CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10180/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Fransoni;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3304/2022, depositata il 15/7/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato a [OSCURATO:PERSONA], inqualità di nudo proprietario, nonché ad [OSCURATO:PERSONA] e LuiginaMicheli, in qualità di usufruttuari (ciascuno per la quota di 1/2), un avvisodi accertamento catastale relativo all’unità immobiliare sita in Rieti alla viaAlberto Fassini nn. 112/122 e censita al foglio 65, particella 442, sub. 4 esub. 5 (graffate), immobile per il quale i contribuenti avevano presentato ilNumero registro generale 4915/2023Numero sezionale 3160/2026Numero di raccolta generale 10180/2026Data pubblicazione 19/04/202628/8/2017 una dichiarazione DOCFA per “diversa distribuzione degli spaziinterni”. L’Ufficio erariale, ferma restando la consistenza come proposta, harettificato la classe catastale portandola dalla classe 5^ alla classe 7^, conconseguente incremento della rendita da euro 1.480,68 a euro 2.009,95.2. I contribuenti hanno proposto ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Rieti, deducendo la carenza di motivazionedell’avviso, poiché il sopralluogo del 31/5/2018 non era stato documentato,così come non erano state specificate le caratteristiche degli immobiliutilizzati come termini di comparazione.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n. 34/2020,depositata il 22/6/2020, ha accolto parzialmente il ricorso. Essa ha ritenutoche mancassero in atti la prova del sopralluogo e le indicazioni dettagliatesugli immobili presi a riferimento, ma non ha dichiarato l’illegittimitàdell’atto, limitandosi a ridurre la classe attribuita dall’Ufficio da 7^ a 6^ edemandando il ricalcolo della rendita.4. Hanno impugnato detta decisione sia l’amministrazione finanziaria,che i contribuenti. L’Ufficio ha sostenuto che il sopralluogo non fossenecessario nelle ipotesi di variazione catastale su DOCFA e che il nuovoclassamento fosse, comunque, giustificato dalle caratteristiche intrinsechedell’immobile e dal confronto con unità similari. I contribuenti, conautonomo appello (poi qualificato come incidentale), hanno insistito suldifetto assoluto di motivazione dell’avviso e sulla contraddittorietà dellasentenza di primo grado, che aveva riconosciuto gravi carenze istruttoriesenza trarne la conseguenza della totale illegittimità.5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, dopo aver riunito gliappelli, con sentenza n. 3304/2022, ha accolto l’appello principaledell’amministrazione finanziaria e rigettato quello incidentale deicontribuenti. Ha ritenuto che l’avviso fosse correttamente motivato,essendo fondato su una diversa valutazione tecnica degli stessi elementiforniti dai proprietari con la DOCFA; che non vi fosse obbligo di sopralluogo;Numero registro generale 4915/2023Numero sezionale 3160/2026Numero di raccolta generale 10180/2026Data pubblicazione 19/04/2026che l’indicazione analitica degli immobili comparativi non fosse necessariaquando la rettifica si fondava sulle caratteristiche dell’immobile denunciatedal contribuente; che le contestazioni dei contribuenti fossero meramenteformali e non integrassero una reale critica alle valutazioni tecnichedell’Ufficio. Ha, quindi, dichiarato pienamente legittimo l’avviso diaccertamento e ha condannato i contribuenti alle spese di entrambi i gradi.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame [OSCURATO:PERSONA], inqualità di nudo proprietario, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di usufruttuaria(dopo il decesso medio tempore di [OSCURATO:PERSONA] e la conseguenteespansione dell’usufrutto di [OSCURATO:PERSONA] sull’intero), hanno propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’amministrazione finanziaria èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, si deve dare atto che la morte sopravvenuta diuno degli originari contitolari dell’usufrutto congiuntivo (vedasi lacertificazione anagrafica in atti) ha comportato – sul presupposto delreciproco accrescimento – l’espansione del diritto reale di godimentosull’intero immobile, di modo che il superstite ne diventa unico titolare. Ilche giustifica la restrizione della legittimazione ad impugnare la sentenza diappello in capo a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di nudo proprietario, e aLuigina Micheli, in qualità di usufruttuaria.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.2.1. La sentenza sarebbe affetta da motivazione meramenteapparente, in quanto si sarebbe limitata ad affermare in modo assertivo lacorrettezza motivazionale dell’avviso di accertamento catastale, senzaconfrontarsi con le questioni decisive poste in giudizio. I ricorrentisottolineano, inoltre, che il giudice del gravame avrebbe applicato solo inmodo astratto i principi giurisprudenziali in tema di motivazione degli avvisiNumero registro generale 4915/2023Numero sezionale 3160/2026Numero di raccolta generale 10180/2026Data pubblicazione 19/04/2026DOCFA, senza spiegare come essi si adattassero al caso concreto. Lamotivazione risulterebbe, quindi, incomprensibile, incapace di illustrarel’iter logico e priva dei requisiti minimi di validità.2.2. Il motivo non è fondato.2.3. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione,quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto neicasi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipaniin forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamenteinconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30/4/2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15/4/2021, n.9975; Cass., Sez. 5^, 20/12/2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18/4/2023,n. 10354).Tra l’altro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazioneapparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anchecontenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere statacostruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza esulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30/6/2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25/3/2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7/4/2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13/4/2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24/2/2022, n. 6184; Cass., Sez.5^, 18/4/2023, n. 10354; Cass., Se. Trib., 21/12/2025, n. 33417).2.4. Nel caso di specie, la motivazione raggiunge certamente il c.d.“minimo costituzionale”, per quanto espressamente affermato edargomentato al punto 1.2. della sentenza impugnata, nel quale il giudicedel gravame ha rilevato espressamente l’Ufficio ha rettificato il classamentosulla base di una diversa valutazione tecnica del valore economicodell’immobile, senza contestare i dati di fatto forniti dai contribuenti, e cheNumero registro generale 4915/2023Numero sezionale 3160/2026Numero di raccolta generale 10180/2026Data pubblicazione 19/04/2026l’avviso ben evidenzia le caratteristiche dell’immobile (locale commercialein zona semiperiferica, ampi spazi, buone finiture, impianti e recenteristrutturazione), chiarendo che l’aumento della rendita derivaesclusivamente da un differente apprezzamento tecnico degli stessielementi dichiarati con la DOCFA, concludendo che la rettifica, fondata sullecaratteristiche intrinseche dell’immobile comunicate dai proprietari, è daritenersi legittima e non suscettibile delle censure sollevate dai contribuentie accolte in primo grado.2.5. Sotto altro profilo, il giudice del gravame ha rilevato anche chel’appello non conteneva «alcun riferimento a caratteristiche o particolaritàdell’immobile in questione idonei a contrastare le valutazioni erariali.Peraltro, lo stesso approccio vi è stato anche nel corso del presente giudizio,posto che nell’appello di parte sono state reiterate le medesime censureformali all’avviso di accertamento e anche alle determinazioni dei primigiudici, senza alcun riferimento a ragioni specifiche per le quali entrambe ledeterminazioni sarebbero da respingere».Tale autonoma ragione decidendi non viene nemmeno messa indiscussione.2.6. Il motivo è, dunque, infondato.3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., in riferimento alla violazione del principiosull’onere della prova.Pur riconoscendo che la motivazione degli avvisi DOCFA può esseresemplificata, i ricorrenti richiamano la giurisprudenza secondo cui, una voltainsorto il contenzioso, è sempre l’Ufficio a dover dimostrare in giudizio lafondatezza del classamento rettificato.Essi lamentano che l’Ufficio non avrebbe mai fornito provadell’effettuazione del sopralluogo indicato nell’avviso; non avrebbe descrittoné provato le caratteristiche degli immobili utilizzati come comparativi;Numero registro generale 4915/2023Numero sezionale 3160/2026Numero di raccolta generale 10180/2026Data pubblicazione 19/04/2026avrebbe prodotto solo affermazioni generiche sulle qualità dell’immobile,prive di riscontri tecnici. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe,quindi, ribaltato l’onere della prova, pretendendo che fossero i contribuentia dimostrare l’infondatezza dell’atto, da cui deriverebbe una violazionediretta dell’art. 2697 c.c.3.1. Anche tale secondo motivo non è fondato.3.2. Secondo i ricorrenti, «non si può negare che la CTR siaevidentemente incorsa nella violazione del principio dell’onere della provaladdove ha affermato che «[…] va sottolineato che, a fronte delle valutazioniposte dell’Ufficio a sostegno della rettifica, i contribuenti si sono limitati asollevare obiezioni meramente formali […] senza alcun riferimento a ragionispecifiche per le quali entrambe le determinazioni sarebbero da respingere[…] l’Ufficio ha corroborato i suoi assunti con le ulteriori considerazioni […]valgono senz’altro a dimostrare ulteriormente la fondatezza della rettificaoperata e la sterilità delle asserzioni delle controparti».A loro dire: «l’Ufficio non ha fornito alcuna prova o elemento utili alfine di dimostrare la congruità della rendita attribuita, men che menoelementi coerenti con quanto affermato nella motivazione dell’Avviso ove siasseriva che questo fosse fondato, oltre che sulla DOCFA, su un sopralluogoe sulla comparazione con immobili similari».3.3. Come già rilevato in Cass., Sez. Trib., 11/6/2024, n. 16255, laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazioneai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, enon invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbiasvolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede dilegittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360, primo comma, n. 5,Numero registro generale 4915/2023Numero sezionale 3160/2026Numero di raccolta generale 10180/2026Data pubblicazione 19/04/2026c.p.c.) (cfr. ex multis: Cass., Sez. 2^, 23 luglio 2010, n. 17313; Cass., Sez.2^, 4/8/2010, n. 18092; Cass., Sez. 3^, 29 maggio 2018, n.13395).È vero che, nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilitàdel provvedimento di classamento, emesso dall'amministrazione finanziariain rettifica di quello proposto dal contribuente a mezzo della proceduraDOCFA di cui al d.m. n. 701/1994, l'onere di provare nel contraddittorio conil contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nelquadro del parametro prescelto, spetta alla stessa amministrazionefinanziaria, salva, comunque, la facoltà del contribuente di assumere su disé l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa di maggiore renditacatastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l'accertamento delclassamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nellastessa zona censuaria in cui è collocato l'immobile; ne consegue che ilgiudice del merito, dovendo verificare se la categoria, la classe e la renditamotivazione dell'atto, non può trarre tale prova positiva dall'insuccessodell'onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell'assolvimentodell'onere della prova posto a carico dell'amministrazione finanziaria (tra letante: Cass., Sez. 6^-5, 20/6/2013, n. 15495; Cass., Sez. 5^, 11/5/2020,n. 8724; Cass., Sez. 5^, 18/5/2021, n. 13341; Cass., Sez. 5^, 27/7/2022,n. 23535; Cass., Sez. Trib., 10/5/2023, n. 12747; Cass., Sez. Trib.,13/6/2024, n. 16569; Cass., Sez. Trib., 19/11/2024, n. 29811; Cass., Sez.Trib., 1/9/2025, n. 24331).3.4. Non si può, però, ravvisare alcuna alterazione nella ripartizionetra le parti dell’onere probatorio (con conseguente infrazione all’art. 2697c.c.) nella selezione degli elementi probatori che il giudice di merito ritienedi valorizzare nella formazione del proprio convincimento al fine di deciderela controversia. In tal senso, questa Corte ha chiarito che la violazione delprecetto dettato dall'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesiNumero registro generale 4915/2023Numero sezionale 3160/2026Numero di raccolta generale 10180/2026Data pubblicazione 19/04/2026in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e noninvece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbiasvolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede dilegittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.) (Cass., Sez. 3^, 29/5/2018, n. 13395; Cass., Sez. 6^-3, 31/8/2020,n. 18092; Cass., Sez. 5^, 19/11/2021, n. 35641; Cass., Sez. Trib.,23/9/2022, n. 27987; Cass., Sez. Trib., 20/12/2023, n. 35642; Cass., Sez.Trib., 13/12/2024, n. 32361; Cass., Sez. 3^, 31/12/2025, n. 35000; Cass.,Sez. 1^, 4/2/2026, n. 2284).3.5. Nella specie, la Commissione tributaria regionale ha fatto correttaapplicazione degli oneri probatori, in quanto ha ritenuto che la produzionedocumentale fornita dall'Ufficio fosse adeguata a giustificare la rettifica dellarendita, e che, di contro, le contestazioni della contribuente, in quantogeneriche e non documentate, fossero insufficienti a costituire una provacontraria.3.6. Difatti, dopo aver evidenziato che: «Nel caso in esame non sipossono nutrire dubbi sul fatto che l’Ufficio abbia proceduto alla rettificasulla base di una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economicodei beni, senza disattendere gli elementi di fatto indicati dai contribuenti,come è dato ricavare dal tenore dell’atto impugnato. In particolare, vasottolineato che nell’avviso è stato posto in evidenza che trattasi di «[…]locale uso commerciale sito in zona semiperiferica, con ampia corteesclusiva, costituito da locali ampi accuratamente rifiniti e decorosi, e bendisimpegnati, con impianti tecnologici e servizi. Interessato nel 2017 dadiversa distribuzione degli spazi interni. Pertanto, l’aumento della renditascaturisce solo da un diverso apprezzamento dei medesimi elementi indicatidalla parte, cioè da una differente valutazione tecnica sul valore economicodel bene, e la recente ristrutturazione». Dunque, in modo del tutto legittimoNumero registro generale 4915/2023Numero sezionale 3160/2026Numero di raccolta generale 10180/2026Data pubblicazione 19/04/2026la diversa valutazione dell’Ufficio si è fondata sui dati relativi allecaratteristiche intrinseche dell’immobile forniti dai proprietari attraverso laprocedura DO.C.FA., sicché l’atto si sottrae alle censure mosse daicontribuenti e dai primi giudici», la sentenza impugnata ha aggiunto che«l’Ufficio ha corroborato i suoi assunti con le ulteriori considerazioni, di cuisi è dato conto sopra, in ordine alle condizioni dell’immobile dopo laristrutturazione, a dimostrazione delle sue intrinseche caratteristiche, giàposte in rilievo nell’atto di rettifica. Tali apporti, non contrastati dagliappellati, ovviamente non possono in alcun modo essere visti come una nonconsentita integrazione della motivazione dell’atto (Cass., Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 14931 del 14/07/2020, in C.e.d. Cass., rv. 658528) – della cuicompiutezza e legittimità si è già dato atto –, ma valgono senz’altro adimostrare ulteriormente la fondatezza della rettifica operata e la sterilitàdelle asserzioni delle controparti».3.7. Ne consegue il rigetto del motivo.4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., attesa la violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato, poiché il giudice del gravame avrebbe giudicatol’atto prescindendo completamente dai presupposti esplicitamente indicatinella motivazione dell’avviso.4.1. L’avviso, infatti, fondava il riclassamento su due circostanzefondamentali: il sopralluogo eseguito dall’Ufficio, con relative risultanze; lacomparazione con immobili similari, individuati per caratteristicheintrinseche ed estrinseche.I ricorrenti osservano che la Commissione tributaria regionaleavrebbe ritenuto irrilevante il sopralluogo, pur essendo esso uno deipresupposti del provvedimento; avrebbe qualificato come nonindispensabile l’indicazione degli immobili comparativi, sebbene la stessaAgenzia delle Entrate l’avesse posta a fondamento dell’accertamento;Numero registro generale 4915/2023Numero sezionale 3160/2026Numero di raccolta generale 10180/2026Data pubblicazione 19/04/2026avrebbe giudicato la legittimità dell’atto su basi completamente diverse daquelle dichiarate dall’Ufficio nell’avviso, modificando inammissibilmente ilthema decidendum.I ricorrenti sottolineano che, in un processo tributario diimpugnazione–merito, la motivazione dell’avviso delimita i limiti dellacontestazione: la Commissione tributaria regiponale non può legittimarel’atto sulla base di ragioni differenti da quelle esplicitate nell’accertamentostesso. Così facendo, la sentenza avrebbe superato il perimetro delladomanda giudiziale, pronunciandosi ultra petita o extra petita.4.2. Il motivo è infondato.4.3. Per come enucleato, il canone censorio non attinge un’omissionedi pronuncia da parte del giudice di appello, perché il giudice del gravameha deciso sul punto, bensì, al più, una carenza motivazionale in ordine allalegittimità dell’atto impositivo.In ogni caso, la sentenza impugnata si è dilungata sull’adeguatezzadella motivazione posta a fondamento della rettifica catastale, concludendoche «la diversa valutazione dell’Ufficio si è fondata sui dati relativi allecaratteristiche intrinseche dell’immobile forniti dai proprietari attraverso laprocedura DO.C.FA., sicché l’atto si sottrae alle censure mosse daicontribuenti e dai primi giudici».4.4. Anche tale doglianza va, quindi, rigettata.5. Il ricorso va, dunque, integralmente rigettato.6. Nulla per le spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.7. In conseguenza dell’esito del giudizio, ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115/2002. P.Q.MNumero registro generale 4915/2023Numero sezionale 3160/2026Numero di raccolta generale 10180/2026Data pubblicazione 19/04/2026La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]