CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1971
Cassazione n. 24575/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che gli ulteriori motivi, aventi ad oggetto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, avendo reso la Corte d'appello, al riguardo, una motivazione che risulta immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]' ‘rio dhiciìzìaro .2WP-1 santis ma