CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15541-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2627/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 02/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15541 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- RG 15541/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate ricorre sulla base di un unico motivo con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 327 c.p.c. dell'art 49 del dlgs 546/1992,dell'art 58 e 46,comma 17,della I. 69/2009 in rapporto all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la CTR della Sicilia applicato il termine semestrale ad un procedimento incardinato in epoca anteriore al 4.7.2009. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria. La Corte rileva la necessità di riformulare la proposta non essendo la stessa redatta correttamente P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per le finalità di cui in motivazione. Roma 4.11.2021 Il P