo che incombe sull'amministratore che prescinde dalla regolarità o meno delle scritture contabili e che anzi assume maggiore pregnanza proprio nel caso in cui dalle scritture contabili non dovesse evincersi la destinazione dei beni non rinvenuti. L'impostazione del motivo in scrutinio è quindi per altro verso del tutto generica a fronte della ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito che danno conto degli ammanchi ;,. e correttamente desumono, in virtù, appunto, del principio consolidato che investe l'amministratore dell'onere di fornire indicazioni precise sulla sorte dei beni non rinvenuti, che le svariate fuoriuscite di danaro ad opera del ricorrente sono rimaste del tutto ingiustificate rispetto alle esigenze della società. 1.2.Quanto alla bancarotta impropria per false comunicazioni sociali, assume la difesa che a fronte delle segnalate operazioni complesse - così definite in ricorso quelle che secondo la ricostruzione dei giudici di merito sono state invece dei veri e propri falsi in bilancio macroscopici in considerazione dei notevoli importi che andavano a coprire per non far emergere la riduzione del capitale sociale e poter proseguire l'attività - si sarebbe dovuta accertare l'effettiva intenzione dell'amministratore che non era quella di condurre la società al fallimento quanto di continuare l'attività cercando di porre rimedio alle situazione createsi. A dimostrazione di ciò emblematici sarebbero, nell'ottica difensiva, determinati eventi, quali, innanzitutto, la costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel 2011, ed in particolare, la stipula di quattro contratti di affitto ed uno di cessione di azienda tra la stessa e le altre società gestite dall'imputato, con i quali veniva formalizzato il passaggio delle attività imprenditoriali, che consentivano alle società sorelle di avere liquidità per fronteggiare le debitorie accumulate; laddove i giudici di merito hanno evidenziato come al momento della stipulazione di tali contratti di affitto e cessione di azienda - che deprivavano di fatto le società dello svolgimento della loro, propria, attività - le controllate versavano già da tempo in stato di insolvenza (nella maggior parte dei casi anche per i consistenti debiti tributari già accumulati che costituirono poi la ragione per la quale veniva richiesto il fallimento da parte del Pubblico Ministero), e ciò di là della loro operatività che non è certamente sinonimo di effettiva vitalità (soprattutto nel caso in cui la prosecuzione dell'attività possa dipendere anche proprio dal mancato adempimento di determinati debiti, in particolare di quelli tributari, il cui mancato pagamento non comporta, in genere, effetti immediati sulla prosecuzione dell'attività di impresa); il claim sottoscritto con la società cliente più importante del gruppo, ossia la [OSCURATO:PERSONA] 0y, che in realtà si risolse, secondo quanto prospetta lo stesso ricorso, in un accordo transattivo/riconoscimento di debito per l'importo di euro 3.6000.000, da corrispondersi tramite trattenuta percentuale sui compensi corrisposti dalla finlandese in virtù del rapporto contrattuale già esistente, in realtà indicativo unicamente, come prospetta la stessa difesa, della volontà di proseguire il rapporto con la cliente e di continuare ad incassare per le lavorazioni effettuate per suo conto, benché per importi minori determinati dalla trattenuta effettuata su ogni fattura a titolo di risarcimento dei danni lamentati dalla società. Secondo la congrua e logica ricostruzione dei giudici di merito, l'impostazione della difesa, che prospetta una condotta di attivazione, attraverso una revisione totale delle modalità di gestione delle imprese Revas, per il superamento di quella che viene definita - anche in appello - una mera "delicata contingenza", non considera ciò che si è piuttosto risolto nella creazione di una fittizia situazione contabile tesa a celare la reale situazione economica delle società coinvolte; d'altra parte la stessa difesa non esita ad ammettere che quella che era stata dalla stessa definita "l'attivazione concreta e positiva dei vertici" non era purtroppo riuscita ad evitare il precipitare degli eventi e che, come osservato dai tecnici interessati nelle varie vicende fallimentari, "solo le ultime sedute dei 2015 diventano più "operative" e traspare l'intento di evitare la catastrofe affidandosi via via a consulenti vari e legali per una possibile azione di ristrutturazione aziendale anche col ricorso a procedura concorsuali quali il concordato preventivo" (così testualmente si legge nell'atto di appello che non trascura neppure di evidenziare come il c.t. Turazza avesse comunque concluso, al riguardo, per una prospettiva di incertezza); sicche rìmane evidente che trattasi di un'attivazione del tutto tardiva, operata solo dopo che si era, in prima battuta, cercato di ovviare alla situazione creatasi - anche - mediante le diverse false comunicazioni sociali ravvisate, attivazione tardiva che in quanto tale non è stata - neppure essa - giustamente ritenuta rilevante dai giudici di merito ai finì di una diversa valutazione dell'elemento soggettivo. E quanto alle condotte antecedenti al 2015, dalle conformi pronunce dì merito, emerge, proprio a proposito della vicenda dei rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Revas s.r.I., che, secondo la impostazione accusatoria, recepita dai giudici di merito, il reato di bancarotta impropria, in argomento, in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si sarebbe realizzato mediante formazione fittizia del capitale di cui all'art. 2632 c.c. risalente al 2013; e che, quanto all'accordo transattivo del 2013 con la finlandse Wartsila, da cui scaturiva il debito per euro 3.600.000, di esso non vi era traccia nella contabilità e nei bilanci 2012 e 2013). A ben vedere l'impostazione difensiva - che già nell'atto di appello si traduce, riguardo al reato di bancarotta impropria in argomento, in argomenti del tutto generici che apoditticamente assumono che all'epoca delle false comunicazioni sociali la crisi non si era ancora manifestata nella sua irreversibilità e che anzi negli anni 2009/2011 essa non sarebbe stata neppure prevedibile - tende in buona sostanza ad accreditare la mancanza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente traendo elementi in tal senso da condotte - rispetto alle quali si parla peraltro genericamente di vantaggi compensativi - poste in essere successivamente alle false appostazioni in bilancio (in alcuni casi risalenti già al 2008 o al 2009), intervenute allorquando le società versavano già in stato di insolvenza; e, quanto alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si tratta, secondo quanto riportano i giudici di merito, di false comunicazioni sociali verificatesi proprio in concomitanza o successivamente a quelle condotte - stipulazione di accordo transattivo con la finlandese e dei contratti di fitto e cessione sopra indicati - a cui la difesa ha inteso attribuire una valenza positiva in favore del ricorrente. Sicché coerentemente con tali emergenze si è ritenuto che la ragione dell'ulteriore aggravamento del dissesto delle società risiedesse proprio - anche - nelle false comunicazioni sociali che avevano interessato le varie società del gruppo contribuendo, appunto, ad aggravarne il dissesto; rispetto al quale l'attivazione di cui parla il ricorso non consentì alcun recupero effettivo e non fu quindi ritenuta idonea a gettare una luce diversa sulle condotte dell'imputato, né tanto meno sulla componente soggettiva del fatto. A fronte della grave situazione in cui versavano da tempo le società, si cercò, in definitiva, di apprestare dei rimedi ma solo tardivamente, secondo quanto si espone negli stessi atti difensivi, che fanno riferimento al 2015. Il ricorso, in definitiva, non considera che in linea generale la prospettiva salvifica della società non giustifica l'adozione di qualunque mezzo ritenuto idoneo a conseguire il risultato sperato e che affinché tale prospettiva possa assumere un qualche rilievo ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo del reato, essa deve avere una qualche fondatezza e non essere affidata a mere congetture o a meri tentativi legati alle contingenze; esso, peraltro, trascura che nel caso in esame le false comunicazioni sociali - non oggetto di specifica contestazione sotto il profilo oggettivo - si accompagnano ad una condotta distrattiva per importi rilevanti, circostanza questa che getta, evidentemente„ essa, una luce sull'agire dell'imputato, che non è di certo a conforto della buona fede dell'agente che la difesa ha tentato di accreditare. Sono questi, dunque, gli aspetti che maggiormente connotano la vicenda in esame, a fronte dei quali circostanze specifiche come l'avvenuta transazione con una cliente o la stipula di contratti di fitto o cessione non sono state - giustamente - ritenute idonee a scalfire la ricostruzione accusatoria, anche perché la prosecuzione dell'attività, ove realizzata, come nel caso di specie, ricorrendo anche ad artifici di bilancio, e nonostante le situazioni economiche non buone, non può risolversi in un fattore idoneo a far ritenere insussistente il dolo richiesto ai fini dell'integrazione della bancarotta impropria per false comunicazioni sociali. Il motivo in scrutinio - che era già stato sviluppato in maniera generica in appello - rimane quindi generico, oltre che manifestamente infondato, risultando imperniato su aspetti che non consentono di superare la ricostruzione dei giudici di merito che conduce alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod, civ., che secondo il costante orientamento di questa Corte consiste nella mera volontà protesa al dissesto, da intendersi, cioè, non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 50489 del 16/05/2018 Rv. 274449 - 01; fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato in capo agli amministratori di fatto e di diritto, a fronte della esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e finanziaria della società, al fine di ottenere l'ammissione al concordato preventivo e, comunque, la continuazione dell'attività d'impresa mediante manipolazione dei dati contabili e conseguente falsa rappresentazione della situazione contabile ai creditori e agli organi della procedura), 1.3. Il motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, incentrando esso la doglianza su circostanze che si assumono pretermesse nella valutazione dei giudici di merito, le quali in realtà impingono aspetti afferenti al merito della regiudicanda che sono stati già ritenuti inconferenti ai fini della ricostruzione della vicenda in esame - quale ad esempio l'impegno che l'imputato avrebbe profuso per evitare il definitivo tracollo della società - a fronte delle condotte illecite dal medesimo poste in essere che, come evidenziato nell'affrontare il prìmo e secondo motivo, secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, hanno inciso irrimediabilmente sulle sorti della società (sorti che il motivo in scrutinio ritiene, invece, pregiudicate dall'intervenuta instaurazione della procedura fallimentare piuttosto che dai comportamenti dolosi del ricorrente). In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della loro concessione o esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269); e, nel caso di specie, la Corte di appello ha ribadito l'assenza di elementi positivi di valutazione ai fini che occupano, come peraltro già posto in evidenza dal Tribunale che aveva a sua volta evidenziato come di contro emergessero elementi di segno negativo, tra i quali la gravità delle conseguenze della condotta posta in essere dall'imputato cui era rimasto esposto un numero rilevante di incolpevoli dipendenti, e la pervicacia nel tempo del dolo. 1,4. Fondato deve, invece, ritenersi il secondo motivo che contesta l'affermata sussistenza del danno patrimoniale di rilevante gravità risultando del tutto carente la motivazione sul punto, in entrambe le pronunce di merito. Si rammenta che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822 — 01); e che, come ha precisato Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017 - dep. 19/10/2017, Meluzio e altri, Rv. 27127401, la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall, si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave; laddove la sentenza impugnata si è limitata ad osservare che essa deve ritenersi pacificamente sussistente, "avuto riguardo all'entità delle somme sottratte che superano il valore di un milione di euro in relazione al fallimento della Revas s.r.I., società che risultava in stato di insolvenza quantomeno dal 2009 e il cui passivo societario accertato in sede di relazione ex articolo 33 risultava pari a quasi due milioni di euro". Evidente è dunque l'insufficienza di tale motivazione — laddove nella pronuncia di primo grado è del tutto assente una motivazione al riguardo, che, in verità, in sede di determinazione della pena non fa espresso riferimento all'aggravante in parola individuando come reato più grave quello di cui al capo C1, rispetto al quale l'aggravante del danno di rilevante gravità non risulta contestata, rimane tuttavia il profilo della continuazione coi reati rispetto ai quali risulta contestata — dal momento che, come si osserva in ricorso, si sarebbe dovuto fornire una motivazione esaustiva relativamente all'impatto effettivo che le presunte distrazioni commesse avrebbero avuto sulla massa attiva disponibile per i creditori di ciascuna delle società coinvolte nel giudizio. Invero, la sussistenza della circostanza aggravante in questione non può fondarsi sulla mera entità degli importi sottratti, dovendo il Giudice confrontare e rapportare tali sottrazioni con la lesione da esse direttamente e concretamente causata agli interessi dei creditori. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cuì all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che, nel valutarne la eventuale sussistenza, dovrà attenersi alle coordinate interpretative sopra indicate; e che, nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M.