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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23953/2026

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amente domiciliato in Roma, corso Trieste 273, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonino Catalano, pec: antoninocatalano@pecavvpa.it-ricorrente-controillimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale:avv.vittorioviviani@pecstudio.it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 778/2022depositata il 10/05/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28986/2022Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 23953/2026Data pubblicazione 23/07/20261.

Con sentenza del 7.7.2017 il Tribunale di Palermo, inaccoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex artt. 66 l.fall e2901 c.c. proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] edel socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] (di seguitoindicato per brevità “Fallimento”), dichiarava inefficace nei confronti dellamassa dei creditori l’atto di compravendita immobiliare per NotaioAmorello, dichiarato fallito con la sentenza del 16.12.2009, in estensioneex art. 147 l.fall rispetto alla società in accomandita semplice di cui erasocio accomandatario, aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –unitamente a [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria in ragione di 12/24 deimedesimi immobili – la quota pari a 2/14 dell’intero della proprietà di dueappartamenti siti in Partinico, via Bernini 19, piani primo e secondo, econdannava [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che , una volta acquistata la proprietàdelle unità immobiliari, nell’agosto 2010 le aveva rivendute a terzi, conpagamento di € 60.404,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi, di cui€ 57.000,00 quale controvalore della quota già intestata a GiovanniAmorello, ed € 3.404,42 quale risarcimento per il mancato utilizzo degliimmobili nel tempo corrente tra l’acquisto e la successiva cessione a terzi.1.1.

La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenzadi primo grado, rigettava la domanda del Fallimento limitatamenteall’appartamento sito al piano secondo, con riduzione della condanna diDelta Costruzioni a € 33.497,85 oltre accessori.1.2.

Rilevava la corte territoriale che l’atto di trasferimentodell’appartamento posto al secondo piano dell’immobile era affetto danullità, stante l’accertata totale abusività del manufatto, che lo rendevaincommerciabile; la nullità del negozio di vendita dell’unità immobiliareimpediva l’accoglimento in parte qua della domanda revocatoria, cheNumero registro generale 28986/2022Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 23953/2026Data pubblicazione 23/07/2026presuppone l’esistenza di un valido atto del quale si chiede la declaratoriadi inefficacia per frode ai creditori.1.3.

Osservava, altresì, che con riferimento all’atto di trasferimentodell’appartamento posto al primo piano sussistevano, invece, i presuppostidell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.: in particolare dalle risultanzedello stato passivo si evinceva che al momento della conclusione dellavendita la società venditrice era indebitata per circa € 150.000,00 con laconseguenza che l’atto dispositivo aveva determinato una modificaqualitativa del patrimonio del debitore, rendendo più difficoltoso per icreditori il loro soddisfacimento in via esecutiva, mentre plurimi elementi(la presenza di numerosi protesti a carico della debitrice annotati nelregistro informatico, il mancato rilievo della regolarità urbanistica di unodegli immobili compravenduti, il medesimo contesto territoriale - [OSCURATO:PERSONA]- in cui operavano i contraenti dell’atto dispositivo) fondavanoil giudizio dell’obiettiva conoscibilità da parte dell’acquirente di unacondizione di indebitamento del cedente e, dunque, della possibilità diarrecare pregiudizio ai creditori.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza affidato a cinque motivi, illustrati con memoria ex art 380-bis1c.p.c.; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I mezzi di impugnazione del ricorso possono così riassumersi:1.1. con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 40,l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 47, nonché degli artt. 1418, 1419, 1325, 1346 e 1349 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.) si sostiene che la corted’appello avrebbe dovuto dichiarare anche la nullità dell’atto dispositivoavente ad oggetto l’unità immobiliare posta al primo piano, in quantouniche erano la volontà contrattuale, la descrizione dei dati catastali, ledichiarazioni circa l’assenza di formalità pregiudizievoli pesi ed oneri, laNumero registro generale 28986/2022Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 23953/2026Data pubblicazione 23/07/2026determinazione del prezzo; fattori, questi, che escludevano l’operativitàdel principio di conservazione del negozio giuridico di cui all’art. 1419 c.c.;1.2. con il secondo motivo (violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3,c.p.c., in relazione agli artt. 66 l.fall, 1418 c.c., 112 e 113 c.p.c.) laricorrente argomenta che la corte distrettuale, dopo aver accertato lanullità del contratto traslativo, sia pur limitatamente al negozio ditrasferimento dell’immobile abusivo, ed avere “giustamente rigettato”(come indicato in dispositivo) la domanda ex art. 66 l.fall. proposta dalgiuridico per mantenere una statuizione di condanna della ricorrente,ancorché limitata alla somma di € 33.497,85, oltre accessori;1.3. con il terzo motivo (violazione dell’art.360, comma 1 n. 3,c.p.c., in relazione agli art. 66 l.fall., art. 40 l. n. 47/85, art. 2740 c.c.,artt. 2727 e ss. c.c.) si lamenta che la corte territoriale avrebbeerroneamente ritenuto sussistenti l’eventus damni e il consilium fraudis,presupposti della revocatoria ordinaria; in particolare, a causa dellacomminatoria di nullità (parziale) del contratto di vendita, il patrimonio deldebitore-disponente rimaneva inalterato, mentre, per quanto concernevail requisito soggettivo, i giudici di appello avrebbero errato nel noncensurare la sentenza di primo grado laddove il primo giudice, secondo laprospettazione avversaria, avrebbe fatto “un uso errato delle presunzionipreviste dagli artt. 2727 e seguenti del codice civile”;1.4. con il quarto motivo (violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3,c.p.c., in relazione agli artt. 2652 n. 5, 2654 e 2655 c.c., nonché all’art.111 comma 4 c.p.c.) si deduce che la corte palermitana avrebbe erratonel ritenere irrilevante il dato della “mancata trascrizione della domandagiudiziale, da parte della Curatela”, che avrebbe impedito ai terzi diconoscere della revoca del contratto di vendita per cui è causa;1.5. con il quinto motivo (violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere lacorte d’appello ingiustamente disposto la compensazione tra le parti delleNumero registro generale 28986/2022Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 23953/2026Data pubblicazione 23/07/2026spese di lite, in ragione della metà, pur essendo stata rigettata l’unicadomanda formulata dalla curatela ex art. 66 l. fall.2.

Il primo motivo è inammissibile.2.1.

Il giudice a quo ha fatto corretta applicazione del disposto di cuiall’art. 1419 c.c. - a tenore del quale «la nullità parziale di un contratto ola nullità delle singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, serisulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte delsuo contenuto che è colpita da nulltà» - sulla base di un apprezzamento difatto, insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali (nonfatti valere dalla ricorrente), circa la ritenuta scindibilità, dal resto delcontratto, dello specifico atto di disposizione dell’appartamento delsecondo piano, reso nullo da una insanabile irregolarità urbanistica;scindibilità del resto avvalorata dalla circostanza che il primo acquirentedei due appartamenti li aveva rivenduti separatamente a soggetti diversi.2.2.

In sostanza, la censura di error in iudicando fatta valere si traduce inuna mera critica, come tale inammissibile, del convincimento dei giudicipalermitani formatosi in merito alla esclusione che la nullità della venditadell’immobile abusivo (quello del secondo piano) potesse travolgerel’intero negozio, ivi compresa dunque la parte riguardante la cessionedell’immobile del primo piano (ritenuto invece commerciabile).3.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto non siconfronta con il percorso logico- giuridico compiuto dalla corte d’appello,che, come si evince con evidenza dalla lettura della motivazione dellasentenza, ha portato al rigetto della solo domanda di revocatoria relativaall’appartamento abusivo, con contestuale accoglimento, invece,dell’azione revocatoria avente ad oggetto l’unità immobiliare posta alprimo piano, e la conseguente condanna dell’acquirente al pagamentodella valore corrispondente a quella quota.4.

Neppure il terzo motivo supera il vaglio di ammissibilità, in quantola censura, come per il primo motivo, tende a conseguire un’inammissibileNumero registro generale 28986/2022Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 23953/2026Data pubblicazione 23/07/2026sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto aquella operata dai giudici di merito in punto di accertamento dei requisitioggettivi e soggettivi della domanda revocatoria.5.

Il quarto motivo è infondato, in quanto la mancata trascrizionedella domanda di revocatoria ordinaria non incide sulla sua fondatezza,ma solo sull’effetto prenotativo della stessa, ai fini dell’opponibilità dellasentenza ai terzi che abbiano trascritto atti sull’immobile oggetto didomanda di inefficacia dell’atto.5.1.

Nel caso di specie è evidente che l’omessa trascrizione della domandaè frutto di una precisa scelta dell’attore in revocatoria, dal momento che,essendo stato trascritto l’atto di trasferimento del bene dall’acquirente alterzo in data anteriore alla proposizione della domanda revocatoria ex art.2901 c.c., la formalità pubblicitaria della domanda sarebbe statasuperflua, in quanto inidonea ad apportare alcun vantaggio aggiuntivo, dalmomento che la domanda del Fallimento si concentrava sul prezzocorrisposto dal subacquirente.6.

Il quinto motivo è infondato, in quanto la corte palermitana hacorrettamente applicato la disciplina normativa sulla liquidazione dellespese, disponendo la compensazione per la metà delle spese dell’interogiudizio avuto riguardo al parziale accoglimento della domanda propostadall’attore, e così ponendone la metà a carico del soggetto evocato ingiudizio e risultato soccombente per una parte della domanda.7.

In conclusione il ricorso è rigettato.8.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo, tenendo conto dell’ammissione del P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 28986/2022Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 23953/2026Data pubblicazione 23/07/2026Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 4.500,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori comeper legge e contributo spese generali nella misura del 15%.Dispone che il pagamento delle spese come sopra liquidate sia eseguito infavore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente domiciliato in Roma, corso Trieste 273, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonino Catalano, pec: antoninocatalano@pecavvpa.it-ricorrente-controillimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale:avv.vittorioviviani@pecstudio.it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 778/2022depositata il 10/05/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28986/2022Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 23953/2026Data pubblicazione 23/07/20261. Con sentenza del 7.7.2017 il Tribunale di Palermo, inaccoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex artt. 66 l.fall e2901 c.c. proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] edel socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] (di seguitoindicato per brevità “Fallimento”), dichiarava inefficace nei confronti dellamassa dei creditori l’atto di compravendita immobiliare per NotaioAmorello, dichiarato fallito con la sentenza del 16.12.2009, in estensioneex art. 147 l.fall rispetto alla società in accomandita semplice di cui erasocio accomandatario, aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –unitamente a [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria in ragione di 12/24 deimedesimi immobili – la quota pari a 2/14 dell’intero della proprietà di dueappartamenti siti in Partinico, via Bernini 19, piani primo e secondo, econdannava [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che , una volta acquistata la proprietàdelle unità immobiliari, nell’agosto 2010 le aveva rivendute a terzi, conpagamento di € 60.404,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi, di cui€ 57.000,00 quale controvalore della quota già intestata a GiovanniAmorello, ed € 3.404,42 quale risarcimento per il mancato utilizzo degliimmobili nel tempo corrente tra l’acquisto e la successiva cessione a terzi.1.1. La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenzadi primo grado, rigettava la domanda del Fallimento limitatamenteall’appartamento sito al piano secondo, con riduzione della condanna diDelta Costruzioni a € 33.497,85 oltre accessori.1.2. Rilevava la corte territoriale che l’atto di trasferimentodell’appartamento posto al secondo piano dell’immobile era affetto danullità, stante l’accertata totale abusività del manufatto, che lo rendevaincommerciabile; la nullità del negozio di vendita dell’unità immobiliareimpediva l’accoglimento in parte qua della domanda revocatoria, cheNumero registro generale 28986/2022Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 23953/2026Data pubblicazione 23/07/2026presuppone l’esistenza di un valido atto del quale si chiede la declaratoriadi inefficacia per frode ai creditori.1.3. Osservava, altresì, che con riferimento all’atto di trasferimentodell’appartamento posto al primo piano sussistevano, invece, i presuppostidell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.: in particolare dalle risultanzedello stato passivo si evinceva che al momento della conclusione dellavendita la società venditrice era indebitata per circa € 150.000,00 con laconseguenza che l’atto dispositivo aveva determinato una modificaqualitativa del patrimonio del debitore, rendendo più difficoltoso per icreditori il loro soddisfacimento in via esecutiva, mentre plurimi elementi(la presenza di numerosi protesti a carico della debitrice annotati nelregistro informatico, il mancato rilievo della regolarità urbanistica di unodegli immobili compravenduti, il medesimo contesto territoriale - [OSCURATO:PERSONA]- in cui operavano i contraenti dell’atto dispositivo) fondavanoil giudizio dell’obiettiva conoscibilità da parte dell’acquirente di unacondizione di indebitamento del cedente e, dunque, della possibilità diarrecare pregiudizio ai creditori.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza affidato a cinque motivi, illustrati con memoria ex art 380-bis1c.p.c.; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I mezzi di impugnazione del ricorso possono così riassumersi:1.1. con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 40,l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 47, nonché degli artt. 1418, 1419, 1325, 1346 e 1349 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.) si sostiene che la corted’appello avrebbe dovuto dichiarare anche la nullità dell’atto dispositivoavente ad oggetto l’unità immobiliare posta al primo piano, in quantouniche erano la volontà contrattuale, la descrizione dei dati catastali, ledichiarazioni circa l’assenza di formalità pregiudizievoli pesi ed oneri, laNumero registro generale 28986/2022Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 23953/2026Data pubblicazione 23/07/2026determinazione del prezzo; fattori, questi, che escludevano l’operativitàdel principio di conservazione del negozio giuridico di cui all’art. 1419 c.c.;1.2. con il secondo motivo (violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3,c.p.c., in relazione agli artt. 66 l.fall, 1418 c.c., 112 e 113 c.p.c.) laricorrente argomenta che la corte distrettuale, dopo aver accertato lanullità del contratto traslativo, sia pur limitatamente al negozio ditrasferimento dell’immobile abusivo, ed avere “giustamente rigettato”(come indicato in dispositivo) la domanda ex art. 66 l.fall. proposta dalgiuridico per mantenere una statuizione di condanna della ricorrente,ancorché limitata alla somma di € 33.497,85, oltre accessori;1.3. con il terzo motivo (violazione dell’art.360, comma 1 n. 3,c.p.c., in relazione agli art. 66 l.fall., art. 40 l. n. 47/85, art. 2740 c.c.,artt. 2727 e ss. c.c.) si lamenta che la corte territoriale avrebbeerroneamente ritenuto sussistenti l’eventus damni e il consilium fraudis,presupposti della revocatoria ordinaria; in particolare, a causa dellacomminatoria di nullità (parziale) del contratto di vendita, il patrimonio deldebitore-disponente rimaneva inalterato, mentre, per quanto concernevail requisito soggettivo, i giudici di appello avrebbero errato nel noncensurare la sentenza di primo grado laddove il primo giudice, secondo laprospettazione avversaria, avrebbe fatto “un uso errato delle presunzionipreviste dagli artt. 2727 e seguenti del codice civile”;1.4. con il quarto motivo (violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3,c.p.c., in relazione agli artt. 2652 n. 5, 2654 e 2655 c.c., nonché all’art.111 comma 4 c.p.c.) si deduce che la corte palermitana avrebbe erratonel ritenere irrilevante il dato della “mancata trascrizione della domandagiudiziale, da parte della Curatela”, che avrebbe impedito ai terzi diconoscere della revoca del contratto di vendita per cui è causa;1.5. con il quinto motivo (violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere lacorte d’appello ingiustamente disposto la compensazione tra le parti delleNumero registro generale 28986/2022Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 23953/2026Data pubblicazione 23/07/2026spese di lite, in ragione della metà, pur essendo stata rigettata l’unicadomanda formulata dalla curatela ex art. 66 l. fall.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. Il giudice a quo ha fatto corretta applicazione del disposto di cuiall’art. 1419 c.c. - a tenore del quale «la nullità parziale di un contratto ola nullità delle singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, serisulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte delsuo contenuto che è colpita da nulltà» - sulla base di un apprezzamento difatto, insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali (nonfatti valere dalla ricorrente), circa la ritenuta scindibilità, dal resto delcontratto, dello specifico atto di disposizione dell’appartamento delsecondo piano, reso nullo da una insanabile irregolarità urbanistica;scindibilità del resto avvalorata dalla circostanza che il primo acquirentedei due appartamenti li aveva rivenduti separatamente a soggetti diversi.2.2. In sostanza, la censura di error in iudicando fatta valere si traduce inuna mera critica, come tale inammissibile, del convincimento dei giudicipalermitani formatosi in merito alla esclusione che la nullità della venditadell’immobile abusivo (quello del secondo piano) potesse travolgerel’intero negozio, ivi compresa dunque la parte riguardante la cessionedell’immobile del primo piano (ritenuto invece commerciabile).3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto non siconfronta con il percorso logico- giuridico compiuto dalla corte d’appello,che, come si evince con evidenza dalla lettura della motivazione dellasentenza, ha portato al rigetto della solo domanda di revocatoria relativaall’appartamento abusivo, con contestuale accoglimento, invece,dell’azione revocatoria avente ad oggetto l’unità immobiliare posta alprimo piano, e la conseguente condanna dell’acquirente al pagamentodella valore corrispondente a quella quota.4. Neppure il terzo motivo supera il vaglio di ammissibilità, in quantola censura, come per il primo motivo, tende a conseguire un’inammissibileNumero registro generale 28986/2022Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 23953/2026Data pubblicazione 23/07/2026sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto aquella operata dai giudici di merito in punto di accertamento dei requisitioggettivi e soggettivi della domanda revocatoria.5. Il quarto motivo è infondato, in quanto la mancata trascrizionedella domanda di revocatoria ordinaria non incide sulla sua fondatezza,ma solo sull’effetto prenotativo della stessa, ai fini dell’opponibilità dellasentenza ai terzi che abbiano trascritto atti sull’immobile oggetto didomanda di inefficacia dell’atto.5.1. Nel caso di specie è evidente che l’omessa trascrizione della domandaè frutto di una precisa scelta dell’attore in revocatoria, dal momento che,essendo stato trascritto l’atto di trasferimento del bene dall’acquirente alterzo in data anteriore alla proposizione della domanda revocatoria ex art.2901 c.c., la formalità pubblicitaria della domanda sarebbe statasuperflua, in quanto inidonea ad apportare alcun vantaggio aggiuntivo, dalmomento che la domanda del Fallimento si concentrava sul prezzocorrisposto dal subacquirente.6. Il quinto motivo è infondato, in quanto la corte palermitana hacorrettamente applicato la disciplina normativa sulla liquidazione dellespese, disponendo la compensazione per la metà delle spese dell’interogiudizio avuto riguardo al parziale accoglimento della domanda propostadall’attore, e così ponendone la metà a carico del soggetto evocato ingiudizio e risultato soccombente per una parte della domanda.7. In conclusione il ricorso è rigettato.8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo, tenendo conto dell’ammissione del P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 28986/2022Numero sezionale 2537/2026Numero di raccolta generale 23953/2026Data pubblicazione 23/07/2026Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 4.500,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori comeper legge e contributo spese generali nella misura del 15%.Dispone che il pagamento delle spese come sopra liquidate sia eseguito infavore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vella
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