CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da operazioni dolose, procedendo, però, a una sensibile riduzione del trattamento sanzionatorio a seguito di un più favorevole giudizio di bilanciamento tra contrapposte circostanze; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è meramente riproduttivo di profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito sulla base di corretti argomenti giuridici (pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il