CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 40715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Parma in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. A motivi di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Rileva la incongruenza della motivazione offerta dalla Corte di merito in relazione alla esclusione della causa di non punibilità invocata, rappresentando che il reato contestato ha come presupposto il fatto che l'imputato abbia già commesso analoga violazione nel biennio precedente, circostanza che, pertanto, non può essere validamente assunta come causa di esclusione dell'applicazione dell'istituto. 2. Si osserva come la contravvenzione ascritta al ricorrente sia estinta per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione del reato; in assenza di periodi di sospensione della prescrizione, il reato, commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta estinto in data 8/9/2022. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità, capaci d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione, si dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Parma per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Parma per quanto di competenza ai sensi dell'art.224 comma 3 cod. strada a cura del Tribunale di Parma. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il C