CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2021
Cassazione n. 15869/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29991/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lerappresenta e difende. -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ex lege l e rappresentae difende.-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2158/2021 , depositata il 23/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2158/2021, depositata il 23/4/2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio , pronunciando sull'appello di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la decisione di prime cure che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle contribuenti, ha riformato detta pronuncia, rilevando l'ammissibilità del ricorso di prime cure ma ha respinto nel merito la spiegata impugnazione dell’avvisodi accertamento catastale di rettifica della categoria e della classe, nonché della conseguente rendita, del l’unità immobiliare sita in Roma, Via del Policlinico 129, pianoterzo, interno 5, con compensazione della spese processuali. Il giudice di appello, anzitutto, ha rilevato l’adeguatezza della motivazione dell’avvisoimpugnato, in quanto recante «i dati oggettivi della classe trattandosi di elementi conosciuti e facilmente conoscibili per il contribuente considerata la natura partecipata del procedimento e dell’atto (…)» e , nel merito, che l’Uffici o ha adeguatamente dato conto delle ragioni del diverso classamento dell’immobile, da «sempre classificato in A1 classe 4 ad eccezione del periodo riferito alla [OSCURATO:PERSONA] CLASSAMENTOdel 06/08/2015 (…) in cui diventa categoria A2 classe 3.» Quanto a tale variazione del classamento - prosegue la sentenza - l’Ufficio ha anche dimostrato che si è trattato di un errore al quale ha posto rimedioin forza dei poteri dicui al d. m. n. 37 del 1997, che disciplina le ipo t esi di annullamento d’ufficio o di rinuncia all’imposizione in caso di auto - accertamento, senza necessità di istanza di parte.Le contribuenti ricorrono, con tr e motivi, per la cassazione della sentenza ; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo,ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., le ricorrentidenuncia no omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR statuito in ordine alla circostanza, ricavabile dai documenti e dalle memorie illustrative di parte, che analoghi avvisi di accertamento, emessi tutti come “[OSCURATO:PERSONA] 37/97”, per altre unità immobiliari del fabbricato di Viale del Policlinico 129/[OSCURATO:PERSONA], sono stati annullati con sentenze di Co mmissione tributaria di primo e di secondo grado passate in giudicato . Deducono, inoltre, che trattandosi di appartamenti del medesimo fabbricato per i quali si è consolidato il classamento in categoria A/2 classe 3, l’avviso di accertamento impugnato deve essere analogamente annullato. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3,cod. proc. civ.,le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. n. 212 del 2000e d e gli artt. 23, 54 e 57, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, l'atto impugnato non esponeva una compiuta motivazione della rettifica catastale, peraltro, non integrabile ex post, atteso chela variazione di classamento daloro proposta (categoria A/2 classe 3, rendita € 2.524,18) ed accettata dall’Ufficio con protocollo RM0547904 del 6/8/2015, veniva rivista in senso deteriore , comportando l’attribuzione della categoria A/1 classe 4, rendita e 5.004,47, senza l’indicazione d i ragioni concernenti l’ aggiornamento del catastoo di immobili similari comparabili all’unità oggetto di rettifica. Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2 quater, d.l. n. 546 del 1994, conv.con modific. con l. 656 del 1994, nonché del d.m. n. 37 del 1997, in quanto l’Ufficio non ha provveduto all’annullamento in autotuteladi alcun atto (illegittimo) ma , con l’avviso di accertamento catastale impugnato , ha autoritativamente rettificato,nell’esercizio dei propri poter i , categoria, classe e renditadell’unità immobiliare, per cui avrebbe dovuto assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000, evitando di incidere negativamente nella sfera dei contribuenti (artt.23 e 53 Cost.). I motivi di ricorso sono infondati per le ragioni di seguito esposte. Nella fattispecie per cui è causa , la sentenza della C orte di merito h a respinto l’impugnazione dell’avviso di accertamento catastaleche ha riportato l’immobile sito in Roma, Via del Policlinico 129, piano terzo, interno 5, alla originaria categoria e classe di accatastamento. Le ricorrenti sostengonoche erroneamente la decisione ha omesso di esaminare l'eccezione di ‘ preclusione ’ sollevata in forza di giudicato (di segno favorevole)formatosi in altre controversie , riguardanti parti processuali e porzioniimmobiliari (de l medesimo fabbricato) divers e , at t esa la comunanza di questioni di fatto e di diritto. Si deve, tuttavia, rilevare l’assoluta l’ inconferen za de l riferimento , nel primo motivo di ricorso, a i principi di cui a ll'articolo 324 cod. proc. civ. , sulgiudicato formale, ed all'articolo 2909 cod. civ., sul giudicato sostanziale, che fa stato soltanto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, qualora vi sia identità tra le parti della causa giudicanda (oltre che del rapportogiuridico) e di quella di cui sia stato eccepito ilgiudicato. E’ appena il caso di ricordare (Cass. n. 33436/2018) che l’effetto estensivo/espansivo del giudicato favorevole intervenut o inter alios , s tante la natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processotributario in quanto volto all'annullamento di atti autoritativi, può semmai essere invocato, a certe condizioni, dal condebitore in solido, ma si tratta di fattispecie del tutto estranea allavicenda per cui è causa. L’atto di attribuzione del classamento catastale ha natura di atto di natura dichiarativa, contente una valutazione tecnica , vincolata dalla minuziosa disciplina catastale, che comporta un apprezzamento del valore dell’immobile alla luce della situazione esistente alla data della presentazione della domanda di accatastamentoo di successiva variazione, per assicurare un adeguamento dinamico alla realtà effettiva; il classamento , dunque, può sempre essere oggetto di revisione. Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante,Cass.n. 19379/2018; nn. 2995 e 3001 del 2015; n. 6411/2014; n. 13535/2014; v. ancheCass. n. 17627 /2021 ), al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta con la procedura Docfa, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera. Inoltre, come è stato più volte evidenziato , il termine di dodici mesi dalla presentazione della Docfa, fissato dall'art. 1 del d.m. 19 aprile 1994 n. 701, per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell'Amministrazione finanziaria (eventualmente modificativa della rendita proposta dal contribuente), non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteri per la formazione e l'aggiornamento del catasto (Cass. n. 6218/2020; n. 34246/2019; nn. 2995, 3355 e 3358 e 5051 del 2015; nn. 6411 e 13535 del 2014; n. 5843/2011; nn. 19379 e 19380 del 2008; n. 16824/2006). Per un verso, dunque, poichéla rendita catastale ha efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitatadeve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione, altrimenti la non emendabilità di dichiarazioni inesatte finirebbe per cristallizzare nel tempo una imposizione falsata nei suoi presupposti, in contrasto con il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.). Per altro verso, l ' A mministrazione finanziaria, senza conseguenze sulla caducazione dei suoi poteri accertativi, può sempre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contribuenteanche oltre il termine annuale di cui sopra. In fatto, l e ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Colitto, nel corso del 2011 presentavano la dichiarazione DOCFA ( per “diversa distribuzione spazi interni” ) proponendo il classamento dell’immobile in categoria A/1 classe 4mentre, id data 6/8/ 2015 , l’Ufficio attribuiva al benela cat. A / 2 classe 3 , classamento , in data 21/3/2016, rettificato in A/1 classe 4, corrispondente a quello originario.Ciòdetto, l’avviso di accertamento impugnato non può essere considerato come un intervento officioso del tutto avulso dalla storiacatastale del l’immobile de quo (originariamente accatastato in categoria A/1 classe 4). Esso si inserisce , in sequenza logica oltre che temporale , n ell a operazion e di variazione di classamento catastale (del 6/ 8/2015 n. prot. n. RM0 547904) avviata dalle ricorrenti, «validata dallo stesso Ufficio », che ha portato all’attribuzione della « categoria A/2 classe 3, vani 8,5, rendita catastale € 2.524,18.» La decisione delgiudice di merito si inserisce nel solco del la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 12160/2005)secondo cui si è « in presenza di ius poenitendi da parte dell'ufficio competente» quando,«nel corso dell'unico subprocedimento di attribuzione dellarendita», l’Ufficio interviene per correggere un errore di quella proposta, atteso che la rendita catastale deve essere effettiva mente corrispondente alle caratteristiche delbene censito . Secondo le ricorrenti, invece, l ’Ufficio non avrebbe potuto, con l’ impugnato avviso di accertamento (n. RM 0288513/2016),variare il classamento « in senso deteriore per i contribuenti», avendoriportato l’unità immobiliare alla categoria A/1 classe4, rendita e 5.004,47 e , comunque , avrebbe dovuto «specificare» le ragioni di tale variazione (doglianza oggetto del secondo motivo d’impugnazione) non essendo sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice tributario di appello, la mera indicazione dei dati oggettivi e della calasse attribuita all’immobile. Ritiene il Collegio priva di fondatezza la tesi per cui sarebbe precluso all’Amministrazione finanziaria l’esercizio dei poteri di rettifica del la rendita proposta dalle contribuent i per il solo fatto che il classamento e la rendita proposti sian o stati più favorevolmente modific ati in sede d i «validazione» , ovvero nell’ambito della procedura informatizzata, poiché l’annotazione contenuta nell’avviso «[OSCURATO:PERSONA] 37/97» sta proprio a significare che i dati forniti con l’ultima variazione proposta dagli interessati, di cui è fatta espressa menzione nell’atto, dovevano intendersi non corretti e, quindi, nonpiù destinanti ad integrare la rendita catastale definitiva .Ciò, in conseguenza e per effetto della riedizione d e i poteri dell’Ufficio che sovraintende il Catasto, atteso che come il termine di un anno assegnato di cui all’art. 1, d.m. n. 701 del 199 per la determinazione della rendita definitiva non ha natura perentoria, sicchéil suo superamento non determina decadenza, così la «validazione» non attribui sc e irretrattabil ità a d una rendita pur sempre propostadagli interessati e che , co me prospettato dall’Agenzia delle Entrate , è risultataaffetta da errore (cl a ssamento ri velatosi errato) . La tuteladella posizionefacente capo a lle ricorrenti , in quanto titolari di un diritto reale sull’immobile, anche in relazione a l l’invocato principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.), non appare affatto incisa dalla sopra operata ricostruzione della fattispecieoggetto di causa, mentre non ricorre, per le ragioni già dette,l a diversa i potesi della rendita catastale stabilità in via definitiv a dal giudice tributario che,com’è noto, costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini della determinazione della base imponibile dei tributi(Cass. n. 18637/2022). Gli interessati, infatti, nelle ipotesi come quella oggetto d’ esame ben po sso no esplicare le proprie difese,impugnando, ai sensi dell’art. 19 , lett. f, d.lgs. n. 546 del 1992, l’ avviso di accertamento, in quanto atto che equivale a diniego dell’istanza di variazionecatastale, dimostrando - profilo che attinente al merito catastale - l’incongruità del classamento ( preceden te mente in categoria A/1 classe 4) e , viceversa , la congruità della variazione catastale proposta ( nella specie, categoria A/2 classe 3 ) , avuto riguardo , ad esempio, alle mutate caratteristiche dell’immobile odella zona di ubicazione e , dunque , allo scopo di conformare lo stato catastale, allo stato di fatto attuale , seco ndo le regole dell’estimo che disciplinano la materia catastale. Ed ènell’ambito di tale valutazione giudiziale che assu r ge a rilievo parametrico il classamento degli immobili similari, anche se nella specie va esclusa la opponibilitàdi un giudicato catastale riferibile a gl i stessi soggetti interessati . Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna l e ricorrent i in solido al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi,oltre rimborso spese prenotate a debito. Si dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cosìdeciso i