CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 12767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n.24413/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.51, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore Iannone -con troricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n.230/06/14, pronunciata il 3/12/2013, depositata in data 5/2/2014 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Treviso avverso due avvisi di accertamento per IRPEF, addizionali regionali e comunali e relative sanzioni, relativi all'anno 2005, chiedendo che venissero dichiarate non dovute le imposte richieste dall'Ufficio a seguito di accertamento sintetico eseguito in applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/73. 2. La C.T.P. rigettava il ricorso ed anche la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto con sentenza n. 230/06/14, pronunciata il 3.12.2013 e depositata il 5.2.2014, rigettava l'appello proposto dal contribuente, ritenendo congruo il reddito determinato dall'Ufficio e non compatibile con il tenore di vita quello dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva fornito elementi di prova idonei a giustificare il possesso di vari immobili ed autovetture. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza anzidetta. 4. Il ricorso è stato fissato nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. 5. Con istanza in data 9.10.2019 il [OSCURATO:PERSONA] depositava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016 con la relativa documentazione attestante l'integrale versamento del complessivo importo dovuto ai fini della cessazione della materia del contendere. 6. Detta istanza non risultava tuttavia portata a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate, talché si ravvisava la necessità di disporre la notifica nei confronti dell'Agenzia medesima. 7. A seguito di notifica degli atti all'Agenzia delle entrate, che nulla opponeva, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 23/3/2022. 8. Considerato che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016 convertito r.g. n.24413/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con modificazioni dalla legge n. 225/2016 con la relativa documentazione attestante l'integrale versamento del complessivo importo dovuto e che nulla ha eccepito sul punto l'amministrazione finanziaria, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/3/2022 Il P àke (Et o 1111- rillo) [OSCURATO:PERSONA] pc( ji ti AP 2022