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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 05988/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4176-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 3539 contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 240/2015 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/08/2015 R.G.N. 146/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 4.8.2015, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti rivendicati dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di oneri a carico dell'impresa derivanti dal licenziamento e dalla successiva collocazione in mobilità c.d. lunga del lavoratore [OSCURATO:PERSONA] dal 1997 al 2001; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1-septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con I. n. 176/1998), 7, comma 9,

I. n. 223/1991, e 3, comma 9,

I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull'impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione; che, con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1-septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con I. n. 176/1998), e 2948 n. 4 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le somme in questione potessero essere annoverate tra quelle da pagare periodicamente ad anno o in un termine più breve, desumendone l'assoggettamento alla prescrizione c.d. breve; che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b),

I. n. 335/1995 (così Cass. n. 28605 del 2018); che, restando logicamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 6.200,00, di cui C 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] IZIARIO Pi, oia L ••••,(4-0 Fur2Innwlo [OSCURATO:PERSONA] in CE-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4176-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 3539 contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 240/2015 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/08/2015 R.G.N. 146/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 4.8.2015, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti rivendicati dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di oneri a carico dell'impresa derivanti dal licenziamento e dalla successiva collocazione in mobilità c.d. lunga del lavoratore [OSCURATO:PERSONA] dal 1997 al 2001; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1-septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con I. n. 176/1998), 7, comma 9, I. n. 223/1991, e 3, comma 9, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull'impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione; che, con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1-septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con I. n. 176/1998), e 2948 n. 4 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le somme in questione potessero essere annoverate tra quelle da pagare periodicamente ad anno o in un termine più breve, desumendone l'assoggettamento alla prescrizione c.d. breve; che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995 (così Cass. n. 28605 del 2018); che, restando logicamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 6.200,00, di cui C 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] IZIARIO Pi, oia L ••••,(4-0 Fur2Innwlo [OSCURATO:PERSONA] in CE-
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