CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7196/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in Roma,[OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] dei Port oghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –resistente – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 84/22/2013 depositata il 18/09/2013. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con sette motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso propostodai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2004 e 2005, si recuperava a tassazione ai fini Irpef un maggior reddito accertato in via sintetica. 2. La C.t.r. rilevava che nell’accertamento , eseguito ai sensi dell’art. 38, quarto comma, d P.R. 29 settembre 1973, n. 600, spettava al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esisteva o esisteva in misura inferiore e che, nel caso in esame, a fronte dei redditi dichiarati e degli investimenti sostenuti, al netto dei disinvestimenti, era evidente l’esistenza di un ampio differenziale non giustificato. 3. L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione»ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza exart. 370, primo comma, cod. proc. civ Considerato che: 1. Conil primo motivo ( sub A) i ricorrenti denuncia no la violazione dell’art.3 legge 27 luglio 2000, n. 212 , in ragione dell’uso retroattivo dei coefficienti per la rideterminazione del reddito su base presuntiva. 2. Con il secondo motivo(sub B) i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omessa motivazione. 3. Con il terzo motivo(sub C) i ricorrenti den unciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc civ. l’omesso esame delle prove addotte, l’utilizzo in motivazione di mere formule di stile, l’omessa motivazione sula correttezza del ragionamento induttivo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 sotteso all’accertamento. Denunc iano, altresì, l’illegittimità della rettifica non essendosi in presenza di una contabilità non attendibile. 4. Conil quarto motivo ( sub D) i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 4, la violazione dell’art. 36 comma 1, n. 3, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l’omessa individuazione delle «richieste» poste dai contribuenti e delle argomentazioni sottese al loro rigetto. 5. Con il quinto motivo(sub E) i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 5 cod proc. civ. l’omesso esame delle censure; e la mancanza di riscontro fattuale alla valutazione resa in sentenza. 6. Con il sesto motivo(sub G) i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 3. cod proc. civ. l’omesso esame della prova contraria dai medesimi fornita in relazione alle preesistenti disponibilità finanziarie idonee a giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertabile in modo sintetico. 7. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamenteaffermato il principio secondo cui in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche la determinazione effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone problemi di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari emanati ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 nella sua formulazione applicabile ratione temporis (cfr., tra le più recenti Cass. 26/02/2019, n. 5566). 8. Pure infondata è la censura –tra quelle articolate sub C) – della illegittimità della rettifica del reddito in mancanza del presupposto di una contabilità non attendibile. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 8.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte l'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis(cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 28/01/2022 n. 2631 ed ivi l’ulteriore giurisprudenza richiamata). 9. Le ulteriori censure,di cui al motivo sub C) ed ai restanti motivi, strettamente connesse perché tutte volte a contestare l ’omessa motivazione della sentenza quanto, in particolare alla ricostruzione della situazione patrimoniale dei contribuenti operata dai giudici di secondo grado, possono essere scrutinati unitariamente e sono fondati. 9.1. La C.t.r. ha motivato l’accoglime nto del ricorso spiegato dall’Ufficio riportando in termini generici ed astratti il criterio di ripartizione dell’onere probatorio sotteso all’accertamento induttivo – e, quindi, precisando che è a carico del contribuente la prova della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 dimostrazione che il reddito presunto non esiste o esiste in misura minore– e limitandosi, quanto alla fattispecie concreta , ad affermare , testualmente,che «nel caso in esame a fronte dei redditi dichiarati e degli investimenti sostenuti al netto dei disinvestimenti, è evidente l’esistenza di un ampio differenziale non giustificato dai contribuenti». 9.2. La sentenza gravata, pertanto, non ha dato per nulla conto degli indici di capacità contributiva presi a fondamento dell’accertamento. Ugualmente, la sentenza non contiene alcuna disamina degli argomenti spesi dai contribuenti nel ricorso innanzi alla C.t.p. e specificamente individuati e riportati in ricorso sub C) e nuovamente subG). In particolare, i contribuenti avevano addotto che nel corso dell’anno 2004 non vi erano stati incrementi patrimoniali; che nel 2005 la spesa per incrementi patrimoniali ammontava ad euro 30.000, ed era ben sostenibile sulla base del reddito medio del quinquennio di euro 10.000,00 e dei redditi esenti derivanti dagli investimenti in [OSCURATO:PERSONA] loro rimborsati per complessivi euro 60.000,00. 9.3.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In questo caso, – purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione(Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232). Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, ai fini della sufficienza della motivazione il giudice, quando esamina i fatti di prova, non può limitarsi ad enunciare il giudizio a conclusione della sua valutazione che è il solo contenuto «statico» della parte motiva; deve, invece, impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa (Cass.20/12/2018 n. 32980). Questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, ha, altresì chiarito che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111 Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090). 9.4. Alla stregua di tali principi la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico, ma an che quelle che contenga no una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentiredi comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato , venendo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare il ragionamento che, partendo da determinate premesse,pervenga con uncerto procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato in merito res decidendi ( ex plurimis Cass. 23/05/2019, n. 13977). 9.5. La motivazione della sent enza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, concretizzando un chiaro esempio di «motivazione apparente», ponendosi sicuramente al di sotto del «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. 10.Ne consegue, in accoglimento del ricorso nei termini di cui alla parte motiva, la cassazione della sentenza impugnatacon rinvio alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa, nei limiti dei motivi accolti, la sentenza impugnat