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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43669/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/0111956 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha, previa esclusione dell'aggravante della premeditazione, confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento in data 30 dicembre 2022, con la quale è stata applicata a Giovanni FERRERA la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio, aggravato dai futili motivi, di [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Il Tribunale così ricostruiva i fatti sottesi all'imputazione: alle ore 14,55 del 27/12/2022 giungeva presso la Stazione CC di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il quale dichiarava di avere appena accoltellato, nel corso di una lite, [OSCURATO:PERSONA] e mostrava agli operanti il coltello utilizzato.

L'ufficiale di PG che aveva raccolto le dichiarazioni del Ferrera si faceva da questi accompagnare sul luogo, in via Agrigento n. 124, ove effettivamente rinveniva il Contarini; alle ore 15,15 interveniva personale medico che, riscontrata un'ampia ferita da arma da taglio all'emitorace sinistro, all'altezza del cuore, constatava l'avvenuto decesso della vittima.

Venivano quindi estrapolati i filmati dal sistema di videosorveglianza del comune di [OSCURATO:PERSONA]: si vedeva l'auto in uso all'indagato transitare e fermarsi in via Agrigento all'altezza del n. 124; si vedeva Ferrera scendere dall'auto e dirigersi verso l'immobile da cui, alle 14,46, si vedeva uscire il Contarini; questi spintonava Ferrera che a quel punto estraeva qualcosa dalla tasca dei pantaloni; il Contarini indietreggiava mentre Ferrera avanzava verso di lui; la mancanza di un frame impediva di vedere la scena immediatamente successiva.

Si vedeva quindi nel prosieguo il Ferrera riporre l'oggetto nella tasca e dirigersi verso l'autovettura, per poi tornare indietro <al fine probabilmente di soccorrere la vittima che si accasciava priva di sensi davanti l'ingresso dell'abitazione>; il Ferrera si allontanava quindi in macchina.

3. Ricorre per cassazione Giovanni FERRERA , a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, articolando i seguenti motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo denuncia la violazione ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa.

Il ricorrente reitera l'eccezione già avanzata in atto di gravame di nullità dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio di garanzia per mancata messa a disposizione degli atti sulla base dei quali il GIP ha condotto l'interrogatorio.3.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione ex art. 606 comma 1 lett c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 292 comma 2 lett c) e c-bis) cod. proc. pen., nonché per mancanza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen..

Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale del Riesame abbia totalmente omesso di fornire motivazione in ordine all'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza avanzata in sede di gravame.

3.3. Con il terzo motivo denuncia ex art. 606 comma 1 lett b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 52 c.p. e vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata in punto di ritenuta insussistenza della scriminante della legittima difesa.

Il Tribunale del Riesame ha errato nel non riconoscere nel caso di specie l'esimente invocata: il Ferrera ha infatti reagito certamente ad un'offesa ingiusta perpetrata dalla vittima; nel video acquisito agli atti è visibile il Contarini nel momento in cui spintona l'indagato; l'assenza dei frame immediatamente successivi non consente di ritenere il racconto reso dal Ferrera in udienza di convalida privo di riscontri oggettivi come illogicamente asserito nell'impugnata ordinanza.

Peraltro la versione resa (secondo la quale il Contarini, dopo essere indietreggiato alla vista del coltello impugnato dal Ferrera si sarebbe poi nuovamente avvicinato verso quest'ultimo con fare minaccioso, causando la reazione istintiva del Ferrera) trova conferma nel comportamento immediatamente successivo, allorquando l'indagato si attiva immediatamente per soccorrere il ferito.

3.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 274 lett. a) c.p.p., oltre che il vizio motivazionale in punto di pericolo d'inquinamento probatorio.

Osserva il ricorrente come le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], di cui alle sit rese, non sono in contrasto con quanto affermato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, ed anzi ne confermano il racconto, di talchè del tutto insussistente si appalesa l'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio.

3.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione della lett. c) dell'art. 606 c.p.p. e il vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata in punto di pericolo di reiterazione del reato: il Tribunale ha omesso di considerare plurimi elementi dai quali discende l'assenza di pericolosità in capo al Ferrera, totalmente incensurato, il quale non solo ha soccorso immediatamente il ferito e si è poi recato nell'immediatezza dai Carabinieri per chiedere aiuto, ma ha mostrato resipiscenza per il gesto compiuto.

4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricbrso, riportandosi al contenuto di una memoria depositata in atti.5.

La difesa, che ha depositato una memoria con la quale ulteriormente argomentava in ordine ai motivi di ricorso avanzati, ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Il ricorrente rinnova una questione già dedotta negli stessi termini dinanzi al Tribunale del riesame e non si confronta con il corretto argomentare svolto dal Collegio della cautela in risposta.

Ed invero, come correttamente rilevato dai Giudici del merito cautelare, il provvedimento di convalida ed il provvedimento applicativo della misura cautelare sono tra loro autonomi, come autorevolmente riconosciuto anche dal più ampio consesso di questa Corte là dove ha sancito che le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, nè sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida (Sez.

U, n. 17 del 14/07/1999, Salzano, Rv. 214238- 01).

Pertanto, l'eventuale nullità dell'udienza di convalida prevista dall'art. 391 c.p.p. non travolge anche l'ordinanza impositiva di una misura cautelare e non può essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura caul:elare, essendo rilevabile esclusivamente con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449-03).

2. Il secondo motivo è generico e aspecifico: il ricorrente non indica le parti della motivazione in relazione ai quali l'omissione di autonoma valutazione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, Sentenza n. 333 del 28/11/2018 Cc. (dep. 07/01/2019) Rv. 274760 - 01).

Nel caso di specie il Tribunale ha risposto alla doglianza difensiva, affermando di condividere il percorso argomentativo del GIP <che, in modo puntuale ed esaustivo, ha indicato gli elementi ritenuti gravemente indizianti a carico dell'indagato>.

Va a tale proposito data continuità al principio affermato da questa Suprema Corte per cui in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita - in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 42333 del 12/09/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 278001 - 01).

3. Il terzo motivo è rivalutativo e fattuale e tende a sollecitare una diversa valutazione degli elementi indiziari già valutati dai giudici della cautela - per escludere la legittima difesa - con motivazione, ampia e coerente e immune da manifesta illogicità.

Il Tribunale ha in particolare sottolineato come dalla riscostruita dinamica dei fatti fosse emerso che l'indagato aveva accettato lo scontro, contribuendo con la propria condotta a creare la situazione di pericolo; il Ferrera infatti, dopo avere ricevuto una spinta dal Contarinot , anziché allontanarsi dai luoghi, estraeva il coltello dalla tasca brandendolo nei confronti della vittima e mostrando in tal modo una volontà aggressiva.

Ancora evidenziava come la micidialità dell'arma usata (un coltello avente lama di cm 8 di lunghezza e 2,5 di larghezza), la zona anatomica attinta (emicostato sinistro) e la distanza ravvicinata, fossero elementi tutti indicativi di una volontà offensiva.

Il Tribunale del riesame ha dunque fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale l'esimente della legittima difesa non è configurabile qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 5697 del 28/01/2003 Ud. (dep. 06/02/2003) Rv. 223441 - 01).

Sotto altro profilo, il giudice del riesame ha sottolineato che- anche a volere ammettere che la vittima, dopo essere arretrata, si fosse poi riavvicinata all'indagato con modalità aggressive (circostanza rimasta priva di riscontro)- la sproporzione tra la difesa e l'asserita offesa subita renderebbe comunque inconfigurabile l'esimente.

Va a tale proposito ricordato che, quanto ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di PibC_ diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.

Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]„ Marrazzo, Rv. 211027; Sez.

Un., n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).

4. Il quarto motivo è generico e aspecifico; il Tribunale ha reso una motivazione coerente per ritenere sussistente anche l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen.: nella specie il pericolo è stato in concreto correlato alla necessità di protezione delle fonti dichiarative, stante la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti a S.I.T. e quanto riferito dall'indagato.

5. Il ricorso è, invece, fondato per quanto concerne l'adeguatezza della misura.

A tale proposito il Collegio osserva che il giudice, sia in fase di applicazione di una misura cautelare che in sede di riesame, ha il dovere di effettuare una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare alla stregua di una serie di parametri di apprezzamento, di natura tanto oggettiva che soggettiva, quali sono delineati dagli artt. 274 e 275 c.p.p..

Ne consegue che sia l'applicazione che il mantenimento delle misure cautelari personali non possono in nessun caso fondarsi esclusivamente su una prognosi di colpevolezza, ne' mirare a soddisfare le finalità tipiche della pena - pur nelle sue ben note connotazioni di polifunzionalità - ne', infine, essere o risultare in itinere prive di un loro specifico e circoscritto scopo.

Esiste, quindi, un nesso inscindibile tra la misura e la funzione cautelare che essa deve assolvere.

Ciò comporta che la compressione della libertà personale deve avere luogo secondo un paradigma di rigorosa gradualità, così da riservare alla più intensa limitazione della libertà, attuata mediante le misure di tipo custodiale, il carattere residuale di extrema ratio.

Nel novero dei parametri legislativamente delineati si iscrivono anche i principi di proporzionalità e adeguatezza che sono destinati a spiegare i loro effetti tanto nella fase genetica della applicazione della misura, che nel suo aspetto funzionale della relativa protrazione.

In forza del canone di adeguatezza il giudice deve porre in correlazione logica la specifica idoneità della misura a fronteggiare le esigenze cautelari che si ravvisano nel caso concreto e il paradigma di gradualità.

Alla stregua del criterio di proporzionalità ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

L'intero sistema così delineato, imperniato sui principi di flessibilità e individualizzazione delle misure, si fonda sulla tendenziale preclusione di qualsiasi forma di automatismo o presunzione.

Esso esige, invece, che le condizioni e i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena individualizzazione della coercizione cautelare (cfr.

Corte Cost., sentenza n. 265 del 2010).

Ed è del tutto evidente che i postulati della flessibilità e della individualizzazione che caratterizzano l'intera dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che assumere connotazioni "bidirezionali", nel senso di precludere tendenzialmente qualsiasi automatismo (Sez.

U., n. 16085 del 31 marzo 2011).

6. Ebbene, la difesa ha prospettato una serie di elementi, attinenti sia la personalità del Ferrera (totalmente incensurato e privo di pendenze di alcun genere) sia relativi al fatto reato (Ferrera, che ha colpito una sola volta il Contarino, accortosi della gravi conseguenze del suo gesto si attiva subito per soccorrerlo, recandosi dai Carabinieri per chiedere aiuto, mostrando una fattiva resipiscenza).

7. Tali elementi, passibili di incidere sul giudizio di perdurante adeguatezza della misura coercitiva, - ricordando che la presunzione legislativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ha natura relativa ed è sottoposta alla verifica di certa esclusione delle esigenze cautelari o, ciò che qui rileva, dell'acquisizione di elementi dai quali risulti che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure -, non risultano essere stati valutati dai giudici della cautela.

Il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, concretamente valutare l'idoneità degli arresti domiciliari, anche presidiati dal congegno elettronico, mentre la valutazione sul punto appare astratta e determinata esclusivamente dalla - indiscussa - gravità della condotta.

8. Per tali ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all' adeguatezza della misura con conseguente rinvio per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura in esecuzione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, C.P.P..

Rigetta nel resto il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/0111956 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha, previa esclusione dell'aggravante della premeditazione, confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento in data 30 dicembre 2022, con la quale è stata applicata a Giovanni FERRERA la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio, aggravato dai futili motivi, di [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il Tribunale così ricostruiva i fatti sottesi all'imputazione: alle ore 14,55 del 27/12/2022 giungeva presso la Stazione CC di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il quale dichiarava di avere appena accoltellato, nel corso di una lite, [OSCURATO:PERSONA] e mostrava agli operanti il coltello utilizzato. L'ufficiale di PG che aveva raccolto le dichiarazioni del Ferrera si faceva da questi accompagnare sul luogo, in via Agrigento n. 124, ove effettivamente rinveniva il Contarini; alle ore 15,15 interveniva personale medico che, riscontrata un'ampia ferita da arma da taglio all'emitorace sinistro, all'altezza del cuore, constatava l'avvenuto decesso della vittima. Venivano quindi estrapolati i filmati dal sistema di videosorveglianza del comune di [OSCURATO:PERSONA]: si vedeva l'auto in uso all'indagato transitare e fermarsi in via Agrigento all'altezza del n. 124; si vedeva Ferrera scendere dall'auto e dirigersi verso l'immobile da cui, alle 14,46, si vedeva uscire il Contarini; questi spintonava Ferrera che a quel punto estraeva qualcosa dalla tasca dei pantaloni; il Contarini indietreggiava mentre Ferrera avanzava verso di lui; la mancanza di un frame impediva di vedere la scena immediatamente successiva. Si vedeva quindi nel prosieguo il Ferrera riporre l'oggetto nella tasca e dirigersi verso l'autovettura, per poi tornare indietro <al fine probabilmente di soccorrere la vittima che si accasciava priva di sensi davanti l'ingresso dell'abitazione>; il Ferrera si allontanava quindi in macchina. 3. Ricorre per cassazione Giovanni FERRERA , a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, articolando i seguenti motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo denuncia la violazione ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa. Il ricorrente reitera l'eccezione già avanzata in atto di gravame di nullità dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio di garanzia per mancata messa a disposizione degli atti sulla base dei quali il GIP ha condotto l'interrogatorio.3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione ex art. 606 comma 1 lett c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 292 comma 2 lett c) e c-bis) cod. proc. pen., nonché per mancanza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale del Riesame abbia totalmente omesso di fornire motivazione in ordine all'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza avanzata in sede di gravame. 3.3. Con il terzo motivo denuncia ex art. 606 comma 1 lett b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 52 c.p. e vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata in punto di ritenuta insussistenza della scriminante della legittima difesa. Il Tribunale del Riesame ha errato nel non riconoscere nel caso di specie l'esimente invocata: il Ferrera ha infatti reagito certamente ad un'offesa ingiusta perpetrata dalla vittima; nel video acquisito agli atti è visibile il Contarini nel momento in cui spintona l'indagato; l'assenza dei frame immediatamente successivi non consente di ritenere il racconto reso dal Ferrera in udienza di convalida privo di riscontri oggettivi come illogicamente asserito nell'impugnata ordinanza. Peraltro la versione resa (secondo la quale il Contarini, dopo essere indietreggiato alla vista del coltello impugnato dal Ferrera si sarebbe poi nuovamente avvicinato verso quest'ultimo con fare minaccioso, causando la reazione istintiva del Ferrera) trova conferma nel comportamento immediatamente successivo, allorquando l'indagato si attiva immediatamente per soccorrere il ferito. 3.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 274 lett. a) c.p.p., oltre che il vizio motivazionale in punto di pericolo d'inquinamento probatorio. Osserva il ricorrente come le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], di cui alle sit rese, non sono in contrasto con quanto affermato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, ed anzi ne confermano il racconto, di talchè del tutto insussistente si appalesa l'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio. 3.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione della lett. c) dell'art. 606 c.p.p. e il vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata in punto di pericolo di reiterazione del reato: il Tribunale ha omesso di considerare plurimi elementi dai quali discende l'assenza di pericolosità in capo al Ferrera, totalmente incensurato, il quale non solo ha soccorso immediatamente il ferito e si è poi recato nell'immediatezza dai Carabinieri per chiedere aiuto, ma ha mostrato resipiscenza per il gesto compiuto. 4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricbrso, riportandosi al contenuto di una memoria depositata in atti.5. La difesa, che ha depositato una memoria con la quale ulteriormente argomentava in ordine ai motivi di ricorso avanzati, ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente rinnova una questione già dedotta negli stessi termini dinanzi al Tribunale del riesame e non si confronta con il corretto argomentare svolto dal Collegio della cautela in risposta. Ed invero, come correttamente rilevato dai Giudici del merito cautelare, il provvedimento di convalida ed il provvedimento applicativo della misura cautelare sono tra loro autonomi, come autorevolmente riconosciuto anche dal più ampio consesso di questa Corte là dove ha sancito che le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, nè sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida (Sez. U, n. 17 del 14/07/1999, Salzano, Rv. 214238- 01). Pertanto, l'eventuale nullità dell'udienza di convalida prevista dall'art. 391 c.p.p. non travolge anche l'ordinanza impositiva di una misura cautelare e non può essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura caul:elare, essendo rilevabile esclusivamente con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449-03). 2. Il secondo motivo è generico e aspecifico: il ricorrente non indica le parti della motivazione in relazione ai quali l'omissione di autonoma valutazione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, Sentenza n. 333 del 28/11/2018 Cc. (dep. 07/01/2019) Rv. 274760 - 01). Nel caso di specie il Tribunale ha risposto alla doglianza difensiva, affermando di condividere il percorso argomentativo del GIP <che, in modo puntuale ed esaustivo, ha indicato gli elementi ritenuti gravemente indizianti a carico dell'indagato>. Va a tale proposito data continuità al principio affermato da questa Suprema Corte per cui in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita - in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 42333 del 12/09/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 278001 - 01). 3. Il terzo motivo è rivalutativo e fattuale e tende a sollecitare una diversa valutazione degli elementi indiziari già valutati dai giudici della cautela - per escludere la legittima difesa - con motivazione, ampia e coerente e immune da manifesta illogicità. Il Tribunale ha in particolare sottolineato come dalla riscostruita dinamica dei fatti fosse emerso che l'indagato aveva accettato lo scontro, contribuendo con la propria condotta a creare la situazione di pericolo; il Ferrera infatti, dopo avere ricevuto una spinta dal Contarinot , anziché allontanarsi dai luoghi, estraeva il coltello dalla tasca brandendolo nei confronti della vittima e mostrando in tal modo una volontà aggressiva. Ancora evidenziava come la micidialità dell'arma usata (un coltello avente lama di cm 8 di lunghezza e 2,5 di larghezza), la zona anatomica attinta (emicostato sinistro) e la distanza ravvicinata, fossero elementi tutti indicativi di una volontà offensiva. Il Tribunale del riesame ha dunque fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale l'esimente della legittima difesa non è configurabile qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 5697 del 28/01/2003 Ud. (dep. 06/02/2003) Rv. 223441 - 01). Sotto altro profilo, il giudice del riesame ha sottolineato che- anche a volere ammettere che la vittima, dopo essere arretrata, si fosse poi riavvicinata all'indagato con modalità aggressive (circostanza rimasta priva di riscontro)- la sproporzione tra la difesa e l'asserita offesa subita renderebbe comunque inconfigurabile l'esimente. Va a tale proposito ricordato che, quanto ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di PibC_ diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]„ Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). 4. Il quarto motivo è generico e aspecifico; il Tribunale ha reso una motivazione coerente per ritenere sussistente anche l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen.: nella specie il pericolo è stato in concreto correlato alla necessità di protezione delle fonti dichiarative, stante la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti a S.I.T. e quanto riferito dall'indagato. 5. Il ricorso è, invece, fondato per quanto concerne l'adeguatezza della misura. A tale proposito il Collegio osserva che il giudice, sia in fase di applicazione di una misura cautelare che in sede di riesame, ha il dovere di effettuare una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare alla stregua di una serie di parametri di apprezzamento, di natura tanto oggettiva che soggettiva, quali sono delineati dagli artt. 274 e 275 c.p.p.. Ne consegue che sia l'applicazione che il mantenimento delle misure cautelari personali non possono in nessun caso fondarsi esclusivamente su una prognosi di colpevolezza, ne' mirare a soddisfare le finalità tipiche della pena - pur nelle sue ben note connotazioni di polifunzionalità - ne', infine, essere o risultare in itinere prive di un loro specifico e circoscritto scopo. Esiste, quindi, un nesso inscindibile tra la misura e la funzione cautelare che essa deve assolvere. Ciò comporta che la compressione della libertà personale deve avere luogo secondo un paradigma di rigorosa gradualità, così da riservare alla più intensa limitazione della libertà, attuata mediante le misure di tipo custodiale, il carattere residuale di extrema ratio. Nel novero dei parametri legislativamente delineati si iscrivono anche i principi di proporzionalità e adeguatezza che sono destinati a spiegare i loro effetti tanto nella fase genetica della applicazione della misura, che nel suo aspetto funzionale della relativa protrazione. In forza del canone di adeguatezza il giudice deve porre in correlazione logica la specifica idoneità della misura a fronteggiare le esigenze cautelari che si ravvisano nel caso concreto e il paradigma di gradualità. Alla stregua del criterio di proporzionalità ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. L'intero sistema così delineato, imperniato sui principi di flessibilità e individualizzazione delle misure, si fonda sulla tendenziale preclusione di qualsiasi forma di automatismo o presunzione. Esso esige, invece, che le condizioni e i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena individualizzazione della coercizione cautelare (cfr. Corte Cost., sentenza n. 265 del 2010). Ed è del tutto evidente che i postulati della flessibilità e della individualizzazione che caratterizzano l'intera dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che assumere connotazioni "bidirezionali", nel senso di precludere tendenzialmente qualsiasi automatismo (Sez. U., n. 16085 del 31 marzo 2011). 6. Ebbene, la difesa ha prospettato una serie di elementi, attinenti sia la personalità del Ferrera (totalmente incensurato e privo di pendenze di alcun genere) sia relativi al fatto reato (Ferrera, che ha colpito una sola volta il Contarino, accortosi della gravi conseguenze del suo gesto si attiva subito per soccorrerlo, recandosi dai Carabinieri per chiedere aiuto, mostrando una fattiva resipiscenza). 7. Tali elementi, passibili di incidere sul giudizio di perdurante adeguatezza della misura coercitiva, - ricordando che la presunzione legislativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ha natura relativa ed è sottoposta alla verifica di certa esclusione delle esigenze cautelari o, ciò che qui rileva, dell'acquisizione di elementi dai quali risulti che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure -, non risultano essere stati valutati dai giudici della cautela. Il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, concretamente valutare l'idoneità degli arresti domiciliari, anche presidiati dal congegno elettronico, mentre la valutazione sul punto appare astratta e determinata esclusivamente dalla - indiscussa - gravità della condotta. 8. Per tali ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all' adeguatezza della misura con conseguente rinvio per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura in esecuzione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, C.P.P.. Rigetta nel resto il r
Sentenza Cassazione n. 43669/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris