Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:141
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑85/10
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Estado
e
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 97/13/CE — Autorizzazioni generali e licenze individuali — Diritti ed oneri applicabili alle imprese titolari di licenze individuali — Art. 11, n. 2 — Interpretazione — Normativa nazionale che non prevede una destinazione speciale per una tassa — Aumento della tassa per i sistemi digitali, senza che sia modificata per i sistemi analogici di prima generazione — Compatibilità»
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Disciplina comune in materia di autorizzazioni generali
e di licenze individuali — Direttiva 97/13 — Diritti e oneri applicabili alle imprese titolari di licenze individuali — Uso
ottimale di risorse rare — Imposizione ai titolari di licenze individuali di diritti per l’uso di frequenze radio
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13, art. 11, n. 2)
I requisiti di cui all’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni
generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, secondo cui i diritti imposti agli operatori
di servizi di telecomunicazione per l’uso di risorse rare devono perseguire lo scopo di assicurare un impiego ottimale di
tali risorse e tenere conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo dei servizi innovativi e della concorrenza, devono
essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’imposizione di diritti agli operatori
di servizi di telecomunicazione titolari di licenze individuali per l’uso di frequenze radio, senza prescrivere una destinazione
specifica degli introiti ottenuti mediante tali diritti, e che aumenti in modo significativo l’importo dei medesimi per una
determinata tecnologia senza modificarlo per un’altra.
A tal riguardo, da nessun elemento della direttiva 97/13 emerge che tali requisiti comporterebbero che siffatti diritti siano
destinati ad una finalità specifica o che, a posteriori, debba essere fatto un uso particolare del gettito dei medesimi da
parte dello Stato membro interessato. Ne consegue che quest’ultimo può utilizzare liberamente tale gettito.
Inoltre, tali requisiti non possono ostare a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri operino, in sede di determinazione dell’importo di tale
diritti, una distinzione, anche significativa, tra, da una parte, la tecnologia digitale o analogica impiegata e, dall’altra,
nell’ambito delle singole tecnologie, i diversi usi che ne vengono fatti, purché siano assicurate le pari opportunità tra
i diversi operatori economici.
Tali requisiti, poi, in via di principio non possono neppure ostare alla possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di aumentare, anche
in modo significativo, l’importo esigibile di detti diritti per una determinata tecnologia in funzione delle evoluzioni sia
tecnologiche sia economiche, che avvengono sul mercato dei servizi di telecomunicazione, senza modificarlo per un’altra tecnologia,
purché i vari importi imposti riflettano i rispettivi valori economici degli impieghi delle risorse rare di cui trattasi.
Infine, la mera circostanza che un aumento dell’importo dei diritti sia sostanziale, di per sé, non comporta un’incompatibilità
con lo scopo che, a norma dell’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, devono perseguire i diritti per l’impiego di risorse
rare, purché i requisiti derivanti da tale scopo siano rispettati, vale a dire purché l’importo dei diritti non sia né eccessivo
né sottovalutato.
(v. punti 32, 34‑36, 40 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
10 marzo 2011 (
*
)
«Servizi di telecomunicazioni – Direttiva 97/13/CE – Autorizzazioni generali e licenze individuali – Diritti ed oneri applicabili alle imprese titolari di licenze individuali – Art. 11, n. 2 – Interpretazione – Normativa nazionale che non prevede una destinazione speciale per una tassa – Aumento della tassa per i sistemi digitali, senza che sia modificata per i sistemi analogici di prima generazione – Compatibilità»
Nel procedimento C‑85/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA]
(Spagna) con decisione 19 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2010, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Estado,
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. D. Šváby, E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 gennaio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] SA, dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], assistito dagli avv.ti. J. [OSCURATO:PERSONA] e
A. [OSCURATO:PERSONA], abogados;
– per il governo spagnolo, dal sig. J.M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dalle sig.re L. [OSCURATO:PERSONA] e C. Vrignon nonché dal sig. G. Braun, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 11, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE ,relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze
individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), da un lato, e l’[OSCURATO:PERSONA] del Estado e la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dall’altro, in merito
ad un avviso di riscossione, relativo al periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2001, riguardante il pagamento di una tassa
sui diritti d’uso esclusivo dello spettro radioelettrico pubblico necessario per la prestazione dei servizi di telecomunicazione.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
La direttiva 97/13
3
Dal primo ‘considerando’ della direttiva 97/13 emerge che la medesima prevede la «completa liberalizzazione dei servizi e
delle infrastrutture di telecomunicazione entro il 1° gennaio 1998, con un periodo di transizione per taluni [OSCURATO:PERSONA] membri».
4
Ai sensi del terzo ‘considerando’ della stessa direttiva, «si dovrebbe definire una disciplina comune per le autorizzazioni
generali e le licenze individuali rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore dei servizi di telecomunicazione».
5
A norma del quarto ‘considerando’ della direttiva 97/13, «le condizioni delle autorizzazioni sono necessarie per raggiungere
gli obiettivi di interesse pubblico a vantaggio degli utenti delle telecomunicazioni». Inoltre, secondo tale ‘considerando’,
il regime normativo nel settore delle telecomunicazioni «dovrebbe tener conto della necessità di agevolare l’introduzione
di nuovi servizi così come l’ampia applicazione delle innovazioni tecnologiche».
6
Nel successivo quinto ‘considerando’ si afferma che la direttiva stessa «contribuirà in modo significativo all’ingresso di
nuovi operatori nel mercato, come parte dello sviluppo della società dell’informazione».
7
Il successivo dodicesimo ‘considerando’ stabilisce che «la corresponsione di diritti o oneri imposta alle imprese nell’ambito
dei procedimenti di autorizzazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti».
8
Per quanto riguarda la limitazione del numero di licenze individuali, l’art. 10, n. 1, della direttiva medesima così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione e per
la creazione e/o la gestione di un’infrastruttura di telecomunicazione solo al fine di assicurare un uso efficiente delle
frequenze radio o per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti secondo la normativa comunitaria».
9
Per quanto riguarda i diritti e gli oneri applicabili alle licenze individuali, il successivo art. 11 prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente
intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative
licenze individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e sono pubblicati
in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano essere facilmente accessibili.
2. In deroga al paragrafo 1, quando siano utilizzate risorse rare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono permettere all’autorità di regolamentazione
nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l’uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere
non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza».
La direttiva 2002/20/CE
10
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21), al suo trentaduesimo ‘considerando’
così recita:
«Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio o dei
numeri quale strumento per garantire l’impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino
lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui
sono impiegati i contributi per i diritti d’uso. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività
delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. (...)».
La normativa nazionale
11
Per quanto riguarda la tassa sui diritti d’uso esclusivo delle frequenze dello spettro radioelettrico pubblico, l’art. 73
della legge generale in materia di telecomunicazioni 24 aprile 1998, n. 11 (Ley 11/1998 General de Telecomunicaciones) (BOE
n. 99 del 25 aprile 1998, pag. 13909; in prosieguo: la «legge n. 11/1998»), nella sua versione originale, disponeva quanto
segue:
«1. I diritti d’uso esclusivo di una frequenza dello spettro radioelettrico pubblico, a favore di uno o più soggetti o enti, sono
assoggettati ad una tassa annua conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il gettito di tale tassa sarà
destinato a finanziare la ricerca e la formazione nel settore delle telecomunicazioni, nonché l’adempimento degli obblighi
del servizio pubblico previsti agli articoli 40 e 42 della presente legge.
Per stabilire l’importo della tassa che i soggetti tenuti al suo pagamento devono versare, si dovrà tener conto del valore
di mercato della frequenza concessa in uso esclusivo e del ritorno economico ottenibile dal beneficiario.
Al fine di determinare il valore di mercato e l’eventuale ritorno ottenuto dal beneficiario dei diritti d’uso esclusivo della
frequenza, dovranno essere presi in considerazione, in particolare, i seguenti parametri:
1° il grado di utilizzazione e di traffico delle varie bande di frequenze nelle diverse aree geografiche;
2° il tipo di servizio per il quale viene concesso l’uso esclusivo della frequenza e, in particolare, se esso comporti oneri
di servizio pubblico di cui al titolo III;
3° la banda o la sottobanda dello spettro concessa in uso esclusivo;
4° le apparecchiature e la tecnologia impiegate;
5° il valore economico derivante dall’uso o dalla gestione esclusivi dello spettro radioelettrico.
2. L’importo della tassa da versare è calcolato moltiplicando il numero delle unità d’uso esclusivo dello spettro radioelettrico
[in prosieguo: la “USR”] per il valore attribuito a ciascuna unità. Nei territori insulari, la superficie da applicare per
il calcolo delle unità radioelettriche impiegate per determinare la tassa corrispondente è determinata escludendo la copertura
non richiesta che si estende sulla zona marittima. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente paragrafo, per [USR]
si intende un’unità di misura convenzionale, che si riferisce all’occupazione effettiva o potenziale, per un anno, di una
banda larga di un kilohertz su un territorio di un chilometro quadrato.
3. Il valore dei parametri suindicati sarà determinato per mezzo del decreto ministeriale di cui all’articolo 16, a meno che
il numero di licenze non sia limitato, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21. In tal caso, la determinazione
sarà effettuata mediante decreto ministeriale di approvazione del capitolato d’oneri della rispettiva gara d’appalto.
(...)
8. Il gettito della tassa oggetto del presente articolo è destinato a coprire le spese derivanti dall’applicazione del regime
di licenze previsto dalla presente legge qualora i diritti ed oneri di cui agli articoli 71, 72 e 74 risultino insufficienti».
12
Conformemente all’art. 73, n. 3, della legge n. 11/1998, il decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 settembre 1998, che
stabilisce il regime applicabile alle licenze individuali per i servizi e le reti di telecomunicazione nonché le condizioni
imposte ai loro titolari, ha definito, al suo allegato II, i cinque parametri che compongono tale tassa, previsti dall’art. 73,
n. 1, di tale legge, rispettivamente denominati coefficienti C1‑C5, attribuendo loro un valore. L’USR è stata quindi fissata
in un importo pari a ESP 0,0544, equivalenti a EUR 0,000327.
13
L’art. 73 della legge n. 11/1998 è stato modificato dall’art. 14 della legge 29 dicembre 2000, n. 14, recante misure fiscali,
amministrative e di natura sociale (Ley 14/2000 de Medidas fiscales, administrativas y del orden social) (BOE n. 313 del 30
dicembre, pag. 46631), inter alia, mediante l’eliminazione del secondo periodo del n. 1, primo comma, nonché del n. 8. Inoltre,
il n. 3 di tale articolo è stato modificato demandando alla legge finanziaria il compito di determinare il valore dei cinque
parametri che compongono la tassa.
14
Conformemente a quest’ultima disposizione, l’art. 66 della legge 28 dicembre 2000, n. 13, recante disposizioni finanziarie
per il 2001 (Ley 13/2000 de Presupuestos generales del Estado para el año 2001) (BOE n. 312 del 29 dicembre 2000, pag. 46513),
ha stabilito il valore dei suddetti parametri per il 2001. L’importo che ne discende, dovuto per l’impiego dello spettro da
parte dei sistemi di telefonia digitale di seconda generazione (GSM e DCS-1800), è stato aumentato per il 2001 rispetto al
livello raggiunto nel 2002, mentre quello riguardante l’uso dello spettro da parte delle tecnologie analogiche è rimasto inalterato.
Causa principale e questioni pregiudiziali
15
[OSCURATO:PERSONA] fornisce sul mercato spagnolo servizi di telecomunicazione. Nel 1998, essa stipulava un contratto di
gestione di servizi pubblici con lo Stato spagnolo, che aveva ad oggetto la fornitura del «servizio di telecomunicazioni a
valore aggiunto» per comunicazioni mobili personali del tipo DCS-1800 in tutto il territorio nazionale.
16
[OSCURATO:PERSONA] veniva attribuita la concessione dello spettro radioelettrico necessario pubblico per la prestazione
di tale servizio convenendo che il canone applicabile sarebbe dato dal prodotto del numero di USR con il prezzo dell’unità
in vigore al momento del pagamento.
17
A seguito di opposizione avverso l’avviso di riscossione relativo al periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre
2001, respinto dall’ente amministrativo competente, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso contenzioso amministrativo, rimasto
parimenti infruttuoso. Deducendo che la normativa spagnola, applicabile nel periodo di cui trattasi, era contraria all’art. 11
della direttiva 97/13, essa presentava quindi ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.
18
Reputando che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipendesse dall’interpretazione della direttiva 97/13,
il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 11, n. 2, della direttiva [97/13] e, in particolare, la necessità di assicurare l’uso ottimale delle risorse rare
e di potenziare i servizi innovativi debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che svincoli
l’importo di diritti riscossi su tale tipo di risorse (tassa sui diritti d’uso esclusivo dello spettro radioelettrico pubblico)
dalla finalità specifica espressamente attribuitagli in precedenza (finanziamento della ricerca e della formazione in materia
di telecomunicazioni, nonché adempimento degli obblighi di servizio pubblico), senza destinare detto importo ad altra finalità.
2) Se il citato art. 11, n. 2, [della direttiva 97/13] e, in special modo, la necessità di assicurare l’uso ottimale delle risorse
rare e di potenziare i servizi innovativi ostino ad una normativa nazionale che aumenti, senza apparenti giustificazioni ed
in misura considerevole, l’importo della tassa medesima relativamente al sistema digitale DCS‑1800, mantenendolo, invece,
inalterato per i sistemi analogici di prima generazione come il TACS».
Sulle questioni pregiudiziali
19
Con le questioni pregiudiziali, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se i requisiti di cui all’art. 11,
n. 2, della direttiva 97/13, secondo cui i diritti, imposti agli operatori di servizi di telecomunicazione per l’uso di risorse
rare, devono perseguire lo scopo di assicurare l’uso ottimale di tali risorse e tener conto della necessità di incoraggiare
lo sviluppo di servizi innovativi e della concorrenza, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale
che preveda l’imposizione di diritti agli operatori di servizi di telecomunicazione titolari di licenze individuali per l’uso
di frequenze radio, senza prevedere una destinazione specifica degli introiti ottenuti mediante tali diritti, e che aumenti
in modo significativo l’importo dei medesimi per una determinata tecnologia senza modificarlo per un’altra.
20
Come emerge dai suoi ‘considerando’ primo, terzo, quarto e quinto, la direttiva 97/13 si colloca tra le misure adottate per
la completa liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione. Essa ha istituito, a tal fine, una disciplina
comune applicabile ai regimi di autorizzazione destinati ad agevolare in modo significativo l’ingresso di nuovi operatori
sul mercato. Tale disciplina prevede, da un lato, norme relative alle procedure di rilascio delle autorizzazioni e al contenuto
di queste ultime e, dall’altro, norme relative alla natura, ovvero all’entità degli oneri pecuniari connessi a dette procedure,
che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di telecomunicazione (sentenza 18 settembre 2003,
cause riunite C‑292/01 e C‑293/01, Albacom e Infostrada, Racc. pag. I‑9449, punti 35 e 36).
21
La disciplina comune, che la direttiva 97/13 mira a porre in essere, sarebbe privata di ogni effetto utile se gli [OSCURATO:PERSONA] membri
fossero liberi di determinare gli oneri tributari che le imprese del settore devono sostenere (sentenza Albacom e Infostrada,
cit., punto 38). Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono riscuotere, per le procedure di autorizzazione, tasse o canoni diversi
da quelli previsti dalla direttiva 97/13 (sentenza 18 luglio 2006, causa C‑339/04, Nuova società di telecomunicazioni, Racc. pag. I‑6917,
punto 35).
22
Come precisato al dodicesimo `considerando’ della direttiva 97/13, tali oneri devono essere fondati su criteri oggettivi,
non discriminatori e trasparenti. Peraltro, essi non devono essere tali da ostacolare l’obiettivo della totale liberalizzazione
del mercato, il quale comporta la completa apertura di quest’ultimo alla concorrenza (sentenza Albacom e Infostrada, cit.,
punto 37).
23
Per quanto riguarda, più in particolare, i diritti imposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri alle imprese titolari di licenze individuali
a norma dell’art. 11 della direttiva 97/13, il n. 1 di tale articolo prevede che tali diritti siano destinati esclusivamente
a coprire le spese amministrative sostenute per la concessione di tali licenze (sentenza 19 settembre 2006, cause riunite
C‑392/04 e C‑422/04, i-21 Germany e Arcor, Racc. pag. I‑8559, punto 28).
24
In caso di utilizzo di risorse rare, il n. 2 del medesimo articolo autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a fissare, oltre ai diritti
destinati a coprire le spese amministrative, diritti supplementari finalizzati ad assicurare l’uso ottimale di tali risorse
(v., in tal senso, sentenza 20 ottobre 2005, cause riunite C‑327/03 e C‑328/03, ISIS [OSCURATO:PERSONA] e Firma O2, Racc. pag. I‑8877,
punto 23). Inoltre, ai termini della disposizione in parola, questi ultimi diritti devono essere non discriminatori e tenere
conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della concorrenza.
25
L’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 fissa, quindi, i requisiti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare in sede di determinazione
dell’importo dei diritti per l’uso di una risorsa rara, senza prevedere, invece, espressamente modalità concrete di determinazione
dell’importo di tali diritti o l’uso che deve essere fatto, a posteriori, degli introiti dei medesimi.
26
Pertanto, si deve esaminare se i requisiti previsti dall’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, oggetto delle questioni pregiudiziali,
pregiudichino l’uso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono fare degli introiti ottenuti mediante i diritti di cui trattasi o, ancora,
gli importi determinati con riguardo alle varie tecnologie.
27
Come emerge dalle osservazioni scritte della Commissione europea, l’autorizzazione ad usare un bene pubblico che costituisce
una risorsa rara consente al titolare di quest’ultima di realizzare importanti benefici economici e gli conferisce vantaggi
rispetto ad altri operatori che intendano parimenti utilizzare e gestire tale risorsa, il che giustifica l’imposizione di
diritti che riflettano, segnatamente, il valore inerente all’utilizzo della risorsa rara di cui trattasi.
28
Ciò premesso, come dedotto dal governo spagnolo e dalla Commissione, il fine di assicurare che gli operatori utilizzino in
modo ottimale le risorse rare alle quali hanno accesso comporta che l’importo di tali diritti sia fissato ad un livello adeguato
che rispecchi, segnatamente, il valore dell’utilizzo di tali risorse, il che esige di prendere in considerazione la situazione
economica e tecnologica del mercato interessato.
29
Infatti, un livello eccessivo dell’importo dei suddetti diritti può scoraggiare l’uso delle risorse rare di cui trattasi e
sfociare, quindi, in un sottoutilizzo delle stesse. Del pari, un livello che sottovaluti l’importo dei diritti rischia di
nuocere all’uso efficiente di tali risorse.
30
Per quanto riguarda il requisito di prendere in considerazione la necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi
e della concorrenza, esso comporta che l’importo dei diritti non possa produrre l’effetto di ostacolare l’acceso di nuovi
operatori sul mercato o di ridurre la capacità innovativa degli operatori di servizi di telecomunicazione (v., in tal senso,
sentenza 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. I‑2665, punto 125). Esso implica,
inoltre, che la concorrenza non venga falsata, il che può essere garantito soltanto se vengono assicurate le pari opportunità
tra i vari operatori economici (v., in tal senso, sentenza ISIS [OSCURATO:PERSONA] e Firma O2, cit., punti 38 e 39).
31
In linea di principio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, quindi, applicare diritti diversi a operatori concorrenti per l’utilizzo
di risorse rare il cui valore appaia equivalente in termini economici (v., in tal senso, sentenza ISIS [OSCURATO:PERSONA] e Firma
O2, cit., punti 40 e 41).
32
Tuttavia, da nessun elemento della direttiva 97/13, volta alla realizzazione della piena concorrenza sul mercato dei servizi
di telecomunicazione, emerge che i requisiti previsti dall’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, oggetto della questioni pregiudiziali,
comportino che i diritti in esame siano destinati ad una finalità specifica o che, a posteriori, debba essere fatto un uso
particolare del gettito dei medesimi da parte dello Stato membro interessato. Ne consegue che quest’ultimo può utilizzare
liberamente tale gettito.
33
Tale constatazione è d’altronde avvalorata dalla direttiva «autorizzazioni», sebbene non applicabile alla causa principale
ratione temporis, il cui trentaduesimo ‘considerando’ sancisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono riscuotere contributi per i diritti
d’uso delle frequenze radio o dei numeri per garantire l’impiego ottimale delle risorse senza che tale direttiva pregiudichi
lo scopo per il quale i contributi sono riscossi per i diritti d’uso.
34
Inoltre, i requisiti secondo cui i diritti imposti agli operatori di servizi di telecomunicazione per l’uso di risorse rare
devono perseguire l’obiettivo di assicurare l’impiego ottimale di tali risorse e tener conto della necessità di incoraggiare
lo sviluppo dei servizi innovativi e della concorrenza, alla luce delle suesposte considerazioni, non possono ostare a che
gli [OSCURATO:PERSONA] membri operino, in sede di determinazione dell’importo di tale diritti, una distinzione, anche significativa, tra,
da una parte, la tecnologia digitale o analogica impiegata, e, dall’altra, nell’ambito delle singole tecnologie, i diversi
usi che ne vengono fatti, purché siano assicurate le pari opportunità tra i diversi operatori economici.
35
Inoltre, in via di principio, tali requisiti non possono neppure ostare alla possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di aumentare,
anche in modo significativo, l’importo esigibile di detti diritti per una determinata tecnologia in funzione delle evoluzioni
sia tecnologiche sia economiche, che avvengono sul mercato dei servizi di telecomunicazione, senza modificarlo per un’altra
tecnologia, purché i vari importi imposti riflettano i rispettivi valori economici degli impieghi delle risorse rare di cui
trattasi.
36
Infine, la mera circostanza che un tale aumento dell’importo dei diritti sia sostanziale, il che, nella specie, non viene
contestato dalle parti che hanno presentato osservazioni scritte alla Corte, non comporta, di per sé, un’incompatibilità con
lo scopo che, a norma dell’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, devono perseguire i diritti per l’impiego di risorse rare,
purché i requisiti derivanti da tale scopo siano rispettati, vale a dire purché l’importo dei diritti non sia né eccessivo
né sottovalutato.
37
Tuttavia, spetta al giudice del rinvio valutare, all’occorrenza, se la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale
risponda alle condizioni indicate supra ai punti 34 ‑36.
38
Ciò premesso, si deve concludere che i requisiti di cui all’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, oggetto delle questioni
pregiudiziali, incidono certamente sul livello di tali diritti, ma non impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di destinare questi ultimi
ad una particolare finalità né di utilizzare il gettito dei medesimi in un determinato modo.
39
Il fatto che uno Stato membro abbia precedentemente previsto, nella propria legislazione, una destinazione dei diritti, riscossi
per l’uso di risorse rare, al finanziamento della ricerca e della formazione nel settore delle telecomunicazioni, come nell’art. 73,
n. 1, primo comma, secondo periodo, della legge n. 11/1998, nella sua versione originale, non può incidere sull’interpretazione
della direttiva 97/13 e non rimette, pertanto,in discussione le valutazioni espresse supra.
40
[OSCURATO:PERSONA] luce di tutte le considerazioni che precedono, le questioni sollevate vanno risolte dichiarando che i requisiti di cui
all’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, secondo cui i diritti imposti agli operatori di servizi di telecomunicazione per
l’uso di risorse rare devono perseguire lo scopo di assicurare un impiego ottimale di tali risorse e tenere conto della necessità
di incoraggiare lo sviluppo dei servizi innovativi e della concorrenza, devono essere interpretati nel senso che non ostano
ad una normativa nazionale che preveda l’imposizione di diritti agli operatori di servizi di telecomunicazione titolari di
licenze individuali per l’uso di frequenze radio, senza prescrivere una destinazione specifica degli introiti ottenuti mediante
tali diritti, e che aumenti in modo significativo l’importo dei medesimi per una determinata tecnologia senza modificarlo
per un’altra.
Sulle spese
41
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
I requisiti, di cui all’art. 11, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa
ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione,
secondo cui i diritti imposti agli operatori di servizi di telecomunicazione per l’uso di risorse rare devono perseguire lo
scopo di assicurare un impiego ottimale di tali risorse e tenere conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo dei servizi
innovativi e della concorrenza, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che preveda
l’imposizione di diritti agli operatori di servizi di telecomunicazione titolari di licenze individuali per l’uso di frequenze
radio, senza prescrivere una destinazione specifica degli introiti ottenuti mediante tali diritti, e che aumenti in modo significativo
l’importo dei medesimi per una determinata tecnologia senza modificarlo per un’altra.
Firme
*
Lingua processuale: lo spagnolo.