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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25716/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara ha rigettato il reclamo avverso la sanzione disposta dall'EAC per giorni 10; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 35 bis, 38, 39 L. 354/1975, 81 d.P.R. 230/2000 e 125 e 606 lett. c) cod. proc. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente in quanto non si sarebbero tenute in alcuna considerazione le spiegazioni fornite dal detenuto e non sarebbe stata effettuata nessuna attività di verifica effettiva circa la responsabilità dello stesso; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e coerente agli elementi emersi (sostanza stupefacente contenuta in un pacco inviato al ricorrente dalla moglie dello stesso) e che le giustificazioni sono consistite in generiche affermazioni rimaste prive di qualsivoglia allegazione; Rilevato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza a seguito di reclamo di cui all'art. 69, comma 6 ord. pen. è, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 ord. pen., ricorribile soltanto per violazione di legge Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto 4ondato su motivi non consentiti dalla legge; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara ha rigettato il reclamo avverso la sanzione disposta dall'EAC per giorni 10; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 35 bis, 38, 39 L. 354/1975, 81 d.P.R. 230/2000 e 125 e 606 lett. c) cod. proc. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente in quanto non si sarebbero tenute in alcuna considerazione le spiegazioni fornite dal detenuto e non sarebbe stata effettuata nessuna attività di verifica effettiva circa la responsabilità dello stesso; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e coerente agli elementi emersi (sostanza stupefacente contenuta in un pacco inviato al ricorrente dalla moglie dello stesso) e che le giustificazioni sono consistite in generiche affermazioni rimaste prive di qualsivoglia allegazione; Rilevato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza a seguito di reclamo di cui all'art. 69, comma 6 ord. pen. è, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 ord. pen., ricorribile soltanto per violazione di legge Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto 4ondato su motivi non consentiti dalla legge; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 25716/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris