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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12113/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 40- g:dia il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L-414(M [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Terza sezione della Corte di Cassazione, ha confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale di Salerno delle aree abusivamente lottizzate e degli immobili ricadenti sulle stesse.

2. La Corte di cassazione, investita dal ricorrente della questione della legittimità della confisca in presenza dell'integrale ripristino della situazione antec:edente all'intervento lottizzatorio abusivo, effettuata attraverso la demolizione di tutte le opere realizzate, la stipula di atti notarili finalizzati alla eliminazione delle conseguenze delle pregresse alienazioni, nonché la completa ricomposizione fondiaria e catastale, tale da far venir meno le conseguenze del precedente frazionamento, aveva ritenuto che entrambi i giudici del merito non avessero tenuto in considerazione gli elementi di prova forniti dall'imputato in merito agli interventi di ripristino dello stato dei luoghi da lui effettuati (atti di retrocessione, ripristino della originaria situazione dei luoghi su autorizzazione del Tribunale).

I giudici di legittimità hanno, altresì, ritenuto non sufficientemente approfondita, nel corso del primo giudizio di appello, l'ulteriore questione della emanazione dell'ordinanza comunale ex art 30, comma 7, d.P.R. n.380 del 2001, tenuto conto che, secondo la prescrizione di cui al comma 8 dello stesso articolo, la mancata revoca di detta ordinanza entro 90 giorni dalla sua emanazione determina l'acquisizione dei beni al patrimonio disponibile del Comune: da ciò la necessità di valutare, in sede di rinvio "anche le conseguenze dell'ordinanza emessa dall'amministrazione comunale non soltanto per ciò che concerne la acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del comune delle aree interessate e la conseguente perdita della proprietà (e di ogni conseguente interesse) da parte del ricorrente, ma anche riguardo alla validità degli atti dallo stesso posti in essere successivi all'emissione dell'ordinanza medesima, quali quelli di mutuo consenso di cui si è detto, se non più proprietario, tenendo conto anche di quanto disposto dal comma 9 del citato art. 30 dpr 380/01".

La pronuncia rescindente ha poi formulato il principio di diritto, secondo il quale "in tema di lottizzazione abusiva, la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell'intento lottizzatorio, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizio rende superflua la confisca dei terreni perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 della [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla pronuncia della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia".

3. La Corte di appello, in sede di rinvio, dopo avere ripercorso l'intera vicenda che aveva portato il Tribunale di Salerno a ritenere sussistente il reato di lottizzazione abusiva, sia negoziale che materiale, ha ritenuto che le note della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 03/06/2014 - relativa, la prima, alla proprietà Colace e la seconda alle altre aree interessate all'intervento lottizzatorio — non consentivano di affermare che i luoghi fossero stati integralmente ricondotti allo stato originario, anche con riferimento agli sbancannenti evincibili dal fascicolo fotografico, formato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2009.

Rilevava ancora il Giudice del rinvio che l'ordinanza di cui all'art. 30, comma 7, d.P.R. 380/01, emessa dal Comune di Capaccio nel febbraio 2011, non era stata revocata con la conseguenza che le aree lottizzate, a norma del successivo comma 8, erano da ritenersi acquisite di diritto al patrimonio del Comune e gli atti di disposizione delle stesse erano nulli, ai sensi del comma 9.

Di conseguenza, l'ordinanza in parola risultava pienamente efficace, anche nella parte relativa al divieto di disporre dei suoli e delle opere con atti tra vivi: di qui, sempre secondo il Giudice del rinvio, la nullità degli atti di trasferimento immobiliare stipulati dallo Iannelli successivamente a tale data, avendo egli cessato di essere proprietario delle aree acquisite di diritto al patrimonio del Comune di Capaccio.

4. Il ricorso consta di due motivi.

4.1. Con il primo motivo, si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione rispetto ad atti del procedimento: il Giudice del rinvio ha ril:enuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia stato integrale, nonostante la documentazione agli atti, riversata nella sentenza di primo grado, dimostri il contrario.

4.2. Con il secondo motivo, si deducono vizio di motivazione e violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente il diritto di proprietà in capo allo Iannelli, stante l'acquisizione dei beni al patrimonio disponibile del Comune, in conseguenza della mancata revoca dell'ordinanza di cui all'art 30, commi 7 e 8 d.P.R. 380/2001.

Il ricorrente, tuttavia, rileva che il Consiglio di Stato ha sospeso l'ordinanza comunale - ordinanza, peraltro, non oggetto di trascrizione nei p.r.i. -, conseguendone che la proprietà dei lotti di terreno non fa capo al Comune di Capaccio, ma all'odierno ricorrente.

Ne derivano la validità degli atti di mutuo dissenso, idonei al ripristino dal punto di vista negoziale, e l'interesse ad impugnare dello Ianneili in quanto unico proprietario degli immobili allora oggetto di lottizzazione.

4. In data 03/10/2022, sono pervenuti in cancelleria motivi nuovi a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al provvedimento emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. n. 17844, conclusivo del procedimento amministrativo a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], che ha disposto la revoca, in via derivata, del connesso provvedimento di annullamento del Permesso di Costruire n. 15 del 06/02/2007, in cui si ribadisce che è stato ripristinato l'originario assetto fondiario, sia sotto il profilo cartolare che materiale.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sruk dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.

2. Premesso il principio per cui nel, giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01), si osserva che il Collegio prende atto del menzionato provvedimento di revoca, atteso che esso è intervenuto successivamente alla sentenza impugnata (09/02/2021) ed al deposito del ricorso per cassazione (04/06/21).

Appare, invero, dirimente, perché risolutiva dell'intera vicenda, l'adozione, da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], del richiamato provvedimento di revoca della sospensione dei lavori.

Tale provvedimento, invero, emesso nel corso del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato - che, con ordinanza del 30/06/2011, a seguito dell'appello proposto, tra gli altri, da Iannelli avverso l'ordinanza cautelare del T.A.R.

Campania, sospendeva il provvedimento emesso dal Comune di Capaccio ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.

P.R. 380/01 - modifica radicalmente la situazione cristallizzata dalla sentenza impugnata, poiché afferma a chiare lettere l'intervenuta, ad opera del ricorrente, totale eliminazione delle opere abusive, in ragione della quale il Comune ha revocato l'ordinanza di cui all'art. 30, comma 7, d.

P.R. 380/01.

3. A seguito delle anzidette nuove determinazioni dell'ente locale, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 40- g:dia il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L-414(M [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Terza sezione della Corte di Cassazione, ha confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale di Salerno delle aree abusivamente lottizzate e degli immobili ricadenti sulle stesse. 2. La Corte di cassazione, investita dal ricorrente della questione della legittimità della confisca in presenza dell'integrale ripristino della situazione antec:edente all'intervento lottizzatorio abusivo, effettuata attraverso la demolizione di tutte le opere realizzate, la stipula di atti notarili finalizzati alla eliminazione delle conseguenze delle pregresse alienazioni, nonché la completa ricomposizione fondiaria e catastale, tale da far venir meno le conseguenze del precedente frazionamento, aveva ritenuto che entrambi i giudici del merito non avessero tenuto in considerazione gli elementi di prova forniti dall'imputato in merito agli interventi di ripristino dello stato dei luoghi da lui effettuati (atti di retrocessione, ripristino della originaria situazione dei luoghi su autorizzazione del Tribunale). I giudici di legittimità hanno, altresì, ritenuto non sufficientemente approfondita, nel corso del primo giudizio di appello, l'ulteriore questione della emanazione dell'ordinanza comunale ex art 30, comma 7, d.P.R. n.380 del 2001, tenuto conto che, secondo la prescrizione di cui al comma 8 dello stesso articolo, la mancata revoca di detta ordinanza entro 90 giorni dalla sua emanazione determina l'acquisizione dei beni al patrimonio disponibile del Comune: da ciò la necessità di valutare, in sede di rinvio "anche le conseguenze dell'ordinanza emessa dall'amministrazione comunale non soltanto per ciò che concerne la acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del comune delle aree interessate e la conseguente perdita della proprietà (e di ogni conseguente interesse) da parte del ricorrente, ma anche riguardo alla validità degli atti dallo stesso posti in essere successivi all'emissione dell'ordinanza medesima, quali quelli di mutuo consenso di cui si è detto, se non più proprietario, tenendo conto anche di quanto disposto dal comma 9 del citato art. 30 dpr 380/01". La pronuncia rescindente ha poi formulato il principio di diritto, secondo il quale "in tema di lottizzazione abusiva, la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell'intento lottizzatorio, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizio rende superflua la confisca dei terreni perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 della [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla pronuncia della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia". 3. La Corte di appello, in sede di rinvio, dopo avere ripercorso l'intera vicenda che aveva portato il Tribunale di Salerno a ritenere sussistente il reato di lottizzazione abusiva, sia negoziale che materiale, ha ritenuto che le note della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 03/06/2014 - relativa, la prima, alla proprietà Colace e la seconda alle altre aree interessate all'intervento lottizzatorio — non consentivano di affermare che i luoghi fossero stati integralmente ricondotti allo stato originario, anche con riferimento agli sbancannenti evincibili dal fascicolo fotografico, formato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2009. Rilevava ancora il Giudice del rinvio che l'ordinanza di cui all'art. 30, comma 7, d.P.R. 380/01, emessa dal Comune di Capaccio nel febbraio 2011, non era stata revocata con la conseguenza che le aree lottizzate, a norma del successivo comma 8, erano da ritenersi acquisite di diritto al patrimonio del Comune e gli atti di disposizione delle stesse erano nulli, ai sensi del comma 9. Di conseguenza, l'ordinanza in parola risultava pienamente efficace, anche nella parte relativa al divieto di disporre dei suoli e delle opere con atti tra vivi: di qui, sempre secondo il Giudice del rinvio, la nullità degli atti di trasferimento immobiliare stipulati dallo Iannelli successivamente a tale data, avendo egli cessato di essere proprietario delle aree acquisite di diritto al patrimonio del Comune di Capaccio. 4. Il ricorso consta di due motivi. 4.1. Con il primo motivo, si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione rispetto ad atti del procedimento: il Giudice del rinvio ha ril:enuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia stato integrale, nonostante la documentazione agli atti, riversata nella sentenza di primo grado, dimostri il contrario. 4.2. Con il secondo motivo, si deducono vizio di motivazione e violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente il diritto di proprietà in capo allo Iannelli, stante l'acquisizione dei beni al patrimonio disponibile del Comune, in conseguenza della mancata revoca dell'ordinanza di cui all'art 30, commi 7 e 8 d.P.R. 380/2001. Il ricorrente, tuttavia, rileva che il Consiglio di Stato ha sospeso l'ordinanza comunale - ordinanza, peraltro, non oggetto di trascrizione nei p.r.i. -, conseguendone che la proprietà dei lotti di terreno non fa capo al Comune di Capaccio, ma all'odierno ricorrente. Ne derivano la validità degli atti di mutuo dissenso, idonei al ripristino dal punto di vista negoziale, e l'interesse ad impugnare dello Ianneili in quanto unico proprietario degli immobili allora oggetto di lottizzazione. 4. In data 03/10/2022, sono pervenuti in cancelleria motivi nuovi a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al provvedimento emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. n. 17844, conclusivo del procedimento amministrativo a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], che ha disposto la revoca, in via derivata, del connesso provvedimento di annullamento del Permesso di Costruire n. 15 del 06/02/2007, in cui si ribadisce che è stato ripristinato l'originario assetto fondiario, sia sotto il profilo cartolare che materiale. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sruk dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. 2. Premesso il principio per cui nel, giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01), si osserva che il Collegio prende atto del menzionato provvedimento di revoca, atteso che esso è intervenuto successivamente alla sentenza impugnata (09/02/2021) ed al deposito del ricorso per cassazione (04/06/21). Appare, invero, dirimente, perché risolutiva dell'intera vicenda, l'adozione, da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], del richiamato provvedimento di revoca della sospensione dei lavori. Tale provvedimento, invero, emesso nel corso del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato - che, con ordinanza del 30/06/2011, a seguito dell'appello proposto, tra gli altri, da Iannelli avverso l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, sospendeva il provvedimento emesso dal Comune di Capaccio ai sensi dell'art. 30, comma 7, d. P.R. 380/01 - modifica radicalmente la situazione cristallizzata dalla sentenza impugnata, poiché afferma a chiare lettere l'intervenuta, ad opera del ricorrente, totale eliminazione delle opere abusive, in ragione della quale il Comune ha revocato l'ordinanza di cui all'art. 30, comma 7, d. P.R. 380/01. 3. A seguito delle anzidette nuove determinazioni dell'ente locale, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napol
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