Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2025

Cassazione n. 38204/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17/04/2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro si è pronunciato sulla richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro che gli applicava la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110, 81, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen.

Ha riformato l’ordinanza impugnata escludendo l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e l’ha confermata nel resto, ivi compresa la misura applicata.

2. Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali si lamentava violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., con una prima censura in ordine alle valutazioni circa la sussistenza dell’ipotesi delittuosa e dei gravi indizi di colpevolezza e una seconda censura inerente alle valutazioni circa la sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con memoria ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore in data 22/10/2025 veniva rappresentato che nelle more del procedimento la misura cautelare a carico del ricorrente era stata revocata con ordinanza del Giudice per le indagini presso il Tribunale di Catanzaro in data 25/09/2025.

Stante la sopraggiunta carenza di interesse, parte ricorrente rinunciava all’impugnazione.

Alla pubblica udienza il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. 224747).

Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni.

Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta anche personalmente dal ricorrente.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva dalla rinuncia del ricorrente, a sua volta tuttavia ricollegata ad una condizione sopravvenuta del venir meno della misura cautelare oggetto dell’impugnazione.

Al pari della sopravvenuta inammissibilità, deve ritenersi che tale condizione non comporti provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1 e 606, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sop

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/04/2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro si è pronunciato sulla richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro che gli applicava la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110, 81, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. Ha riformato l’ordinanza impugnata escludendo l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e l’ha confermata nel resto, ivi compresa la misura applicata. 2. Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali si lamentava violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., con una prima censura in ordine alle valutazioni circa la sussistenza dell’ipotesi delittuosa e dei gravi indizi di colpevolezza e una seconda censura inerente alle valutazioni circa la sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con memoria ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore in data 22/10/2025 veniva rappresentato che nelle more del procedimento la misura cautelare a carico del ricorrente era stata revocata con ordinanza del Giudice per le indagini presso il Tribunale di Catanzaro in data 25/09/2025. Stante la sopraggiunta carenza di interesse, parte ricorrente rinunciava all’impugnazione. Alla pubblica udienza il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. 224747). Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni. Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta anche personalmente dal ricorrente. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva dalla rinuncia del ricorrente, a sua volta tuttavia ricollegata ad una condizione sopravvenuta del venir meno della misura cautelare oggetto dell’impugnazione. Al pari della sopravvenuta inammissibilità, deve ritenersi che tale condizione non comporti provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1 e 606, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sop
Sentenza Cassazione n. 38204/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris