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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 20881/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 29188/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro F.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata - Oggetto : art. 6 bis del d.

L n. 328 del 1997 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 4990/06/19 depositata in data 07/08/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva, quale incorporante della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento notificatale per IRPEG, ILOR oltre a sanzioni e interessi; - sosteneva la suddetta che in forza dell’art. 6 bis c. 1 lett. d) della L. n. 410 del 1997 di conversione del d.

L. n. 328 del 1997– quale soggetto ammes so alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria ex d.

M. Industria del 26 giugno 1996 – ben poteva versare le sole imposte, senza corrispondere sanzioni e interessi, a condizione del perfezionamento del pagamento entro trenta giorni dalla ripartizione parziale ex art. 2 L. n. 95 del 1979, nella specie circostanza non ancora verificatasi; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata in appello; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione dell’Ufficio; - ricorre a que sta Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente è rimasta qui intimata; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis del d.

L n. 328 del 1997 dell’art. 19 c. 3 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 44 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell’art. 13 del d.

Lgs. n. 471 del 1997 in relazione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non dovuti gli interessi e le sanzioni pretese con la cartella impugnata, emessa a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini; - il motivo è fondato; - invero, in questo caso non trova applicazion e l’art. 44 del d.P.R. n. 633 del 1972 che si riferisce evidentemente all’l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata nonché dalle liquidazioni periodiche e non alle imposte definitivamente accertate a seguito di sentenza passata in giudicato, né l’art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973 che rimanda all’art. 3 c. 1 n. 3 n. 6 in tema di versamenti diretti, pur sempre diversi dai versamenti dovuti per tributi definitivamente accertati a seguito di sentenza passata in giudicato; - ciò si evince non solo dalla littera legis , ma anche dalla ulteriore considerazione secondo la quale la norma nulla stabilisce, in modo esplicito, in relazione alla decorrenza del termine di cui sopra, nel caso in cui la procedura del fallimento cessi per effetto dell’omologazione del concordato proposto ai sensi dell’art. 124 della legge fallimentare, dovendosi ritenere che il termine di trenta giorni per il pagamento in unica soluzione dell’imposta dovuta decorre dalla data della sentenza di omologazione del concordato fallimentare o dalla data del successivo decreto del giudice delegato, di cui all’art. 130, comma 2, della legge fallimentare; con ciò confermandosi come la disciplina in esame trovi applicazione solo quanto ai tributi dovuti per i quali il contribuente provvede a versamento diretto, e non per i tributi oggetto di definitivo accertamento seguito da iscrizione a ruolo; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - ciò posto, risulta chiaro come la CTR sul punto abbia accertato in fatto come le somme dovute con la cartella fossero tali in forza di “avviso di accertamento divenuto definitivo”; a fronte di tal circostanza, essa ha poi, commettendo errore di diritto, ritenuto che “in nessun caso la normativa richiamata consente di operare una distinzione tra versamenti diretti omessi e accertamenti definitivi”; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Cataniain diversa composizione che statuirà anche quanto al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 29188/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro F.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata - Oggetto : art. 6 bis del d. L n. 328 del 1997 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 4990/06/19 depositata in data 07/08/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva, quale incorporante della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento notificatale per IRPEG, ILOR oltre a sanzioni e interessi; - sosteneva la suddetta che in forza dell’art. 6 bis c. 1 lett. d) della L. n. 410 del 1997 di conversione del d. L. n. 328 del 1997– quale soggetto ammes so alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria ex d. M. Industria del 26 giugno 1996 – ben poteva versare le sole imposte, senza corrispondere sanzioni e interessi, a condizione del perfezionamento del pagamento entro trenta giorni dalla ripartizione parziale ex art. 2 L. n. 95 del 1979, nella specie circostanza non ancora verificatasi; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata in appello; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione dell’Ufficio; - ricorre a que sta Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente è rimasta qui intimata; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis del d. L n. 328 del 1997 dell’art. 19 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 44 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell’art. 13 del d. Lgs. n. 471 del 1997 in relazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non dovuti gli interessi e le sanzioni pretese con la cartella impugnata, emessa a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini; - il motivo è fondato; - invero, in questo caso non trova applicazion e l’art. 44 del d.P.R. n. 633 del 1972 che si riferisce evidentemente all’l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata nonché dalle liquidazioni periodiche e non alle imposte definitivamente accertate a seguito di sentenza passata in giudicato, né l’art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973 che rimanda all’art. 3 c. 1 n. 3 n. 6 in tema di versamenti diretti, pur sempre diversi dai versamenti dovuti per tributi definitivamente accertati a seguito di sentenza passata in giudicato; - ciò si evince non solo dalla littera legis , ma anche dalla ulteriore considerazione secondo la quale la norma nulla stabilisce, in modo esplicito, in relazione alla decorrenza del termine di cui sopra, nel caso in cui la procedura del fallimento cessi per effetto dell’omologazione del concordato proposto ai sensi dell’art. 124 della legge fallimentare, dovendosi ritenere che il termine di trenta giorni per il pagamento in unica soluzione dell’imposta dovuta decorre dalla data della sentenza di omologazione del concordato fallimentare o dalla data del successivo decreto del giudice delegato, di cui all’art. 130, comma 2, della legge fallimentare; con ciò confermandosi come la disciplina in esame trovi applicazione solo quanto ai tributi dovuti per i quali il contribuente provvede a versamento diretto, e non per i tributi oggetto di definitivo accertamento seguito da iscrizione a ruolo; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - ciò posto, risulta chiaro come la CTR sul punto abbia accertato in fatto come le somme dovute con la cartella fossero tali in forza di “avviso di accertamento divenuto definitivo”; a fronte di tal circostanza, essa ha poi, commettendo errore di diritto, ritenuto che “in nessun caso la normativa richiamata consente di operare una distinzione tra versamenti diretti omessi e accertamenti definitivi”; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Cataniain diversa composizione che statuirà anche quanto al
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