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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 20339/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova confermativa di quella del locale Tribunale in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 18/10/2017).

2. Deduce mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Premesso che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici, il Collegio osserva che, nel caso di specie, vi è congrua motivazione sulle ragioni del diniego delle invocate attenuanti (p. 5).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ferranti DEr2,SIT0A:_ _ ___ ..

A5 __ ____ ___ _ _

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova confermativa di quella del locale Tribunale in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 18/10/2017). 2. Deduce mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Premesso che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici, il Collegio osserva che, nel caso di specie, vi è congrua motivazione sulle ragioni del diniego delle invocate attenuanti (p. 5). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ferranti DEr2,SIT0A:_ _ ___ .. A5 __ ____ ___ _ _
Sentenza Cassazione n. 20339/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris