CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 03250/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Toring, del 28/03/2023 che ha confermato la condanna del Tribunale di Biella del Zeo2c• 13/10~in ordine al reato, così riqualificato, di cui all'art. 424 cod. pen.. -Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale Chaabani deduce vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria ex art. 545 bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato in quanto "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 531. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindaca bile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01); nella specie, la Corte territoriale, operando una corretta applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., come introdotto dalla cd. [OSCURATO:PERSONA], ha con motivazione immune da vizi logici, valorizzato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la capacità a delinquere dell'imputato, desumendone la totale inaffidabilità dell'imputato nell'adempimento alle prescrizioni relative alla eventuale pena sostitutiva. - Rilevata, quindi, l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.