CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20445/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] –intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Contratti bancari – Garanzia – Fideiussione – Contratto autonomo R.G.N. 20445/2021 Ud. 19/12/2025CC Sez. S1 - R.G. 20445/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1171/2020 depositata il 25/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1171/2020, pubblicata in data 25 giugno 2020, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione dell’appellata D.E.L.F. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], e successivamente riassunto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano n. 339/2008, pubblicata in data 24 novembre 2008. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 35.635,53, in favore della Banca di [OSCURATO:PERSONA], quale somma dovuta in virtù della fideiussione rilasciata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] a garanzia delle obbligazioni assunte della debitrice principale [OSCURATO:PERSONA]. All’esito del giudizio di prime cure l’opposizione era stata respinta, avendo il Tribunale concluso che le due garanzie rilasciate non costituivano fideiussioni bensì due contratti autonomi di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1957 c.c., e che le stesse, recando l’indicazione dell’ammontare massimo della garanzia, non potevano ritenersi inefficaci ex art. 1469-bis c.c. Sez. S1 - R.G. 20445/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 3 di 7 3. Proposto appello e costituitasi, tramite il proprio procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale cessionaria del credito, il giudizio si era interrotto a seguito del decesso della stessa [OSCURATO:PERSONA], venendo poi riassunto da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Firenze, nel disattendere il gravame, ha, in sintesi: − dichiarato inammissibili le deduzioni, formulate solo in comparsa conclusionale- con le quali veniva dedotta la nullità delle garanzie per essere le medesimeconformi ad uno schema predisposto dall’A.B.I. e ritenuto dalla Banca d’Italia integrante una intesa restrittiva della concorrenza - avendo la Corte territoriale evidenziato l’assenza di allegazione e prova dei presupposti fattuali dell’eccezione, costituiti in primo luogo dal carattere uniforme dell’applicazione delle clausole contestate e dalla presenza di una intesa restrittiva della concorrenza; − disatteso le deduzioni relative alla qualificazione delle due garanzie come fideiussioni, ribadendo la natura di contratti autonomi di garanzia delle stesse, alla luce delle previsioni in esse contenute ed affermando la legittimità della clausola di derogaall’art. 1957 c.c., nella specie specificamente approvata dalla garante; − respinto il motivo di gravame col quale si deduceva la sussistenza di un significativo squilibrio contrattuale, osservando che le deduzioni apparivano più riferite all’oggetto del contratto, che tuttavia doveva ritenersi determinato, essendo indicato l’ammontare massimo delle garanzie; − ritenuto nel concreto non provata l’ipotesi di cui all’art. 1956 c.c. e quindi escluso un comportamento contrario a buona fede dell’istituto di credito; Sez. S1 - R.G. 20445/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 4 di 7 − confermato quanto opinato dal giudice di prime cure in ordine al rapporto tra le due garanzie e quindi al carattere autonomo e cumulativo delle stesse, in quanto rilasciate in relazione a due distinti rapporti; − disatteso le contestazioni concernenti il debito garantito, sia in quanto escluse dalla natura autonoma delle garanzie, sia perché nel concreto infondate alla luce della consulenza tecnica disposta in corso di giudizio; − disatteso integralmente le istanze istruttorie formulate dall’appellante, in quanto inammissibili. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è affidato a sei motivi. 1.1.Il primo motivo di ricorso è rubricato: “Articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione di legge. Articolo 1362, 1363 e 1370 cod. civ.. Articoli 1322 e 1936 cod. civ. A proposito degli elementi qualificanti la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” e della discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. Sulla incompatibilità della solidarietà ed invisibilità convenzionale quale manifestazione di accessorietà antitetica alla autonomia della obbligazione qualificante il c.d. contratto “autonomo di garanzia””. 1.2.Il secondo motivo di ricorso è rubricato: “Articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione di legge. Articolo 1957 cod. civ. Articoli 1469 bis, ter Sez. S1 - R.G. 20445/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 5 di 7 quater e quinquies cod. civ. (testo vigente all’epoca). Articolo 2697 cod. civ. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Sulla nozione di contraente consumatore e sulla tutela effettiva prescritta dalla normativa eurounitaria. Sulla nozione autonoma di “significativo squilibrio malgrado la buona fede” e di “limite alla facoltà del consumatore di opporre eccezioni”. Sull’onere della prova atteso dal contraente professionista riguardo la trattativa individuale.”. 1.3.Il terzo motivo di ricorso è rubricato: “Articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione di legge. Articoli 1362, 1363 e 1370 cod. civ.Articolo 1346, 1936 e 1938 cod. civ. Articoli 1469 bis, ter quater e quinquies cod. civ. (testo vigente all’epoca). Articolo 2697 cod. civ. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Sulla nozione di contraente consumatore e sulla tutela effettiva prescritta dalla normativa eurounitaria. Sulla nozione autonoma di“significativo squilibrio” “malgrado la buona fede” e di “chiarezza e comprensibilità” della clausola “omnibus” anche quando definitoria dell’oggetto principale del contratto. Sull’onere della prova atteso dal contraente professionista riguardo la trattativa individuale.”. 1.4.Il quarto motivo di ricorso è rubricato: “Articolo 360 numero 4 c.p.c. Omessa pronuncia articolo 112 c.p.c. A proposito della valutazione riguardo la illiceità – dovuta ex ufficio - dei contratti che raccolgono “a valle” clausole abusive conseguenti a negoziati od intese vietate, concluse “a monte”, aventi per oggetto o per effetto la riduzione della concorrenza anche in danno del contraente consumatore. Articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione di legge. Articolo 1469 bis cod civ. (testo vigente all’epoca); direttiva 93/13/CEE del Consiglio Sez. S1 - R.G. 20445/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 6 di 7 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Articolo 101 TFUE. Articoli 1418, 1419 e 1421 cod civ. articolo 1957 cod. civ. A proposito della illiceità dei contratti che raccolgono “a valle” clausole abusive conseguenti a negoziati od intese vietate, concluse “a monte”, aventi per oggetto o per effetto la riduzione della concorrenza anche in danno del contraente consumatore.”. 1.5.Il quinto motivo di ricorso è rubricato: “Articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione di legge. Articoli 2730 e 2735 cod. civ. Articolo 2697 cod. civ. in relazione agli articoli 2727 e 2729 cod. civ.. ed all’articolo 115 secondo comma c.p.c.. Articolo 1956 cod. civ. in combinato disposto con l’articolo 1375 cod. civ.. Riguardo la prova attesa dal fideiussore circa il deterioramento della condizione patrimoniale del debitore principale e circa l’erogazione del nuovo credito. Riguardo la prova attesa dal creditore bancario a proposito dello speciale consenso ottenuto dal fideiussore.”. 1.6.Il sesto motivo di ricorso è rubricato: “Articolo 360 numero 4 c.p.c. violazione della legge processuale. Articolo 112 c.p.c. omesso esame della eccezione sollevata dalla parte appellante e comunque valutabile anche di ufficio. A proposito della necessaria rappresentazione –tramite eccezione difensiva - della accettazione con il beneficio dello inventario della eredità relitta dal debitore. Violazione di legge. Articolo 360 numero 3 c.p.c. Articolo 490 cod. civ. Errore di giudizio per omesso riconoscimento della limitazione della responsabilità patrimoniale dell’erede del debitore nonostante l’accettazione della eredità relitta dal fideiussore fosse avvenuta con il beneficio dello inventario.”. 2.Questa Corte deve preliminarmente rilevare l’assenza in atti di adeguata prova della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sez. S1 - R.G. 20445/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 7 di 7 MAGRINI, già parte contumace del giudizio di appello e da considerarsi litisconsorte necessario processuale. 3. A questo punto si rende necessario rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente un termine entro il quale procedere o alla produzione della documentazione relativa al perfezionamento della notifica già compiuta oppure alla rinnovazione della notifica stessa. P.Q.M La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo ed assegna alla parte ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, entro il quale depositare la documentazione relativa al perfezionamento della notifica già compiuta oppure procedere ad una nuova noti