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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 1967

Cassazione n. 26005/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Paola MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 gennaio 2021, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha accolto il reclamo giurisdìzionale proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), disponendo che, a cura della Direzione di quell'istituto penitenziario, gli sia consentito di acquistare gli stessi generi alimentari compresi nel "modello 72" previsto per i detenuti in regime ordinario, con applicazione degli altri limiti e divieti di cui alla Circolare dei Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017.

1.1. Investito del reclamo proposto, a mente dell'art. art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l'impugnazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Dopo avere ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 12 ottobre 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., che imponeva il divieto di cuocere cibi, perché in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non funzionale allo scopo di evitare flussi informativi con membri dell'associazione criminale di appartenenza, il Tribunale ha evidenziato come la sospensione delle regole del trattamento ordinario deve essere sempre finalizzata a prevenire contatti con l'organizzazione criminale onde impedire il controllo di attività illecite dell'organizzazione e la consumazione di ulteriori delitti all'esterno degli istituti di pena.

Situazione nella specie non ricorrente, atteso che le limitazioni dei cibi acquistabili erano all'evidenza estranee alla ratio dell'istituto assumendo un valore esclusivamente afflittivo.

A fondamento del divieto non può nemmeno essere posto il pur condivisibile obbiettivo di evitare la creazione di situazioni supremazia fra i detenuti, tale finalità è già perseguita dalle circolari che prevedono un più limitato potere di spesa.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l'Amministrazione penitenziaria, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in particolare degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis Ord. pen., Lamenta che il giudice di sorveglianza non abbia attribuito adeguata rilevanza ai fini della decisione al più contenuto potere di spesa riconosciuto ai detenuti sottoposti al regime differenziato rispetto ai detenuti comuni (in particolare 500 euro a fronte degli "ordinari" 900 euro).

Tale diverso trattamento, come la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 ha riconosciuto, è pienamente giustificato dall'esigenza di !imitare l'esibizione di potere e di carisma all'interno del carcere, ed, in particolare, all'interno del gruppo di socialità entro il quale al detenuto è concesso di convivere.

Il Tribunale di sorveglianza, invece, muovendo da una lettura errata della citata sentenza della Corte costituzionale, ha finito per ritenere che la dichiarazione di illegittimità del divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., comporti automaticamente anche l'illegittimità della disposizione con la quale l'Amministrazione ha previsto una lista di generi alimentari distinta per i detenuti sottoposti al regime di cui al 41-bis, pur includendo anche alimenti da cuocere (Circolare del 17 ottobre 2018).

Secondo l'Amministrazione ricorrente, anche la !imitazione dei beni acquistabili sarebbe giustificata dalle motivate esigenze di sicurezza ci cui all'art. 14, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Vi è, infatti, anche in questo caso la necessità di prevenire il rischio che si crei quel potere di supremazia di un detenuto su un altro, anche tramite un improprio utilizzo della possibilità di scambi all'interno del gruppo di socialità, che tutta la disciplina del regime di cui all'art. 41-bis è volta a neutralizzare in relazione ad una fascia di detenuti che, per ragioni di diversità obiettiva di qualità dei reati, sono destinatari di limitazioni più accentuate rispetto ai detenuti "ordinari".

Sotto altro profilo, l'ordinanza sarebbe generica in quanto non avrebbe esaminato una specifica doglianza del detenuto in relazione all'esclusione di una particolare categoria dì cibi, scrutinando la pretesa indifferenziata di acquistare qualsiasi cibo, anche il più raro o costoso, e facendo venire meno la stessa possibilità estratta di vigilare e di controllare il tipo di cibi da acquistare.

Non sarebbe stata valutata un ulteriore finalità perseguita dalla limitazione ossia di evitare che i detenuti sottoposti al regime differenziato abbiano la disponibilità di alimenti che per la loro composizione o per le modalità di imballaggio potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza interna.

La previsione dì un modello 72 di generali alimentari applicabile uniformemente a tutti i detenuti sottoposti al regime differenziato non è lesiva del diritto alla parità di trattamento stante il diverso e maggior livello di pericolosità di questi ultimi rispetto ai detenuti comuni Sarebbe oltremodo gravoso imporre all'Amministrazione di esplicitare ex ante tutte le ragioni di sicurezza poste a fondamento dell'esclusione dall'elenco di determinati generi alimentari.

La ricostruzione sostenuta dall'Amministrazione ha trovato conforto in numerosi pronunce di merito, riportate per stralci, che muovono dal presupposto comune che le limitazioni imposte dal modello 72, una volta integrato l'elenco nei termini previsti dalla citata sentenza delle Corte Costituzionale, non produce alcuna lesione grave del distinto soggettivo dei detenuti sottoposti al regime differenziato né incide sul diritto alla salute [OSCURATO:PERSONA] Le censure esposte nell'unico motivo di ricorso non sono fondate.

1. In premessa, va ricordato che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto» incise da condotte dell'Amministrazione penitenziaria che realizzino l'inosservanza di disposizioni previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio».Presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto».

Tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono all'acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata ripercussione anche sul diritto alla salute; fermo restando che eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 e, ancor prima, nella sentenza n. 351 del 1996 (secondo cui mancando la congruità tra le misure restrittive e le finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato, dette misure «non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale»).

Nondimeno, costituisce ormai ius receptum, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti detentivi garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo.

Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare una originaria situazione di diritto soggettivo, è possibile, per il detenuto, investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza; fermo restando che il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo attingere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria.

In ogni caso, come anticipato, il sindacato giurisdizionale deve ritenersi estensibile anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali.

2. Tanto posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e corretto in punto di diritto quanto al rigetto del reclamo proposto dall'Amministrazione in merito alla limitazione dei generi (Plf- alimentari acquistabili al sopravvitto, ritenendola ingiustificata poiché non funzionale alle finalità dell'istituto.

In questo senso si sono espresse numerose altre pronunce di questa Corte decidendo ricorsi sovrapponibili a quello in esame (tra le altre, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021 Rv. 281618 - 01; Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021 Rv. 281794 - 01), seguendo un ragionamento i cui passaggi principali possono essere richiamati in questa sede.

L'argomentazione svolta dall'Amministrazione circa la finalità - perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari - di prevenzione del rischio che all'interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi, non è fondata perché soddisfatta in radice dalle limitazioni del potere di spesa previste per i detenuti in regime differenziato.

Né l'individuazione di un differente e più circoscritto catalogo di generi alimentari sì giustifica con la necessità di evitare che il detenuto acquisti beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti, in questo modo conseguendo una posizione di forza rispetto agli altri reclusi.

La possibilità di acquisire beni di lusso è esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti, considerato che il modello 72 che elenca i generi acquistabili al sopravvitto non include beni alimentari di pregio; inoltre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (in questo senso infatti, sono le regole stabilite dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Per di più, i detenuti al regime 41-bis Ord. pen. hanno un potere di spesa sensibilmente più limitato rispetto ai detenuti "comuni", tale appunto da prevenire il rischio di esibizione di potere sugli altri reclusi.

Ne consegue, come correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato, che la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte censurato di incompatibilità con i principi costituzionali, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr.

Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018).AA

3. Non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore censura mossa dall'Amministrazione ricorrente alla decisione del Tribunale di sorveglianza di aver confermato il reclamo fondato su una richiesta generica.

In sostanza, si duole l'Amministrazione, il Tribunale di sorveglianza avrebbe confermato l'accoglimento del reclamo della detenuta che si era limitata a richiedere di poter acquistare gli stessi generi alimentari previsti nel modello 72 ordinario, senza indicare nello specifico il prodotto escluso dal modello speciale che avrebbe voluto acquistare.

In realtà, il motivo addotto appare del tutto indifferente ai fini della decisione, in quanto l'Amministrazione non ha comunque indicato alcuna plausibile concreta giustificazione, coerente con la specifica ratio della sospensione delle regole ordinarie, anche riferita alla particolare pericolosità della detenuta, che stia alla base della differenziazione dei due elenchi in materia di generi alimentari.

Peraltro, il generico riferimento, contenuto nel ricorso, ad esigenze di sicurezza legate alla prevenzione di un uso improprio di determinati materiali di confezionamento o imballaggio di alcuni prodotti, per questa ragione esclusi dalla lista, è da ritenersi estraneo alle speciali finalità perseguite dall'art. 41-bis Ord. pen., riguardando più propriamente la sicurezza interna da presidiare in ogni sezione in modo rigoroso e imparziale con l'applicazione delle ordinarie regole di trattamento intrannurario, come, a titolo esemplificativo, utilizzando l'istituto di cui all'art. 14-bis Ord. pen., diretto al contenimento di forme di pericolosità violenta che possano verificarsi nel contesto carcerario.

Fermo restando che, ove si segnalassero specifiche esigenze di cautela, esse potrebbero, comunque, essere soddisfatte attraverso l'adozione di misure individuali, senza la necessità di ricorrere a soluzioni organizzative di carattere generale quale quella in esame.

4. Dalle considerazioni esposte discende la correttezza giuridica della decisione sotto ogni profilo considerato, il che comporta il rigetto del ricorso con esenzione del Ministero proponente, pur soccombente, all'onere del pagamento delle spese processuali (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, M. Giustizia in proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Paola MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 gennaio 2021, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha accolto il reclamo giurisdìzionale proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), disponendo che, a cura della Direzione di quell'istituto penitenziario, gli sia consentito di acquistare gli stessi generi alimentari compresi nel "modello 72" previsto per i detenuti in regime ordinario, con applicazione degli altri limiti e divieti di cui alla Circolare dei Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017. 1.1. Investito del reclamo proposto, a mente dell'art. art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l'impugnazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Dopo avere ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 12 ottobre 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., che imponeva il divieto di cuocere cibi, perché in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non funzionale allo scopo di evitare flussi informativi con membri dell'associazione criminale di appartenenza, il Tribunale ha evidenziato come la sospensione delle regole del trattamento ordinario deve essere sempre finalizzata a prevenire contatti con l'organizzazione criminale onde impedire il controllo di attività illecite dell'organizzazione e la consumazione di ulteriori delitti all'esterno degli istituti di pena. Situazione nella specie non ricorrente, atteso che le limitazioni dei cibi acquistabili erano all'evidenza estranee alla ratio dell'istituto assumendo un valore esclusivamente afflittivo. A fondamento del divieto non può nemmeno essere posto il pur condivisibile obbiettivo di evitare la creazione di situazioni supremazia fra i detenuti, tale finalità è già perseguita dalle circolari che prevedono un più limitato potere di spesa. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l'Amministrazione penitenziaria, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in particolare degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis Ord. pen., Lamenta che il giudice di sorveglianza non abbia attribuito adeguata rilevanza ai fini della decisione al più contenuto potere di spesa riconosciuto ai detenuti sottoposti al regime differenziato rispetto ai detenuti comuni (in particolare 500 euro a fronte degli "ordinari" 900 euro). Tale diverso trattamento, come la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 ha riconosciuto, è pienamente giustificato dall'esigenza di !imitare l'esibizione di potere e di carisma all'interno del carcere, ed, in particolare, all'interno del gruppo di socialità entro il quale al detenuto è concesso di convivere. Il Tribunale di sorveglianza, invece, muovendo da una lettura errata della citata sentenza della Corte costituzionale, ha finito per ritenere che la dichiarazione di illegittimità del divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., comporti automaticamente anche l'illegittimità della disposizione con la quale l'Amministrazione ha previsto una lista di generi alimentari distinta per i detenuti sottoposti al regime di cui al 41-bis, pur includendo anche alimenti da cuocere (Circolare del 17 ottobre 2018). Secondo l'Amministrazione ricorrente, anche la !imitazione dei beni acquistabili sarebbe giustificata dalle motivate esigenze di sicurezza ci cui all'art. 14, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Vi è, infatti, anche in questo caso la necessità di prevenire il rischio che si crei quel potere di supremazia di un detenuto su un altro, anche tramite un improprio utilizzo della possibilità di scambi all'interno del gruppo di socialità, che tutta la disciplina del regime di cui all'art. 41-bis è volta a neutralizzare in relazione ad una fascia di detenuti che, per ragioni di diversità obiettiva di qualità dei reati, sono destinatari di limitazioni più accentuate rispetto ai detenuti "ordinari". Sotto altro profilo, l'ordinanza sarebbe generica in quanto non avrebbe esaminato una specifica doglianza del detenuto in relazione all'esclusione di una particolare categoria dì cibi, scrutinando la pretesa indifferenziata di acquistare qualsiasi cibo, anche il più raro o costoso, e facendo venire meno la stessa possibilità estratta di vigilare e di controllare il tipo di cibi da acquistare. Non sarebbe stata valutata un ulteriore finalità perseguita dalla limitazione ossia di evitare che i detenuti sottoposti al regime differenziato abbiano la disponibilità di alimenti che per la loro composizione o per le modalità di imballaggio potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza interna. La previsione dì un modello 72 di generali alimentari applicabile uniformemente a tutti i detenuti sottoposti al regime differenziato non è lesiva del diritto alla parità di trattamento stante il diverso e maggior livello di pericolosità di questi ultimi rispetto ai detenuti comuni Sarebbe oltremodo gravoso imporre all'Amministrazione di esplicitare ex ante tutte le ragioni di sicurezza poste a fondamento dell'esclusione dall'elenco di determinati generi alimentari. La ricostruzione sostenuta dall'Amministrazione ha trovato conforto in numerosi pronunce di merito, riportate per stralci, che muovono dal presupposto comune che le limitazioni imposte dal modello 72, una volta integrato l'elenco nei termini previsti dalla citata sentenza delle Corte Costituzionale, non produce alcuna lesione grave del distinto soggettivo dei detenuti sottoposti al regime differenziato né incide sul diritto alla salute [OSCURATO:PERSONA] Le censure esposte nell'unico motivo di ricorso non sono fondate. 1. In premessa, va ricordato che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto» incise da condotte dell'Amministrazione penitenziaria che realizzino l'inosservanza di disposizioni previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio».Presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto». Tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono all'acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata ripercussione anche sul diritto alla salute; fermo restando che eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 e, ancor prima, nella sentenza n. 351 del 1996 (secondo cui mancando la congruità tra le misure restrittive e le finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato, dette misure «non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale»). Nondimeno, costituisce ormai ius receptum, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti detentivi garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo. Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare una originaria situazione di diritto soggettivo, è possibile, per il detenuto, investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza; fermo restando che il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo attingere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. In ogni caso, come anticipato, il sindacato giurisdizionale deve ritenersi estensibile anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali. 2. Tanto posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e corretto in punto di diritto quanto al rigetto del reclamo proposto dall'Amministrazione in merito alla limitazione dei generi (Plf- alimentari acquistabili al sopravvitto, ritenendola ingiustificata poiché non funzionale alle finalità dell'istituto. In questo senso si sono espresse numerose altre pronunce di questa Corte decidendo ricorsi sovrapponibili a quello in esame (tra le altre, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021 Rv. 281618 - 01; Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021 Rv. 281794 - 01), seguendo un ragionamento i cui passaggi principali possono essere richiamati in questa sede. L'argomentazione svolta dall'Amministrazione circa la finalità - perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari - di prevenzione del rischio che all'interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi, non è fondata perché soddisfatta in radice dalle limitazioni del potere di spesa previste per i detenuti in regime differenziato. Né l'individuazione di un differente e più circoscritto catalogo di generi alimentari sì giustifica con la necessità di evitare che il detenuto acquisti beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti, in questo modo conseguendo una posizione di forza rispetto agli altri reclusi. La possibilità di acquisire beni di lusso è esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti, considerato che il modello 72 che elenca i generi acquistabili al sopravvitto non include beni alimentari di pregio; inoltre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (in questo senso infatti, sono le regole stabilite dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Per di più, i detenuti al regime 41-bis Ord. pen. hanno un potere di spesa sensibilmente più limitato rispetto ai detenuti "comuni", tale appunto da prevenire il rischio di esibizione di potere sugli altri reclusi. Ne consegue, come correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato, che la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte censurato di incompatibilità con i principi costituzionali, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr. Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018).AA 3. Non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore censura mossa dall'Amministrazione ricorrente alla decisione del Tribunale di sorveglianza di aver confermato il reclamo fondato su una richiesta generica. In sostanza, si duole l'Amministrazione, il Tribunale di sorveglianza avrebbe confermato l'accoglimento del reclamo della detenuta che si era limitata a richiedere di poter acquistare gli stessi generi alimentari previsti nel modello 72 ordinario, senza indicare nello specifico il prodotto escluso dal modello speciale che avrebbe voluto acquistare. In realtà, il motivo addotto appare del tutto indifferente ai fini della decisione, in quanto l'Amministrazione non ha comunque indicato alcuna plausibile concreta giustificazione, coerente con la specifica ratio della sospensione delle regole ordinarie, anche riferita alla particolare pericolosità della detenuta, che stia alla base della differenziazione dei due elenchi in materia di generi alimentari. Peraltro, il generico riferimento, contenuto nel ricorso, ad esigenze di sicurezza legate alla prevenzione di un uso improprio di determinati materiali di confezionamento o imballaggio di alcuni prodotti, per questa ragione esclusi dalla lista, è da ritenersi estraneo alle speciali finalità perseguite dall'art. 41-bis Ord. pen., riguardando più propriamente la sicurezza interna da presidiare in ogni sezione in modo rigoroso e imparziale con l'applicazione delle ordinarie regole di trattamento intrannurario, come, a titolo esemplificativo, utilizzando l'istituto di cui all'art. 14-bis Ord. pen., diretto al contenimento di forme di pericolosità violenta che possano verificarsi nel contesto carcerario. Fermo restando che, ove si segnalassero specifiche esigenze di cautela, esse potrebbero, comunque, essere soddisfatte attraverso l'adozione di misure individuali, senza la necessità di ricorrere a soluzioni organizzative di carattere generale quale quella in esame. 4. Dalle considerazioni esposte discende la correttezza giuridica della decisione sotto ogni profilo considerato, il che comporta il rigetto del ricorso con esenzione del Ministero proponente, pur soccombente, all'onere del pagamento delle spese processuali (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, M. Giustizia in proc.
Sentenza Cassazione n. 26005/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris