Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:145
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
8 maggio 2008
Causa T‑92/07 P
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] – Funzione pubblica – Funzionari e agenti temporanei – Pensione – Trasferimento dei diritti a pensione – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente irricevibile – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata»
Oggetto:
[OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione)
16 gennaio 2007, causa F‑3/06, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 482 funzionari e agenti temporanei della [OSCURATO:PERSONA], i cui
nomi figurano in allegato all’ordinanza del Tribunale, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]
nell’ambito della presente causa.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 138,
n. 1, lett. c)]
Risulta dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento
di procedura del Tribunale di primo grado che un’impugnazione contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica deve
indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto
dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti l’impugnazione che, senza neppure contenere un
argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre
i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Infatti un’impugnazione di tal genere
costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale
della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale di primo grado.
(v. punti 21 e 22)
Riferimento: Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5291, punti 34 e 35); Corte
10 maggio 2001, causa C‑345/00 P, FNAB e a./Consiglio (Racc. pag. I‑3811, punto 30); Corte 8 gennaio 2002, causa C‑248/99 P,
Francia/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1, punto 68), e Corte 11 novembre 2003, causa C‑488/01 P, Martinez/Parlamento
(Racc. pag. I‑13355, punto 40)