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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09363/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5701-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5701/2021 Numero sezionale 2179/2022 Numero di raccolta generale 9363/2022Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 00885351007; - intimata - avverso la sentenza n. 75/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 75 del 21.

1. 2021 della Corte di appello di Palermo, che aveva rigettato la sua domanda nei confronti nel condominio di via Sferracavallo n. 7 in Palermo per il risarcimento dei danni subiti dal suo appartamento a causa delle infiltrazioni di acqua provocate dallo stato di cattiva manutenzione del lastrico solare, danni consistiti nel mancato percepimento dei canoni di locazione a seguito del recesso anticipato del conduttore; letto il controricorso del condominio di via Sferracavallo n. 7 in Palermo; il primo motivo di ricorso denunzia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere respinto la sua domanda di risarcimento dei danni per difetto di prova, non avendo l’istante prodotto in giudizio il contratto di locazione del suo appartamento né l’atto di recesso del conduttore, così tralasciando di considerare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in ordine agli ingenti danni subiti dal suo appartamento ed al potenziale reddito locativo dello stesso, nonché la mancata contestazione della controparte sul fatto che esso fosse rimasto, per ben 15 mesi, disabitato; il motivo è inammissibile ed in parte infondato, tenuto conto che il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio non è nella specie denunziabile, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ. ( applicabile ratione temporis F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5701/2021 Numero sezionale 2179/2022 Numero di raccolta generale 9363/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 per essere stato il giudizio di appello introdotto nel 2018 ), risultando la sentenza di appello conforme a quella di primo grado ( c.d. doppia conforme ), e che il principio di non contestazione può operare in relazione ai fatti propri della controparte o comuni alle parti, non con riferimento ai fatti ad essa estranei, quale quello addotto dall’odierno ricorrente in ordine alla perdita del reddito di locazione per anticipato recesso del conduttore, che alla luce della sentenza impugnata risulta il fatto dedotto a fondamento della richiesta risarcitoria; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1223, 1226, 2227, 2729 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la decisione impugnata per non avere riconosciuto l’esistenza a suo carico di un pregiudizio in re ipsa, atteso che i danni subiti dal suo appartamento ne compromettevano il godimento; il motivo è inammissibile, non risultando indicate in modo specifico le risultanze istruttorie dimostrative del fatto che i danni lamentati impedivano il normale godimento del bene ed avendo la parte, come risulta dalla sentenza, fondato la sua richiesta sul fatto specifico, che la Corte territoriale ha ritenuto sfornito di prova, della perdita del reddito di locazione per anticipato recesso del conduttore, chiedendo il risarcimento per lucro cessante con riguardo esclusivamente a tale accadimento; il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ, censura la statuizione della sentenza impugnata che ha disposto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio; il motivo è infondato, avendo la Corte di appello giustificato tale regolamentazione delle spese, a mente dell’art. 92, comma 2, citato, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, la quale risulta dal fatto che l’odierno ricorrente aveva visto accogliere la sua domanda di condanna del condominio ad eseguire le opere di manutenzione del tetto e quelle di riparazione del suo appartamento, ma rigettata quella di risarcimento dei danni; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5701/2021 Numero sezionale 2179/2022 Numero di raccolta generale 9363/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta come erronea la sua condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata e ad un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, è inammissibile, per difetto di formulazione di censure specifiche >>; Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, meritando solo precisare, in ordine alle deduzioni difensive svolte in relazione al terzo motivo, che, secondo l’orientamento di questa Corte, la fattispecie della soccombenza reciproca va ravvisata sia nell’ipotesi di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, sia nell’ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto più nel caso in cui essa sia articolata in più capi ( Cass. n. 3438 del 2016; Cass. n. 21684 del 2013 ); il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5701/2021 Numero sezionale 2179/2022 Numero di raccolta generale 9363/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 febbraio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5701-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5701/2021 Numero sezionale 2179/2022 Numero di raccolta generale 9363/2022Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 00885351007; - intimata - avverso la sentenza n. 75/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 75 del 21. 1. 2021 della Corte di appello di Palermo, che aveva rigettato la sua domanda nei confronti nel condominio di via Sferracavallo n. 7 in Palermo per il risarcimento dei danni subiti dal suo appartamento a causa delle infiltrazioni di acqua provocate dallo stato di cattiva manutenzione del lastrico solare, danni consistiti nel mancato percepimento dei canoni di locazione a seguito del recesso anticipato del conduttore; letto il controricorso del condominio di via Sferracavallo n. 7 in Palermo; il primo motivo di ricorso denunzia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere respinto la sua domanda di risarcimento dei danni per difetto di prova, non avendo l’istante prodotto in giudizio il contratto di locazione del suo appartamento né l’atto di recesso del conduttore, così tralasciando di considerare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in ordine agli ingenti danni subiti dal suo appartamento ed al potenziale reddito locativo dello stesso, nonché la mancata contestazione della controparte sul fatto che esso fosse rimasto, per ben 15 mesi, disabitato; il motivo è inammissibile ed in parte infondato, tenuto conto che il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio non è nella specie denunziabile, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ. ( applicabile ratione temporis F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5701/2021 Numero sezionale 2179/2022 Numero di raccolta generale 9363/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 per essere stato il giudizio di appello introdotto nel 2018 ), risultando la sentenza di appello conforme a quella di primo grado ( c.d. doppia conforme ), e che il principio di non contestazione può operare in relazione ai fatti propri della controparte o comuni alle parti, non con riferimento ai fatti ad essa estranei, quale quello addotto dall’odierno ricorrente in ordine alla perdita del reddito di locazione per anticipato recesso del conduttore, che alla luce della sentenza impugnata risulta il fatto dedotto a fondamento della richiesta risarcitoria; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1223, 1226, 2227, 2729 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la decisione impugnata per non avere riconosciuto l’esistenza a suo carico di un pregiudizio in re ipsa, atteso che i danni subiti dal suo appartamento ne compromettevano il godimento; il motivo è inammissibile, non risultando indicate in modo specifico le risultanze istruttorie dimostrative del fatto che i danni lamentati impedivano il normale godimento del bene ed avendo la parte, come risulta dalla sentenza, fondato la sua richiesta sul fatto specifico, che la Corte territoriale ha ritenuto sfornito di prova, della perdita del reddito di locazione per anticipato recesso del conduttore, chiedendo il risarcimento per lucro cessante con riguardo esclusivamente a tale accadimento; il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ, censura la statuizione della sentenza impugnata che ha disposto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio; il motivo è infondato, avendo la Corte di appello giustificato tale regolamentazione delle spese, a mente dell’art. 92, comma 2, citato, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, la quale risulta dal fatto che l’odierno ricorrente aveva visto accogliere la sua domanda di condanna del condominio ad eseguire le opere di manutenzione del tetto e quelle di riparazione del suo appartamento, ma rigettata quella di risarcimento dei danni; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5701/2021 Numero sezionale 2179/2022 Numero di raccolta generale 9363/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta come erronea la sua condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata e ad un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, è inammissibile, per difetto di formulazione di censure specifiche >>; Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, meritando solo precisare, in ordine alle deduzioni difensive svolte in relazione al terzo motivo, che, secondo l’orientamento di questa Corte, la fattispecie della soccombenza reciproca va ravvisata sia nell’ipotesi di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, sia nell’ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto più nel caso in cui essa sia articolata in più capi ( Cass. n. 3438 del 2016; Cass. n. 21684 del 2013 ); il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5701/2021 Numero sezionale 2179/2022 Numero di raccolta generale 9363/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s
Sentenza Cassazione n. 09363/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris