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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25260/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 novembre 1959; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 maggio 1939; avverso la sentenza del 20 aprile 2021, della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, escluse le altre imputazioni originariamente contestate, ha ritenuto responsabili gli odierni ricorrenti del reato di bancarotta fraudolenta documentale, commessa, nella loro rispettive qualità di amministratore prima e liquidatore poi - il Mancini - e presidente del consiglio di amministrazione - il Perotti - della Logica 96 s.r.I., poi dichiarata fallita.

2. Avverso tale decisione ricorrono entrambi gli imputati.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce un solo motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217

I. fall.) e del difetto di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza tanto dell'elemento oggettivo, quanto di quello soggettivo.

La corte d'appello, secondo la difesa, avrebbe omesso di valutare l'effettiva idoneità della documentazione contabile depositata e non avrebbe considerato che il curatore sarebbe comunque riuscito a ricostruire il patrimonio e le movimentazioni economiche e finanziarie della società.

Circostanza, questa, evincibile proprio dalle puntuali contestazioni trasfuse nei diversi originari capi d'imputazione.

Mancherebbe, poi, ogni pur minima motivazione in ordine alla ritenuta esistenza del dolo, in relazione al quale la corte si sarebbe limitata ad evidenziare solo le prolungate e reiterate irregolarità contabili, circostanza, in sé, insufficiente a fornire idoneo supporto probatorio al profilo psicologico del reato contestato.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], invece, articola due distinti motivi d'impugnazione.

Con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e dell'inosservanza di norme processuali, deduce che i giudici di primo grado, a fronte della revoca del difensore di fiducia da parte dell'imputato, avrebbero nominato come difensore del Mancini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., lo stesso difensore revocato.

Cosicché il Mancini sarebbe stato costretto ad essere difeso proprio da quel difensore da cui non voleva essere più assistito.

Con conseguente lesione del suo diritto di difesa.

Con il secondo motivo, sostanzialmente sovrapponibile a quello proposto dal Perotti, anche questo articolato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente deduce che, dall'istruttoria dibattimentale espletata, non emergerebbero, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, elementi sufficienti per ritenere provata la sua responsabilità.

Né sotto il profilo oggettivo, quanto al profilo della ritenuta inidoneità della documentazione a permettere la ricostruzione della consistenza patrimoniale e le movimentazioni economiche e finanziarie della società; né sotto il profilo soggettivo, in considerazione del fatto che le eventuali carenze ben potrebbero imputarsi esclusivamente a negligenza e non già a consapevole volontà.[OSCURATO:PERSONA] Appare opportuno, per esigenze logiche, esaminare preliminarmente il motivo attinente alla ritenuta lesione del diritto di difesa, sollevato dal Mancini.

Il ricorrente deduce che sarebbe stato leso il suo diritto alla difesa in quanto, a fronte della revoca del difensore di fiducia, i giudici di primo grado avrebbero nominato come difensore del Mancini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., lo stesso difensore revocato.

Il motivo è manifestamente infondato.

La sopravvenuta revoca del mandato è stata comunicata al tribunale lo stesso giorno della discussione finale.

Ed i giudici, come d'altronde rilevato dalla corte territoriale a fronte di identica censura sollevata in appello, officiando il difensore revocato della discussione, hanno fatto corretta applicazione della specifica previsione normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 107 cod. proc. pen., secondo cui il mandato conferito al primo difensore mantiene efficacia fino a che non sia stato nominato un nuovo difensore e non sia decorso l'eventuale termine a difesa richiesto.

I residui due motivi, sostanzialmente sovrapponibili tra loro, sono, invece, in parte fondati.

Occorre premettere che agli imputati è contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale perché, nelle loro rispettive qualità ed in concorso con gli altri coimputati (oggi non ricorrenti), avrebbero sottratto e distrutto i libri e le altre scritture contabili della società allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, e, comunque, li tenevano in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Ciò considerato, sotto il profilo oggettivo, i giudici di merito hanno dato ampiamente conto di come la documentazione contabile consegnata al curatore, anche a seguito delle successive acquisizioni, non fosse sufficiente a ricostruire compiutamente ed in modo attendibile la consistenza patrimoniale della società ed i suoi movimenti economici e finanziari.

Tanto emergerebbe, per come evidenziato nella sentenza impugnata, dalla relazione del curatore, depositata ai sensi dell'art. 33

I. fall., e dalle successive integrazioni, dove si evidenzia chiaramente l'incompletezza e la lacunosità della stessa.

Non così, invece, sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

La condotta contestata di tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta allorquando sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Il profilo distintivo rispetto alla bancarotta semplice, per come ritenuto in più occasioni da questa Corte (fra le altre: Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630), attiene al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale (c.d. generica), deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.

Ebbene, la corte territoriale non ha in alcun modo motivato in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo, peraltro senza specificare, a fronte dell'alternativa contestazione, se questo si configurasse in termini di dolo generico o specifico.

Si è limitata ad escluder la possibilità di ricondurre la condotta nell'alveo della bancarotta semplice in ragione esclusivamente dalla perdurante e risalente condotta.

Tanto, evidentemente, non è sufficiente, in quanto circostanza priva di efficacia inferenziale rispetto alla sussistenza di una piena rappresentazione e di una conseguente consapevole volizione del fatto (quanto al dolo generico) o di uno specifico intento fraudolento (quanto al dolo specifico).

In questi termini, il motivo deve essere accolto.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per una nuova valutazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 novembre 1959; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 maggio 1939; avverso la sentenza del 20 aprile 2021, della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, escluse le altre imputazioni originariamente contestate, ha ritenuto responsabili gli odierni ricorrenti del reato di bancarotta fraudolenta documentale, commessa, nella loro rispettive qualità di amministratore prima e liquidatore poi - il Mancini - e presidente del consiglio di amministrazione - il Perotti - della Logica 96 s.r.I., poi dichiarata fallita. 2. Avverso tale decisione ricorrono entrambi gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce un solo motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217 I. fall.) e del difetto di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza tanto dell'elemento oggettivo, quanto di quello soggettivo. La corte d'appello, secondo la difesa, avrebbe omesso di valutare l'effettiva idoneità della documentazione contabile depositata e non avrebbe considerato che il curatore sarebbe comunque riuscito a ricostruire il patrimonio e le movimentazioni economiche e finanziarie della società. Circostanza, questa, evincibile proprio dalle puntuali contestazioni trasfuse nei diversi originari capi d'imputazione. Mancherebbe, poi, ogni pur minima motivazione in ordine alla ritenuta esistenza del dolo, in relazione al quale la corte si sarebbe limitata ad evidenziare solo le prolungate e reiterate irregolarità contabili, circostanza, in sé, insufficiente a fornire idoneo supporto probatorio al profilo psicologico del reato contestato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], invece, articola due distinti motivi d'impugnazione. Con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e dell'inosservanza di norme processuali, deduce che i giudici di primo grado, a fronte della revoca del difensore di fiducia da parte dell'imputato, avrebbero nominato come difensore del Mancini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., lo stesso difensore revocato. Cosicché il Mancini sarebbe stato costretto ad essere difeso proprio da quel difensore da cui non voleva essere più assistito. Con conseguente lesione del suo diritto di difesa. Con il secondo motivo, sostanzialmente sovrapponibile a quello proposto dal Perotti, anche questo articolato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente deduce che, dall'istruttoria dibattimentale espletata, non emergerebbero, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, elementi sufficienti per ritenere provata la sua responsabilità. Né sotto il profilo oggettivo, quanto al profilo della ritenuta inidoneità della documentazione a permettere la ricostruzione della consistenza patrimoniale e le movimentazioni economiche e finanziarie della società; né sotto il profilo soggettivo, in considerazione del fatto che le eventuali carenze ben potrebbero imputarsi esclusivamente a negligenza e non già a consapevole volontà.[OSCURATO:PERSONA] Appare opportuno, per esigenze logiche, esaminare preliminarmente il motivo attinente alla ritenuta lesione del diritto di difesa, sollevato dal Mancini. Il ricorrente deduce che sarebbe stato leso il suo diritto alla difesa in quanto, a fronte della revoca del difensore di fiducia, i giudici di primo grado avrebbero nominato come difensore del Mancini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., lo stesso difensore revocato. Il motivo è manifestamente infondato. La sopravvenuta revoca del mandato è stata comunicata al tribunale lo stesso giorno della discussione finale. Ed i giudici, come d'altronde rilevato dalla corte territoriale a fronte di identica censura sollevata in appello, officiando il difensore revocato della discussione, hanno fatto corretta applicazione della specifica previsione normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 107 cod. proc. pen., secondo cui il mandato conferito al primo difensore mantiene efficacia fino a che non sia stato nominato un nuovo difensore e non sia decorso l'eventuale termine a difesa richiesto. I residui due motivi, sostanzialmente sovrapponibili tra loro, sono, invece, in parte fondati. Occorre premettere che agli imputati è contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale perché, nelle loro rispettive qualità ed in concorso con gli altri coimputati (oggi non ricorrenti), avrebbero sottratto e distrutto i libri e le altre scritture contabili della società allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, e, comunque, li tenevano in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Ciò considerato, sotto il profilo oggettivo, i giudici di merito hanno dato ampiamente conto di come la documentazione contabile consegnata al curatore, anche a seguito delle successive acquisizioni, non fosse sufficiente a ricostruire compiutamente ed in modo attendibile la consistenza patrimoniale della società ed i suoi movimenti economici e finanziari. Tanto emergerebbe, per come evidenziato nella sentenza impugnata, dalla relazione del curatore, depositata ai sensi dell'art. 33 I. fall., e dalle successive integrazioni, dove si evidenzia chiaramente l'incompletezza e la lacunosità della stessa. Non così, invece, sotto il profilo dell'elemento soggettivo. La condotta contestata di tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta allorquando sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il profilo distintivo rispetto alla bancarotta semplice, per come ritenuto in più occasioni da questa Corte (fra le altre: Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630), attiene al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale (c.d. generica), deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. Ebbene, la corte territoriale non ha in alcun modo motivato in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo, peraltro senza specificare, a fronte dell'alternativa contestazione, se questo si configurasse in termini di dolo generico o specifico. Si è limitata ad escluder la possibilità di ricondurre la condotta nell'alveo della bancarotta semplice in ragione esclusivamente dalla perdurante e risalente condotta. Tanto, evidentemente, non è sufficiente, in quanto circostanza priva di efficacia inferenziale rispetto alla sussistenza di una piena rappresentazione e di una conseguente consapevole volizione del fatto (quanto al dolo generico) o di uno specifico intento fraudolento (quanto al dolo specifico). In questi termini, il motivo deve essere accolto. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per una nuova valutazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte
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