CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 44660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Aloisi e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2021, la Corte di appello di Roma - per quanto di interesse in questa sede - ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, nella parte in cui, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per reati concernenti le sostanze stupefacenti e lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia. Precisamente, è stata affermata la colpevolezza dell'odierno ricorrente per: la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico unitamente ad altre persone, quale promotore, organizzatore e finanziatore (fatto commesso dal marzo 2017 a Roma e in [OSCURATO:PERSONA]; capo A); per i reati-fine di cui al capo N, per il tentato acquisto di 7 kg di cocaina (fatto commesso tra il giugno ed il luglio 2017), e al capo O, per l'importazione di 251,2 kg di hashish e 1,602 kg di marijuana (fatto commesso tra aprile e luglio 2017). Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, applicata la diminuente per il rito, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a quattordici anni e otto mesi di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva specifica. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due ricorsi per cassazione, uno a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], l'altro a firma dell'avvocato D'Aloisi. 2.1. Il ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sei motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, si denunciano la violazione di legge, in riferimento all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la fattispecie associativa esclusivamente in ragione della commissione dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e senza considerare che questi erano circoscritti in un ristrettissimo arco di tempo, obiettivamente incompatibile con l'esistenza di una stabile organizzazione tra i sodali. Si osserva, inoltre, che la valorizzazione, da parte della Corte d'appello, della predisposizione di operazioni di importazione di droga di «eccezionale complessità», quale elemento indicativo dell'operatività del gruppo «già da tempo sulla scorta di moduli operativi rodati», costituisce, in realtà, un'affermazione apodittica. Si sostiene, in sintesi, che manca la dimostrazione dell'esistenza di una struttura organizzativa dotata di sufficiente stabilità, la quale esprime quel disvalore e quella maggiore offensività nei confronti dell'ordine pubblico, la cui pregnanza giustifica la severa sanzione prevista dal legislatore (si cita, in particolare, Sez. 6, n. 15890 del 03/12/2013, dep. 2014). 2.1.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) , cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico nei confronti del ricorrente. Si afferma che la sentenza impugnata ha omesso del tutto di confrontarsi con le argomentazioni esposte nell'atto di appello in ordine a tale punto. Si sostiene che la Corte d'appello non indica quale fosse il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione, non fa alcun riferimento alla partecipazione del medesimo a riunioni, ovvero a scelte collettive o ad attività di sostegno del gruppo, e trascura il limitato contributo ai reati-fine, relativo a due soli episodi, a fronte di un numero di delitti- scopo contestati pari ad undici; in sintesi, le condotte dell'attuale ricorrente coincidono e si esauriscono con quelle apprezzabili per affermare il concorso nei reati-scopo, senza alcuna proiezione ulteriore. Si rappresenta, inoltre, che la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con i rilievi, ricollegati a quanto desumibile dall'informativa della polizia giudiziaria in atti, e segnalati con il gravame, secondo cui [OSCURATO:PERSONA]: era stato coinvolto nelle operazioni solo per procurare maggiori risorse economiche e consentire acquisiti di più consistenti partite di stupefacenti e in cambio di quantitativi di droga da gestire in autonomia; aveva inviato un «proprio emissario in [OSCURATO:PERSONA]», dove già si trovava [OSCURATO:PERSONA]; non risulta mai indicato con riguardo ai momenti di pianificazione delle attività del gruppo; è stato informato da [OSCURATO:PERSONA] circa l'andamento delle operazioni in modo probabilmente mendace. Si ritiene che tutti questi elementi siano indicativi dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al gruppo criminale. 2.1.3. Con il terzo motivo, si denunciano la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) , cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza della qualifica di organizzatore e promotore, e non di mero partecipe nell'associazione. Si sostiene che gli elementi esposti a sostegno del secondo motivo di ricorso sono idonei a giustificare anche una diversa qualificazione della condotta, in termini di mera partecipazione, in quanto evidenzierebbero un ruolo subalterno dell'attuale ricorrente, che si era relazionato esclusivamente con uno dei pretesi sodali, [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea che organizzatore, capo o promotore può essere qualificato solo colui che coordina l'attività degli associati ed assicura, con il proprio intervento, la funzionalità della complessa struttura. 2.1.4. Con il quarto motivo, si denunciano la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché il vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato di tentato acquisto di 7 kg di cocaina di cui al capo N). Si deduce che la sentenza impugnata non si confronta con la prospettazione alternativa formulata dalla difesa con l'atto di appello. Si premette che l'accusa, fondata sul ruolo di finanziatore dell'operazione, attribuito all'attuale ricorrente, si basa su conversazioni intercettate. Si rileva che, dalle indicate conversazioni, si evince, come osservato nell'atto di appello, solo l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto di droga in qualità di consumatore, e la sua attività di "assaggio" di un campione, e, quindi, non vi sono elementi idonei per affermare che il medesimo fosse un finanziatore o co-finanziatore dell'importazione della partita di cocaina. 2.1.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato di importazione di 251,2 kg. di hashish e 1,602 kg. di marijuana di cui al capo O). Si afferma che la sentenza impugnata fraintende il motivo di appello, nel quale non si nega l'esistenza di elementi da cui desumere l'interesse dell'imputato all'acquisto della partita di droga, ma si contesta che tale dato si sufficiente ad integrare un contributo morale o materiale alla condotta di importazione. Si aggiunge che non sono emersi elementi per ritenere che l'attuale ricorrente abbia finanziato o co-finanziato l'operazione, o avesse interessi ulteriori rispetto a quello di potere disporre di sostanza drogante per il proprio consumo personale. 2.1.6. Con il sesto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, nonché all'eccessività degli aumenti di pena a titolo di continuazione. Si lamenta che la sentenza impugnata ha omesso qualunque valutazione in ordine a tali punti della decisiòne, senza considerare, in particolare, la lontananza nel tempo dei precedenti penali, e la scarsa significatività delle condotte materiali ascrivibili al ricorrente. 2.2. Il ricorso sottoscritto dall'avvocato D'Aloisi è articolato in cinque motivi. 2.2.1. In primo luogo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Si deduce che la sentenza impugnata pone, a fondamento dell'affermazione dell'esistenza dell'associazione, elementi equivoci, osservando, in particolare, che: la stabilità dei rapporti, verificatasi in un ristretto arco di tempo, può trovare spiegazione in una pregressa conoscenza tra gli imputati; la ricerca di una rete di fornitori non è un elemento caratterizzante la condotta degli imputati; non vi è prova di una divisione dei compiti; non vi è prova di una stabile attività di spaccio o di una consistente clientela, o di un deposito. Si contesta, in generale, che, nella specie, non è evidenziata l'esistenza di una qualsiasi struttura organizzativa, mentre gli unici reati-scopo eventualmente rilevanti ai fini dell'associazione sono quelli di cui ai capi N) ed O), mentre gli altri episodi riguardano un'attività "in proprio", diretta nei confronti di due soggetti ritenuti acquirenti abituali e a cui non è stata mai ascritta alcuna condotta associativa.2.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], o, quanto meno, qualificazione della sua posizione come quella di organizzatore e promotore, e non di mero partecipe. Si deduce che non è indicato alcun elemento dal quale inferire che [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto un'attività di finanziamento degli acquisiti di droga, e che l'intervento per inviare un camionista in [OSCURATO:PERSONA] al fine caricare la droga e trasportarla in Italia è circostanza isolata, neppure concretizzatasi. Si aggiunge che, dalle conversazioni intercettate, emerge come [OSCURATO:PERSONA] abbia manifestato la possibilità di smerciare in proprio la droga che avrebbe ricevuto dall'importazione. Si rileva, ancora, che, nella stessa informativa della Guardia di Finanza, si riconosce come l'attuale ricorrente agisse in proprio e come i rapporti tra il medesimo e [OSCURATO:PERSONA] non fossero del tutto lineari e sinceri. 2.2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato di tentato acquisto di 7 kg di cocaina di cui al capo N). Si lamenta che, in modo manifestamente illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto il coinvolgimento dell'attuale ricorrente nel reato di cui al capo N), in considerazione della complessiva struttura della motivazione. Si osserva che i giudici di merito hanno ritenuto l'operazione distinta in tre segmenti, quella della ricerca delle risorse finanziarie, quella della ricezione del "campione" e quella successiva, e che, però, l'attuale ricorrente non è presente né nella prima, né nella terza fase: di conseguenza, non sono indicati elementi da cui desumere una condotta integrante il tentativo punibile, perché tale non è quella della mera manifestazione di interesse all'acquisto di droga. 2.2.4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato di importazione di 251,2 kg. di hashish e 1,602 kg. di marijuana di cui al capo O). Si sostiene che, alla luce degli atti richiamati nella sentenza impugnata, emerge solo l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] all'approvvigionamento, e, quindi, la sua posizione di potenziale acquirente, ma nulla più, nemmeno a titolo di finanziamento. 2.2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 99, 133 e 81 cod. pen. e 3 e 27 Cost., nonché vizio di motivazione, quanto alla mancata esclusione della recidiva, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, nonché all'eccessività degli aumenti di pena a titolo di continuazione. Si lamenta che la sentenza impugnata ha omesso qualunque motivazione in ordine a tali punti, nonostante le puntuali doglianze formulate con l'atto di appello. 3. In data 7 marzo 2022, via p.e.c., l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aloisi ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 721 cod. proc. pen. A fondamento dell'istanza, si rappresenta che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in [OSCURATO:PERSONA] in data 2 dicembre 2021 in forza di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana per altri reati ed è stato consegnato in Italia il 16 dicembre 2021, e che in relazione ai reati oggetto del presente processo nessun ordine di consegna risulta emesso, né risulta concessa alcuna estensione del mandato di arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria del Regno di [OSCURATO:PERSONA]. In conseguenza della presentazione di tale istanza, la Corte di cassazione ha disposto - con ordinanza contenuta nella pronuncia 08/03/2022, n. 20556, resa nel procedimento r.g. n. 34081/2021 - lo stralcio della posizione dell'odierno ricorrente rispetto a quelle dei coimputati, con la formazione del presente fascicolo e il rinvio della trattazione del procedimento. Si è, in particolare, rilevato che: a) [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in [OSCURATO:PERSONA] e consegnato in Italia in forza di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana per altri reati; b) i reati oggetto del presente processo sono stati sanzionati nei gradi di merito con una elevata pena detentiva; c) l'interessato è attualmente detenuto per i reati oggetto del mandato di arresto europeo eseguito dalle autorità del Regno di [OSCURATO:PERSONA] e non ha espresso consenso ad essere processato per i reati oggetto del presente processo; d) non risulta concesso alcun assenso dell'autorità giudiziaria spagnola a procedere per i reati oggetto del presente processo; e) per i reati oggetto del presente processo è lontanissima la prospettiva della prescrizione e, in assenza di assenso dell'autorità giudiziaria spagnola, non è possibile eseguire né l'ordinanza di custodia cautelare pendente, né una eventuale condanna definitiva. In considerazione delle circostanze appena indicate, al Collegio è apparso corretto attendere le determinazioni delle autorità giudiziarie italiana e spagnola competenti, a norma del combinato disposto degli artt. 32 e 26 legge 22 aprile 2005, n. 69, al fine della richiesta e del rilascio dell'assenso per procedere per i reati oggetto del processo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In merito all'istanza di sospensione del processo, avanzata ai sensi dell'art.721 cod. proc. pen., va evidenziato che il principio di specialità previsto nell'ambito della procedura estradizionale disciplinata dal codice di rito sancisce un divieto che incide soltanto sulla restrizione della libertà personale (art. 721 cod. proc. pen.: "la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale (...) per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa"), non già sulla procedibilità dell'azione penale (ex plurimis, Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, Rv. 268062; Sez. 3, n. 39353 del 24/09/2008, Rv. 24129601) Del resto, [OSCURATO:PERSONA] non risulta detenuto in esecuzione della pena stabilita nel presente procedimento, bensì in adempimento di un cumulo di pene definitive per altri titoli. In ogni caso, essendo la consegna dell'imputato avvenuta in esecuzione di un mandato di arresto europeo, va osservato che l'eccezione di improcedibilità proposta è infondata con riferimento alla diversa estensione del principio di specialità. Gli artt. 26 e 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69. che disciplina tale istituto, apparentemente precludono, senza un consenso ad hoc, non soltanto il diritto di punire o di privare della libertà personale, ma anche quello di assoggettare la persona consegnata al processo ("La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale"). Tuttavia, sulla base dell'interpretazione al riguardo affermata dalla Corte di Giustizia UE, in tema di mandato di arresto europeo, vige un principio di specialità attenuato: la persona consegnata può infatti essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi", purché non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione. Al riguardo, la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, pur ribadendo in via generale la regola già contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957, secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata, ha previsto una serie di importanti eccezioni, innovative rispetto alla previgente normativa pattizia adottando il già menzionato criterio di «specialità attenuata», ragionevolmente giustificato da un «elevato grado di fiducia tra gli Stati membri», derivante dalla omogeneità di sistemi giuridici e dalla garanzia equivalente dei diritti fondamentali, circoscrivendo l'incidenza del suddetto principio alle sole situazioni in cui viene in gioco la privazione della libertà personale della persona consegnata, coi da impedirne la coercizione personale - ma non il perseguimento penale - per altri reati, commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli che l'hanno giustificata. È infatti espressamente consentito allo Stato di emissione di procedere penalmente nei confronti della persona consegnata qualora si tratti di reati «diversi ed anteriori» per i quali, indipendentemente dal tipo di pena, la procedura non comporti l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell'interessato (art. 27, par. 2, lettera c, decisione quadro 2002/584/GAI: il principio di specialità non si applica quando «il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale»). Per chiarire l'effettiva portata applicativa della norma europea è intervenuta la Corte di Giustizia, sentenza 1° dicembre 2008, ric. Leymann e Pustovarov (C- 388/08, in G.U.U.E., serie C, 44 del 21 febbraio 2009), che ha stabilito che è consentito allo Stato di emissione, senza l'assenso dello Stato di esecuzione, «incriminare e condannare» la persona consegnata per un reato diverso da quello che ha determinato la sua consegna e per il quale è prevista una pena o una misura privative della libertà, a condizione che la persona - in base alla legge o anche solo «per valutazione» dell'autorità giudiziaria - non sia ristretta né durante tale procedimento né in conseguenza di questo. In altri termini, secondo la Corte di giustizia, la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per «fatti anteriori e diversi», purché non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione. Ciò non esclude, come ha utilmente precisato la Corte di giustizia nella citata sentenza, che la persona sia contemporaneamente sottoposta ad una misura restrittiva della libertà, prima che venga ottenuto l'assenso, qualora tale restrizione sia legalmente giustificata dai reati contenuti nel mandato di arresto europeo. La decisione della Corte di Giustizia e il diritto dell'Unione determinano un effetto diretto per tutti gli Stati membri e per le rispettive giurisdizioni, e incidono sul sistema normativo nazionale, comportando, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di «interpretazione conforme» del diritto nazionale (Corte di Giustizia, 16/06/2005, ric. Pupino, in G.U.U.E. serie C, 193 del 6 agosto 2005). Ne deriva che il giudice, nell'applicare il diritto nazionale, deve interpretarlo in modo conforme alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato UE, ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto e sempre che attraverso tale metodo esegetico non si pervenga ad una interpretazione contra legem del diritto nazionale. Pertanto, il giudice italiano, nell'applicazione del diritto nazionale, deve ricercare - nei limiti sopra evidenziati - una interpretazione conforme alla lettera ed allo scopo della decisione quadro, che è quello di creare un sistema semplificato di consegna delle persone condannate o imputate, eliminando le complessità ed i potenziali ritardi inerenti alla disciplina dell'estradizione (Corte cost. n. 143 del 2008). Orbene, esaminando la normativa nazionale, deve constatarsi che l'ipotesi in esame di eccezione al principio di specialità, prevista dalla decisione quadro, è stata recepita nella legge 22 aprile 2005, n. 69, che, a tal riguardo, stabilisce che il principio di specialità non si applica quando «il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale» (artt. 26, comma 2, lettera c, e 32). Ancorché il tenore letterale della norma nazionale sia parzialmente diverso da quello della disposizione contenuta nella decisione quadro, la ratio della norma coincide perfettamente con la nuova disciplina del principio di specialità introdotta dalla stessa decisione quadro, escludendone l'applicazione quando la persona consegnata sia sottoposta a procedimento penale per fatti anteriori e diversi senza la privazione della libertà personale. D'altra parte, il legislatore nazionale ha da tempo regolato il principio di specialità nell'estradizione individuando una tutela minima ed inderogabile della persona consegnata, applicabile in assenza di più pregnanti obblighi internazionali, costituita dal divieto dell'applicazione nei suoi confronti di qualsiasi misura di coercizione personale per un reato diverso ed anteriore alla sua consegna (art.721 cod. proc. pen.). Come si è in precedenza evidenziato, è, infatti, legittimo, secondo il codice di rito, procedere penalmente nel contraddittorio dell'imputato, purché quest'ultimo non venga sottoposto a misure restrittive della libertà personale. 1.1. Vanno, pertanto, ribaditi i principi già affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dall'art. 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna (Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, Rv. 268062). Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà .personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso (Sez. 2, n. 14880 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 263292, in una fattispecie nella quale il ricorrente, consegnato dall'autorità giudiziaria slovena in seguito a MAE per l'esecuzione in Italia della pena inflittagli per una serie di reati, veniva sottoposto a procedimento e tratto a giudizio in stato di libertà per il diverso delitto di ricettazione; nello stesso senso: Sez. 1, n. 18778 del 27/03/2013, Rv, 256013; Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Rv. 251366). 1.2. Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] è stato consegnato dalla [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di un M.A.E. trasmesso il 26 maggio 2020, a seguito di un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, emesso in data 21 marzo 2019, in cui si è rideterminata la pena da espiare in anni 8 mesi 3 giorni 11 e multa di Euro 8.813,16, concernente i reati di cui agli artt. 110, 648 (concorso in ricettazione), 337 (concorso in resistenza a pubblico ufficiale), 628, comma 3, numero 1 (concorso in tentata rapina aggravata) cod. pen. e agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Con nota della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma del 25 marzo 2022, si è evidenziato che, con riguardo al procedimento in oggetto, non risulta mandato di arresto europeo né provvedimento di consegna all'autorità giudiziaria italiana; ma ciò non impedisce - in forza di quanto sopra osservato - di procedere nei confronti dell'imputato. 2. Venendo all'esame dei ricorsi, deve rilevarsi che gli stessi risultano complessivamente infondati. Va premesso che la quasi totalità delle censure sono inammissibili perché dirette, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Nella maggior parte dei casi, a fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 2.1. Deve ricordarsi, in punto di diritto, che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lettera c), 10 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2, n. 39138 del 10/09/2019; Sez. 2, n. 37298 del 28/06/2019); b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto-sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (ex plurimis, Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020; Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270071); c) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589- 02). 2.2. Inoltre, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112). Ne consegue che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518). Inoltre, deve ricordarsi, che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). 2.3. Tali principi trovano applicazione anche in relazione al sindacato sui vizi della motivazione relativa alla determinazione della pena e alla valutazione delle circostanze. 2.3.1. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 2.3.2. Inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). 2.3.3. In terzo luogo, va ricordato che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (ex plurimis, Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904- 03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011). 2.4. Nell'approcciarsi alla disamina che seguirà, deve infine richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). A questo proposito, occorre ulteriormente rilevare - basandosi i ricorsi, in misura più o meno estesa, su una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie - che l'interpretazione e la valutazione del contenuto di queste costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). 2.5. Fatte queste premesse di carattere generale, si può ora procedere all'esame dei ricorsi proposti, esaminando unitariamente i motivi che hanno contenuto analogo. 3. I rilievi sub 2.1.1 e 2.2.1 del "ritenuto in fatto", con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in ordine all'assenza di elementi probatori in grado di dimostrare l'esistenza stessa dell'associazione sono inammissibili. 3.1. Per l'esame delle censure è opportuno indicare i criteri cui fare riferimento per ritenere sussistente una struttura associativa finalizzata al narcotraffico.Indubbiamente, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di unì organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (ex multis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275550). Tuttavia, non è necessario che questa "organizzazione" abbia caratteri complessi, ove sia adeguata allo scopo. Costituisce, infatti, principio ampiamente consolidato quello in forza del quale, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex plurimis, Sez. 2 n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165). E, in questa prospettiva, da ultimo, si è anche espressamente precisato che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'assenza di una c.d. «cassa comune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282677). 2.2. La sentenza impugnata indica analiticamente gli elementi da cui inferire l'esistenza di una organizzazione e di strutture idonee a realizzare il fine comune. In particolare, la Corte d'appello premette che [OSCURATO:PERSONA], in concorso con gli altri imputati, risulta essersi dedicato a tempo pieno alle attività concernenti il traffico di droga per l'intero periodo da marzo a luglio 2017, nel quale sono stati sottoposti a controllo, come confermano sia le intercettazioni, sia gli accertati reati di detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti. Rappresenta, in particolare, che elementi sintomatici sono costituiti: a) dal rapido susseguirsi delle operazioni di importazione di droga dalla [OSCURATO:PERSONA], nell'arco dei quattro mesi monitorati, e per carichi estremamente consistenti, come evidenziato dai maxi-sequestri di cocaina, hashish e marijuana di cui ai capi N) e O); b) dai precisi riferimenti, emersi dalle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre erano in auto in [OSCURATO:PERSONA], sia a somme derivanti da pregressi traffici di droga da reinvestire in nuove operazioni, sia a imprevisti e ritardi verificatisi in passato, sia alla programmazione di acquisti da effettuare con sistematicità presso i fornitori spagnoli; c) dalla stabilità dei rapporti tra i sodali e dalla preoccupazione di ricevere rapidi approvvigionamenti per evitare di essere "battuti" sul mercato di Roma dai "concorrenti"; d) dagli schemi collaudati di azione, consistenti nell'impiego di Francesco e [OSCURATO:PERSONA] per il mantenimento dei rapporti diretti con i fornitori spagnoli, nell'attività di "cerniera" svolto da [OSCURATO:PERSONA], il quale si recava periodicamente in [OSCURATO:PERSONA] per perfezionare i singoli accordi e per portare il denaro necessario, e nello svolgimento di mansioni esecutive da parte di [OSCURATO:PERSONA], preposto a mantenere i rapporti con gli acquirenti della "piazza" romana, a raccogliere le somme di cui questi erano debitori, a ricevere i carichi di droga in arrivo in Italia, e a predisporre misure utili ad eludere le investigazioni, come il cambio delle utenze, la loro intestazione a nomi fittizi e il noleggio delle auto per i viaggi in [OSCURATO:PERSONA]; e) dalla possibilità di recuperare ingenti risorse, come dimostrato dalla disponibilità a pagare 100.000,00 euro per l'acquisto di 7 kg di cocaina e, pochi giorni dopo, 70.000,00 euro per l'acquisto di 251,2 kg di hashish e di 1,602 kg. di marijuana; f) dalla facilità di accesso a canali di rifornimento internazionali, circostanza indicativa di frequentazione con "solide" organizzazioni malavitose; g) dall'utilizzo di mezzi e risorse specificamente reperiti, come auto a noleggio, autisti già "rodati", depositi, telefoni continuamente cambiati per sottrarsi alle investigazioni; g) dall'esistenza di una cassa comune, formata dalle somme provento di vendita di precedenti partite di droga; h) dall'impegno a provvedere alle esigenze dei familiari dei sodali, come ripetutamente avvenuto ad opera di [OSCURATO:PERSONA] a favore della moglie di [OSCURATO:PERSONA], e su disposizione di quest'ultimo, ad esempio quando il medesimo è partito per la [OSCURATO:PERSONA], o quando ha chiesto all'altro di prelevare dal «fondo» 500,00 euro da versare alla donna; i) dall'abitudine a tenere periodiche riunioni. I moduli operativi riscontrati si riferiscono a schemi collaudati, in cui ogni soggetto aveva un ruolo ben definito, teso a garantire la maggiore efficienza nello svolgimento delle attività svolte, e consentono di escludere la configurabilità di un mero concorso di persone, in quanto fanno emergere - come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, l'esistenza dell'affectio societatis di ciascun aderente, data non solo dagli episodi di reati-fine, ma anche dalle attività del gruppo prodromiche alle operazioni illecite, e dalle strategie operative tese ad assicurarsi l'impunità. Entrambe le sentenze di merito, del resto, delineano un sistema operativo ben organizzato, con l'assegnazione di specifici compiti ai compartecipi. A fronte di tale complesso di considerazioni, le censure difensive si risolvono in un tentativo di ottenere una rivisitazione della valutazione di merito, oltretutto ancorato ad una rilettura puramente arbitraria del compendio istruttorio, che trascura puntuali riferimenti critici alle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado; sono dunque inammissibili, in forza di quanto sopra osservato, sub 2.1, 2.2., 2.4. 3. Inammissibili sono i motivi sub 2.1.2. e 2.2.2. del "ritenuto in fatto", con cui si contesta l'attribuzione al ricorrente del ruolo di promotore, organizzatore e finanziatore della sopracitata associazione. Anche in questo caso, le doglianze si risolvono in un tentativo di ottenere una rivisitazione della valutazione di merito, privo di puntuali agganci al compendio istruttorio. L'impostazione sottesa alle censure difensive dimentica che la lettera di cui all'art. 74, comma 1, del d.P.R. 309/1990 non a caso distingue diverse figure: il promotore, cioè colui che si fa iniziatore del sodalizio, il dirigente, che indirizza l'attività, l'organizzatore, che coordina gli associati, ed il finanziatore che investe capitali per assicurare il raggiungimento degli scopi della consorteria (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Rv. 281736-02). La disposizione equipara siffatti ruoli, a fini punitivi, in quanto tutti indispensabili per trasformare il progetto criminoso nella sua realizzazione. E se il promotore coagula i consensi partecipativi dei primi associati, o contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma, senza necessariamente partecipare alla complessiva attività di gestione dell'associazione, né all'assunzione di funzioni decisionali (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268962), il dirigente o capo è chi assume le decisioni, mentre l'organizzatore assume un ruolo di tipo più direttamente esecutivo, permettendo la realizzazione, attraverso la predisposizione delle operazioni necessarie all'attuazione concreta del programma, gestendo il contributo dei compartecipi. L'attribuzione del ruolo di promotore, organizzatore e finanziatore in capo a [OSCURATO:PERSONA], in entrambi i gradi di giudizio, è effettuata in modo del tutto ragionevole, dato il compendio probatorio, da cui risulta che il suo contributo si è strutturato in modo da risultare indispensabile alla realizzazione del pactum sceleris. In particolare, la Corte d'appello rappresenta che l'imputato ha avuto un ruolo dominante nelle operazioni, come è dimostrato dalle numerosissime conversazioni captate, che presentano nitidamente i rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti. Risulta logicamente persuasivo considerare che [OSCURATO:PERSONA]: a) mantiene costanti contatti con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]; b) finanzia l'acquisto delle partite con denaro racimolato tra i clienti romani insolventi rispetto ai pagamenti per acquisti pregressi; c) verifica la qualità del campione della sostanza stupefacente, che con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano intenzionati ad acquistare in [OSCURATO:PERSONA]; d) si occupa di inviare in [OSCURATO:PERSONA] un proprio emissario, incaricandolo di condurre il camion a bordo del quale sarà occultata la partita di stupefacente. Posto che finanziatore è colui che si occupa del reperimento dei capitali da investire nell'attività associativa, risulta persuasivo considerare che [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalle conversazioni captate, avesse un attivo interessamento al reperimento della provista per l'acquisto di nuove partite di droga, attraverso il recupero di crediti vantati nei confronti di acquirenti insolventi. Emblematica del grado di coinvolgimento nel sodalizio è la viva preoccupazione manifestata dal ricorrente, nel corso di numerose conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi che eventuali interventi della polizia giudiziaria potessero determinare una stasi temporanea nelle vendite sulla piazza romana, consentendo così a gruppi concorrenti di occupare quegli stessi mercati. 4. È inammissibile la doglianza sub. 2.1.3 del "ritenuto in fatto", con cui si • lamenta la mancata riqualificazione della condotta di promotore in quella di mero partecipe al reato associativo; valgono sul punto le considerazioni appena svolte sub 3., da intendersi qui integralmente richiamate. 5. Le censure sub. 2.1.4. e 2.2.3. del "ritenuto in fatto" - le quali contestano, in relazione al reato di tentato acquisto di 7 kg di cocaina, di cui al capo N), la mancata confutazione della prospettazione difensiva, in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] era interessato all'acquisto solo quale mero consumatore finale della sostanza - sono inammissibili. 5.1. Con riguardo alla configurabilità del reato di tentato acquisto o importazione di sostanze stupefacenti, può essere utile premettere che, secondo un'elaborazione ormai ampiamente condivisa, deve ritenere sussistente il reato consumato e non semplicemente tentato già quando è stato raggiunto l'accordo finalizzato alla consegna della droga, con la conseguente ipotizzabilità del tentativo solo nella fase antecedente all'incontro delle volontà (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Rv. 282407). È comunque fuori discussione che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta la quale, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (ex plurimis, Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Rv. 282407; Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278484, nonché Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272446, la quale, in applicazione del principio ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare impugnata che aveva escluso, sul piano indiziario, la fattispecie tentata in esame pur in presenza di numerosi contatti telefonici fra i potenziali acquirenti per il finanziamento dell'operazione, di trasferte all'estero, di incontri con gli intermediari e di "assaggi" di campioni di sostanza stupefacente). 5.2. La sentenza impugnata ricostruisce la condotta di cui al capo N) sulla base di captazioni telefoniche e del sequestro di 21,765 kg di tale droga, nonché dell'arresto delle due persone trovate nel possesso di questa. 5.2.1. La Corte d'appello premette che la condotta risulta articolata in tre fasi. La prima fase si caratterizza per i continui contatti telefonici nel mese di aprile tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], funzionali al reperimento di risorse dagli acquirenti, mediante l'incasso di crediti già maturati, ovvero la vendita dell'intera partita di droga in deposito (cfr. sentenza impugnata pag. 30). Da questi contatti emerge anche l'esistenza di una cassa comune, nonché la richiesta di questi di coinvolgere nelle operazioni [OSCURATO:PERSONA], poi presente alla consegna del campione di cocaina da assaggiare e in seguito arrestato unitamente al [OSCURATO:PERSONA] in occasione del sequestro dei 251,2 kg. di hashish e 1,602 kg. di marijuana di cui al capo O), nel luglio 2017. La seconda fase si impernia su tre viaggi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto della droga e sulla consegna del campione di cocaina in Italia da parte dei fornitori spagnoli (cfr. sentenza impugnata pagg. 30-33); campione poi dato da [OSCURATO:PERSONA], su precise disposizioni telefoniche di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, comunicava a [OSCURATO:PERSONA] di averlo trovato di suo gradimento, auspicando un prezzo di acquisto pari a 26.000,00 euro al kg, e un prezzo di rivendita pari a 30.000,00 o 31.000,00 euro al kg. [OSCURATO:PERSONA], quindi, nel successivo messaggio a [OSCURATO:PERSONA], si impegnava ad organizzare il trasporto e chiedeva notizie relative all'acquisto di hashish, definito «polv». La terza fase è rappresentata dalla mancata conclusione della trattativa per il sequestro della cocaina e l'arresto dei corrieri spagnoli (cfr. sentenza impugnata pagg. 33-34) il 13 luglio 2017. 5.2.2. Il giudice di secondo grado conclude che la trattativa si è interrotta al momento finale per l'azione della polizia giudiziaria, ma aveva raggiunto un elevatissimo grado di avanzamento, in particolare per il reperimento di congrue risorse economiche, per il trasporto della sostanza da acquistare dalla [OSCURATO:PERSONA] in Italia, e per gli incontri diretti al perfezionamento dell'accordo con contestuale esecuzione. Rappresenta, inoltre, che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], fino all'intervento della polizia giudiziaria, è stato centrale, dal momento che l'intera trattativa si fondava sull'approvazione di costui all'assaggio della sostanza.5.3. Alla luce dei principi giuridici applicabili e delle circostanze di fatto esposte dalla sentenza impugnata, le conclusioni della Corte d'appello in ordine al reato di cui al capo N) risultano correttamente motivate. Attraverso il contenuto delle conversazioni, valorizzato dal giudice di merito, si mette in luce il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], che non risulta essere un mero potenziale acquirente della sostanza, ma è partecipe al finanziamento della partita, dato il suo interesse ad accertarsi della qualità della merce. Infatti, dopo aver ricevuto il campione [OSCURATO:PERSONA] comunicava con [OSCURATO:PERSONA] il suo gradimento e formulava una serie di ipotesi sul prezzo di rivendita sul mercato romano e le possibili modalità di pagamento della droga ai venditori spagnoli (ad esempio, in due tranches). E l'inequivocità del quadro complessivo induce a ritenere del tutto generica la deduzione difensiva fondata su un preteso carattere congetturale delle argomentazioni spese dalla Corte di appello. 6. Inammissibili sono anche le censure sub. 2.1.5. e 2.2.4. del "ritenuto in fatto", riferite al capo O), avente ad oggetto l'importazione dalla [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di 251,2 kg di hashish e 1,602 kg di marijuana. La sentenza impugnata, con motivazione del tutto logica e coerente rispetto al quadro istruttorio, evidenzia che: a) [OSCURATO:PERSONA] si era recato in [OSCURATO:PERSONA] il 28 aprile 2017 per contattare i fornitori con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], ed aveva costantemente informato delle operazioni sia [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA], ricevute le notizie dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva contattato i clienti invitandoli ad avere pazienza; c) siccome le trattative non erano progredite, [OSCURATO:PERSONA] era ritornato in [OSCURATO:PERSONA] il 30 maggio 2017, informandone [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e tenendosi in costanti contatti con [OSCURATO:PERSONA]; d) mentre era in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] parlava con [OSCURATO:PERSONA], o con il figlio di questi, Manolo, di contatti con un gruppo capace di forniture settimanali per 20 o 30 kg; e) anche questa trattativa non approdava a risultato, facendo irritare [OSCURATO:PERSONA] per l'impossibilità di rifornire i clienti; f) in una ulteriore conversazione del 7 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] ribadiva a [OSCURATO:PERSONA] la necessità di avere rapidamente una fornitura e i due discutevano sulle somme corrisposte e da corrispondere, nonché sulle perdite economiche subite per l'arresto di un cliente; g) 1'8 giugno 2017 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di fare presto per evitare di essere tagliati fuori dal mercato, e [OSCURATO:PERSONA] il giorno successivo dava conto a [OSCURATO:PERSONA] dei suoi sforzi per procurare la fornitura; h) successivamente, con conversazioni intercorse a partire dal 20 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] assicurava a [OSCURATO:PERSONA] mezzi ed uomini per il trasporto, ma chiedeva di poter provare la "merce" prima di versare altri soldi; i) [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo, era informato dell'andamento delle trattative in [OSCURATO:PERSONA], si incontrava con [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 2017, unitamente a questo inviava 20.000,00 euro in [OSCURATO:PERSONA] attraverso due persone, alle quali pagava le spese per il viaggio aereo di andata e di ritorno, continuava ad essere notiziato di quanto avveniva in [OSCURATO:PERSONA] e, si occupava delle necessità della famiglia di [OSCURATO:PERSONA]; I) tra fine giugno e inizi luglio 2017 si perfezionavano le operazioni, come confermato da conversazioni tra Francesco e [OSCURATO:PERSONA], su quantità e prezzi, con richiesta di versare 70.000,00 euro attraverso gli autisti incaricati del trasporto del carico; m) il 22 luglio 2017 avveniva il trasporto, ed il giorno seguente, il 23 luglio, si incontravano a Roma, l'autista, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; n) il medesimo 23 luglio 2017, le forze dell'ordine fermavano il camion guidato da Amiard, e a bordo del quale c'erano 251,2 kg di hashish e 1,602 kg di marijuana, nonché l'automobile di "affiancamento" e "scorta", con a bordo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Bucci e Paradiso, e arrestavano tutte le persone appena indicate. La prospettazione difensiva, del tutto generica, non considera che la sentenza impugnata indica analiticamente, con riguardo a ciascuno dei fatti in contestazione, le fonti di prova poste a base del suo convincimento. La stessa, inoltre, nell'individuare il significato attribuibile alle conversazioni intercettate, non si è avvalsa di congetture, considerate sia la elevata significatività di moltissime delle espressioni intercettate, sia gli imponenti sequestri di sostanze stupefacenti che, in logica e cronologica connessione, a quelle conversazioni hanno fatto seguito. In sintesi, le conversazioni, successive al viaggio di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] il 31 maggio 2017, intercorse tra quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermano non solo il coinvolgimento di tutti nell'organizzazione del trasporto, ma anche l'imminenza dell'arrivo del carico, che, però, giungeva a Roma solo il 23 luglio per una serie di contrattempi, i quali creavano grande preoccupazione nel sodalizio. Lo stabile coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli affari del gruppo emerge con estrema chiarezza da una conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] l'8 giugno 2017, in cui, a quest'ultimo, che gli spiegava le ragioni del ritardo dell'invio dello stupefacente, il primo replicava esortandolo a provvedere rapidamente, data la concreta possibilità di essere tagliati fuori dal mercato. Dagli ulteriori messaggi, pur caratterizzati dall'uso di abbreviazioni e di errori di ortografia, la Corte di appello, ragionevolmente, evince come [OSCURATO:PERSONA] si sentisse obbligato ad avvisare [OSCURATO:PERSONA] di successivi sviluppi nelle trattative e nella spedizione della merce. Tutto questo, certamente, è sintomatico di un suo interesse non come mero futuro acquirente della merce, ma come elemento centrale del sodalizio, dimostrato anche dall'interessamento per l'organizzazione del trasporto, allorquando decideva di inviare in [OSCURATO:PERSONA] uno dei suoi complici in ausilio a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti privi di uno degli autisti.7. Infondati, infine, sono i motivi sub 2.1.6. e 2.2.5. del "ritenuto in fatto", i quali contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata esclusione della recidiva, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, nonché all'eccessività degli aumenti di pena a titolo di continuazione. È utile rilevare che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sicché è sufficiente che questi, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). Inoltre, per quanto riguarda il giudizio di bilanciamento, risulta utile premettere che, secondo la giurisprudenza anche delle Sezioni Unite, le statuizioni relative alla comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). Nella specie, i giudici di merito, nell'irrogare la sanzione complessiva di 14 anni e otto mesi di reclusione, hanno: a) fissato la pena base nel minimo edittale di venti anni di reclusione; b) apportato un modesto aumento di un anno di reclusione per ciascuno dei reati-fine; c) applicato la diminuente di un terzo per il rito. Si tratta di conclusioni assolutamente incensurabili, a maggior ragione in considerazione dell'estrema gravità delle condotte e del ruolo attivo ed ininterrotto del ricorrente nello svolgimento della complessiva attività illecita. Inoltre, è ampiamente sufficiente la valutazione del ruolo di assoluto rilievo assunto nell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al presente processo, congiuntamente ai gravi precedenti penali specifici a suo carico, alla sua situazione di persona inserita ad elevati livelli nel traffico internazionale di quantitativi consistenti di sostanza stupefacente e con collegamenti con i fornitori, per cui le circostanze attenuanti generiche devono essere ritenute soltanto equivalenti alla recidiva contestata. Il riferimento a tale complesso di elementi consente anche di ritenere effettuata la verifica in concreto del fatto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno o, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasional