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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 19945/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; 'N\ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 dicembre 2023, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza con la quale era stata chiesta la ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando che dall'esame dell'ordinanza impugnata emergeva che la Corte di appello aveva errato nel rertrodatare il termine per il deposito dell'istanza al 18 settembre 2023 in quanto ih quella data il giudice per l'udienza preliminare si era riservato di decidere in ordine all'invito all'astensione, sciogliendo la riserva soltanto in data 29 settembre 2023. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. , in quanto nel decreto che dispone il giudizio sono senza dubbio ravvisabili i connotati strutturali e funzionali di un procedimento che definisce la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce, trattandosi di provvedimento che chiude irreversibilmente una fase, sciogliendo la fondamentale alternativa decisoria rispetto alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere e determinando, in tal modo, le condizioni necessarie per il transito del processo verso una nuova o diversa fase; alla luce della cd. riforma Cartabia, il decreto che dispone il giudizio non è una valutazione di tipo prognostico, come asserito dalla Corte di appello nella ordinanza impugnata, ma ha piena idoneità a pregiudicare la fase processuale sulla quale si innesta, provenendo la sostanza delle valutazioni che ne sottendono l'emissione da un giudice riconosciuto "parziale" rispetto a quello specifico procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1 II ricorso è inammissibile. 1.1 Richiamata la consolidata giurisprudenza che esclude che il difensore possa "attendere" l'esito della procedura di astensione prima di presentare la dichiarazione di ricusazione (v. tra le altre Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013, Pagnotta, Rv. 258364; Sez. 5, n. 33422 del 26/06/2008, Scarannucci, Rv. 241385; Sez. 2, n. 9166 del 19/02/2008, Farruggio, Rv. 239553; Sez. 4, n. 2057 del 29/08/1996, Costa, Rv. 206105), in quanto il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato all'esito negativo di una eventuale sollecitazione all'astensione rivolta al giudice che versi nella pretesa situazione di incompatibilità (affermare il contrario comporterebbe la conseguenza che il difensore possa presentare in qualsiasi momento una richiesta di invito alla astensione del giudice per essere, in caso di mancato accoglimento dell'invito, rimesso in termini per presentare istanza di ricusazione, in violazione del termine previsto dall'art. 38 comma 1 cod .proc. pen.), si deve anche ribadire che la parte ha l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente" così (Sez.U., n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 - 01).

Pertanto, correttamente nel caso in esame la Corte ha ritenuto che l'istanza di ricusazione presentata presso la cancelleria in data 2 ottobre 2023 fosse da ritenere tardivamente proposta, a fronte dell'udienza tenutasi in data 18 settembre 2023. 2.Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno a favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; 'N\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2023, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza con la quale era stata chiesta la ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando che dall'esame dell'ordinanza impugnata emergeva che la Corte di appello aveva errato nel rertrodatare il termine per il deposito dell'istanza al 18 settembre 2023 in quanto ih quella data il giudice per l'udienza preliminare si era riservato di decidere in ordine all'invito all'astensione, sciogliendo la riserva soltanto in data 29 settembre 2023. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. , in quanto nel decreto che dispone il giudizio sono senza dubbio ravvisabili i connotati strutturali e funzionali di un procedimento che definisce la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce, trattandosi di provvedimento che chiude irreversibilmente una fase, sciogliendo la fondamentale alternativa decisoria rispetto alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere e determinando, in tal modo, le condizioni necessarie per il transito del processo verso una nuova o diversa fase; alla luce della cd. riforma Cartabia, il decreto che dispone il giudizio non è una valutazione di tipo prognostico, come asserito dalla Corte di appello nella ordinanza impugnata, ma ha piena idoneità a pregiudicare la fase processuale sulla quale si innesta, provenendo la sostanza delle valutazioni che ne sottendono l'emissione da un giudice riconosciuto "parziale" rispetto a quello specifico procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1 II ricorso è inammissibile. 1.1 Richiamata la consolidata giurisprudenza che esclude che il difensore possa "attendere" l'esito della procedura di astensione prima di presentare la dichiarazione di ricusazione (v. tra le altre Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013, Pagnotta, Rv. 258364; Sez. 5, n. 33422 del 26/06/2008, Scarannucci, Rv. 241385; Sez. 2, n. 9166 del 19/02/2008, Farruggio, Rv. 239553; Sez. 4, n. 2057 del 29/08/1996, Costa, Rv. 206105), in quanto il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato all'esito negativo di una eventuale sollecitazione all'astensione rivolta al giudice che versi nella pretesa situazione di incompatibilità (affermare il contrario comporterebbe la conseguenza che il difensore possa presentare in qualsiasi momento una richiesta di invito alla astensione del giudice per essere, in caso di mancato accoglimento dell'invito, rimesso in termini per presentare istanza di ricusazione, in violazione del termine previsto dall'art. 38 comma 1 cod .proc. pen.), si deve anche ribadire che la parte ha l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente" così (Sez.U., n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 - 01). Pertanto, correttamente nel caso in esame la Corte ha ritenuto che l'istanza di ricusazione presentata presso la cancelleria in data 2 ottobre 2023 fosse da ritenere tardivamente proposta, a fronte dell'udienza tenutasi in data 18 settembre 2023. 2.Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno a favor
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