CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 17172/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Agrigento, confermava il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il 4 aprile 2022 , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro di titoli e somme di denaro fino a concorrenza di euro 10.106,54 nell'ambito del procedimento n. 650/22 RGNR, in ordine ai reati di falso materiale contestato anche con l'aggravante della fidefacienza (artt. 476, comma 2, 482 cod. pen.) commesso da privato in ordine ai modelli di versamento delle imposte F23, facendo apparire un pagamento superiore a quello realmente effettuato, per gli anni dal 2016 al 2018, ovvero attestando il pagamento mai avvenuto, per l'anno 2019, del canone relativo alla concessione demaniale; altro titolo cautelare risultava quello della truffa aggravata attraverso le falsificazioni predette, costituenti gli artifici e raggiri richiesti dall'art. 640, comma 1, n. 1 cod. pen.Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame, ritenendo infondate le eccezioni, in primo luogo quelle relative alla violazione del principio del ne bis in idem, come anche in tema di competenza funzionale del Gip. 4. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, seppur variamente articolato, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5. Il motivo deduce violazione degli artt. 325, 317, comma 2, cod. proc. pen. 321, corna 2 cod. proc. pen. Avrebbe errato il Tribunale del riesame a non ritenere fondata l'istanza di riesame in quanto la pendenza di altro procedimento per il quale era intervenuto il rinvio a giudizio, avente ad oggetto le medesime contestazioni, determinava la competenza a decidere sull'istanza di sequestro del Tribunale dibattimentale di Agrigento per il procedimento parallelo, e non del Gip. Dopo aver richiamato il dettato normativo delle norme violate, la ricorrente lamenta che né il Gip né il Tribunale del riesame avrebbero motivato in ordine al periculum in mora per il sequestro funzionale alla confisca, necessario anche per il sequestro ex artt. 12-bis d.lgs. 74/00 e 648-ter cod. pen. Pertanto il provvedimento impugnato sarebbe emesso in violazione degli artt.321 e 322 cod. proc. pen. per difetto dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza. 7. Il difensore della ricorrente ha depositato note conclusive insistendo nelle ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un.n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). 2. A ben vedere la prima censura posta dal ricorso non riguarda il ne bis in idem, bensì l'incompetenza del Gip, in quanto la richiesta di sequestro avrebbe dovuto essere avanzata al Tribunale nel parallelo procedimento per il quale era già intervenuta la citazione a giudizio. In sostanza il ricorso non 'attacca' l'affermazione del Tribunale del riesame relativa all'irrilevanza del ne bis in idem per la fase cautelare, ma esclusivamente censura la pronuncia impugnata sul tema della incompetenza. Ad ogni buon conto, deve preliminarmente evidenziarsi come il ricorso difetti di autosufficienza, nel senso che allo stesso non è stato allegato alcuno degli atti citati relativi al procedimento parallelo, dalle imputazioni all'intervenuto rinvio a giudizio e che pertanto, in relazione al tema della incompetenza, il motivo non è sostenuto dalla allegazione necessaria. Infatti, Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 261241 - 01 ha precisato che la competenza a disporre il sequestro preventivo, dopo che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio e prima che gli atti siano stati trasmessi al giudice competente, spetta al Gup, sia per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica ex art. 554 cod. proc. pen., che per i reati assegnati al tribunale in composizione collegiale ex art. 317 cod. proc. pen., spettando inoltre a chi eccepisca l'incompetenza funzionale, l'onere di allegare gli elementi dai quali desumere che, al momento della decisione, il Gup avesse perso la competenza a provvedere in ragione dell'intervenuta trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. Quanto all'eccezione della violazione del principio del ne bis in idem, per altro, in assenza della predetta allegazione, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, il tema non è incontestato, in quanto l'ordinanza impugnata afferma «la [solo] possibile ricorrenza di un ne bis in idem», cosicchè non è comprovata la contemporanea pendenza dei procedimenti con le dovute allegazioni al ricorso e soprattutto l'identità del fatto contestato. Ne consegue la genericità del motivo sul punto. 3. Altro profilo della censura attiene all'omessa motivazione quanto al periculum in mora, rappresentandosi nel caso in esame che il sequestro è stato eseguito per equivalente ai sensi dell'art. 640-quater e 322-ter, in relazione all'art.640, comma 1, n. 1 cod. pen. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, richiamata anche dalla ricorrente, hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. E bene, la motivazione riportata dal Gip è assolutamente in linea con quella sintetica richiesta dalle Sez. U, Ellade, facendo riferimento alla circostanza che senza l'apposizione del vincolo, nel prosieguo del procedimento potrebbero intervenire modificazioni, dispersioni, utilizzi o alienazioni idonei a frustrare la possibilità della futura confisca. Si tratta di motivazione non apparente ma effettiva, cosicchè non si integra alcuna violazione di legge a riguardo. A fronte di tale motivazione la doglianza proposta in sede di riesame viene formulata come afferente il vincolo di pertinenzialità, non il difetto di periculum in mora. Infatti l'ordinanza ora impugnata si sofferma sul sequestro per equivalente, proprio per dare risposta alla censura. Non si sofferma, pur confermando e facendo proprio il decreto genetico, sul periculum in mora, in quanto non vi era motivo specifico sul punto. Ne consegue per un verso la natura preclusa dell'attuale motivo in tema di periculum in mora, ricorrendo la preclusione in quanto da un lato il giudice della legittimità è indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della della ordinanza di secondo grado, con riguardo al punto della decisione oggetto di riesame, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; SeZ. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/0:3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Per altro verso l'adeguatezza complessiva della motivazione dei provvedimenti di primo e secondo grado, stante la cd. doppia conforme, poiché l'ordinanza del riesame, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione dei presupposti del sequestro, con la conseguenza che le due ordinanze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Ne consegue che il motivo non è consentito oltre che manifestamente infondato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma