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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03303/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26954/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; —rícorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 536, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; —controricorrenti- avverso la sentenza n. 2960/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; All'approssimarsi della trattazione della causa in adunanza camerale la parte ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso e i resistenti, atto di accettazione.

Pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, P.Q.M. dichiara estinto il processo di cassazione.

Così deciso in Roma il giorno 16 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26954/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; —rícorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 536, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; —controricorrenti- avverso la sentenza n. 2960/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; All'approssimarsi della trattazione della causa in adunanza camerale la parte ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso e i resistenti, atto di accettazione. Pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, P.Q.M. dichiara estinto il processo di cassazione. Così deciso in Roma il giorno 16 dic
Sentenza Cassazione n. 03303/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris