CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - c ontroricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 4597/39/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 luglio2016. Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 9 maggio 2023 ex art. 23, comma Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 8-bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni scritte del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrateavverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro il provvedimento di diniegoemesso ai sensi dell’art. 12 l. n. 289/2002. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate haproposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi. La società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con tre motivi. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che la società contribuente , in prossimità dell’udienza, ha depositato istanza e successiva memoria con lequali, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede– nella sua attuale formulazione - che « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo èsospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Sulla base della normativa richiamata, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso i