CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ITALIA DENISE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. (6420// 2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Denise Italia erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con separati ricorsi deducendo i seguenti analoghi motivi: - difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4. cp.; - difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo dei tre ricorsi è manifestamente infondato non apparendo censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la circostanza attenuante ex art. art. 62 n.4. c.p. essendosi la corte territoriale, quanto al primo profilo di censura, conformata al condivisibile orientamento secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici ( Sez. 2, Sentenza n. 50987 de117/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265685. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo conto della particolare gravità delle condotte poste in essere dagli imputati autori di una rapina compiuta con modalità assai violente con l'uso di un coltello puntato alla gola della persona offesa. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativannente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Gi