CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Stefano TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; udito il difensore della parte civile F.A.I. -Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi e depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] LIONTI, Elvis LIONTI ed [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]IPPOLITO, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi e depositato conclusioni scritte e nota spese. Udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi e concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Luciano [OSCURATO:PERSONA] ed Alessandro FICICCHIA, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta, in data 3 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela in data 19 settembre 2018, li ha condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 56, 629, 416-bis.1, cod. pen. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, lamenta carenza, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione dell'imputato all'ipotizzata associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1). La Corte territoriale non avrebbe confutato in alcun modo le doglianze addotte con l'atto di appello, limitandosi a fondare la responsabilità sul fatto che il FICICCHIA, dopo aver accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] dal LIONTI, si avvicinava a quest'ultimo proponendogli di aiutarlo nei rapporti con BIANCO Salvatore , nonché sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia PITROLO Antonino che ha indicato il ricorrente come soggetto vicino a [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa l'intercettazione della conversazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il FICICCHIA non sarebbe idonea a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in considerazione dell'inidoneità delle frasi pronunciate dagli interlocutori a dimostrare la comune partecipazione alla cosca mafiosa. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui ritiene che il FICICCHIA sia stato partecipe del clan capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], nonostante quest'ultimo, in sede di abbreviato, sia stato assolto dall'accusa di rivestire un ruolo organizzativo nell'associazione. I giudici di appello avrebbero inspiegabilmente ignorato le fonti probatorie da cui era possibile desumere la pregressa vicinanza del ricorrente alla Stidda e la conseguente illogicità della sentenza nella parte in cui l'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] e del FICICCHIA all'assunzione delle prossime congiunte sarebbe collegato al perseguimento degli interessi del sodalizio mafioso di appartenenza. 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e carenza, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione dell'imputato al contestato reato di tentata estorsione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il FICICCHIA responsabile del reato di estorsione esclusivamente perché il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al LIONTI di intercedere con i titolari del supermercato affinché venisse assunta la moglie del ricorrente ed in considerazione del fatto che l'imputato ha accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] presso il luogo di lavoro del LIONTI, senza fornire dimostrazione alcuna che il FICICCHIA fosse a conoscenza dell'intento estorsivo del [OSCURATO:PERSONA].Parimenti illogica sarebbe l'affermazione secondo cui la partecipazione alla condotta estorsiva sarebbe dimostrata dal fatto che il FICICCHIA ha riferito al LIONTI che lo avrebbe potuto aiutare a risolvere il pregresso dissidio con BIANCO Salvatore. 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 12 d.l.gs. 116/2017 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al motivo di appello con la quale era stata denunciata la nullità della sentenza di primo grado ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Il giudizio di primo grado è viziato da nullità insanabile in quanto il collegio che ha deciso era composto anche da un giudice onorario in violazione dell'espresso divieto dell'art. 12 d.l.gs. 116/2017, divieto che integra una limitazione alla capacità del giudice con conseguente violazione degli artt. 33 e 179 cod. proc. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art.525 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla nullità della sentenza ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente il collegio che ha emesso la sentenza è composto diversamente da quello avanti al quale si è svolta l'attività dibattimentale con conseguente nullità insanabile della sentenza ex art. 525 cod. proc. pen. 6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di impugnazione, lamenta carenza, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione dell'imputato all'ipotizzata associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1). La Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare le argomentazioni del giudice di prime cure senza motivare adeguatamente in ordine ai motivi di appello. La motivazione sarebbe fondata esclusivamente sulla ritenuta partecipazione del ricorrente alla tentata estorsione in danno dei fratelli LIONTI, senza tener conto della carenza di prova in ordine allo stabile inserimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nel clan mafioso oggetto di giudizio. I giudici di appello avrebbero omesso di considerare che nessuno dei collaboratori di giustizia ha riferito di conoscere l'[OSCURATO:PERSONA] e che addirittura il collaboratore GIUGNO ha riferito che il ricorrente era un bravo ragazzo di cui ignorava alcuna partecipazione al clan mafioso. La motivazione sarebbe, peraltro, illogica nella parte in cui giustifica tale dichiarazione del GIUGNO in considerazione del mancato coinvolgimento del collaboratore nell'attività di riorganizzazione della cosca da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello avrebbe erroneamente ignorato che i testi di polizia giudiziaria escussi non hanno riferito alcunché in ordine all'organizzazione e commissione di fatti illeciti da parte del ricorrente. La partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso sarebbe fondata esclusivamente su intercettazioni telefoniche generiche e non riscontrate, nonché sulle dichiarazioni dei fratelli LIONTI. La motivazione sarebbe, inoltre, assolutamente carente in quanto non specifica in alcun modo il ruolo dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'associazione, il contributo che esso avrebbe apportato e le modalità in cui si sia esplicato il vincolo associativo. 7. [OSCURATO:PERSONA] Luciano, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta carenza, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di tentata estorsione di cui al capo C) dell'imputazione. A giudizio del ricorrente le dichiarazioni delle persone offese, prive di alcun riscontro, sarebbero state poste a fondamento della decisione senza esser sottoposte al necessario ed approfondito vaglio critico. I giudici di appello non avrebbero confutato in alcun modo le doglianze addotte con i motivi di appello in ordine alla mancata realizzazione di condotte violente e minatorie da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] nonché in ordine alla mancanza di prova in ordine alla sua consapevolezza della natura estorsiva della vicenda. Secondo la difesa, tale consapevolezza sarebbe esclusa dal contenuto della conversazione intercettata il 5 dicembre 2013 (prog. 7031) da cui si evince inequivocabilmente che il ricorrente non era a conoscenza del contenuto del foglio consegnato ai LIONTI nonché dal comportamento tenuto dall'imputato dopo tale consegna ([OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alle telefonate dei LIONTI né si è dimostrato disponibile ad incontrarli). La motivazione sarebbe illogica e congetturale nella parte in cui desume la partecipazione all'estorsione dell'[OSCURATO:PERSONA] dal contenuto dell'intercettazione n. 11042 del 5 dicembre 2013 nel corso della quale il LIONTI [OSCURATO:PERSONA] accusa il ricorrente di aver partecipato all'incendio della sua autovettura, dichiarazione ancora una volta generica e priva di alcun riscontro. I giudici di appello hanno, infine, affermato che le dichiarazioni delle persone offese hanno trovato riscontro nella deposizione del teste SENTINA, affermazione a giudizio della difesa del tutto erronea in quanto il SENTINA non ha assistito al fatto ma si limitato a riportare quanto appreso dalle stesse persone offese. 8. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha escluso le attenuanti generiche solo in considerazione della gravità della condotta, senza tenere in considerazione gli elementi positivi valorizzati nell'atto di appello (incensuratezza, comportamento processuale fondato su una leale collaborazione). 9. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il sesto motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione, limitandosi a far formale riferimento agli indici contenuti nell'art.133 cod. pen., sarebbe apparente in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a negare la richiesta di applicazione del minimo edittale in modo da adeguare la pena al caso concreto con conseguente vizio di motivazione. 10. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il settimo motivo di impugnazione, lamenta, la violazione dell'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata. I giudici di appello si sarebbero limitati a fare rinvio alla sentenza di primo grado, senza tener conto che l'imputato non ha mai fatto alcun riferimento ad armi né in sua presenza si è mai parlato di armi. 11. Il ricorrente, con l'ottavo motivo di impugnazione, lamenta la violazione di legge e l'erroneo riconoscimento del risarcimento del danno. La Corte di merito, nonostante lo specifico motivo di appello, si è limitata a confermare le statuizioni civili senza nulla motivare in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere sussistente un danno in capo alla parte civile. 12. In data 14 novembre 2022 la difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi di ricorso. 13. Con il primo motivo aggiunto la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] avanza questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 6, D. Igs. n. 116/2017 nella parte in cui non prevede la immediata operatività del divieto di destinare i giudici onorari di pace a comporre i collegi qualora si proceda per i reati ex art. 407, comma 2, lettera a) cod. proc. pen., conseguente alla violazione degli artt. 2, 3, 24, 102, 106, 111 Cost. Secondo il ricorrente tale disposizione comporterebbe la violazione degli artt. 3, 16, 24 e 111 Cost. e dei principi fondamentali della Costituzione che regolano il giusto processo ed il principio di eguaglianza sostanziale il cui corollario è costituito dal fatto che tutti gli imputati devono esser giudicati da giudici dotati di uguale e adeguata competenza professionale. 14. Con il secondo motivo aggiunto la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Luciano lamenta la violazione degli artt. 234, 238-bis e 526, comma 1 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe fondato l'esistenza dell'ipotizzata associazione mafiosa e la partecipazione dell'imputato a tale consesso criminoso esclusivamente sulla sentenza emessa nei confronti di altri imputati per reato connesso e del compendio probatorio formatosi nel giudizio abbreviato con conseguente nullità della sentenza oggetto di ricorso. 15. Con il terzo motivo aggiunto la difesa lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione mafiosa contestata al capo A) di imputazione. La Corte di appello si sarebbe limitata a riportare pedissequamente i passaggi argomentativi della sentenza emessa nei confronti degli imputati separatamente giudicati, senza aggiungere alcun elemento da cui desumere la validità del percorso motivazionale seguito nella sentenza acquisita da altro giudizio, così venendo meno al proprio onere motivazionale. 16. Con il quarto motivo aggiunto la difesa lamenta violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla dimostrazione della partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alla organizzazione criminale di cui al capo A) di imputazione. La motivazione sarebbe fondata esclusivamente sulla ritenuta partecipazione del ricorrente alla tentata estorsione in danno dei fratelli LIONTI e su alcune intercettazioni telefoniche, riferite ad un brevissimo periodo temporale, inidonee a specificare il ruolo dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'associazione ed il contributo che esso avrebbe apportato e le modalità in cui egli sia legato dal vincolo associativo. I giudici di appello non avrebbero dimostrato l'esistenza di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'imputato avrebbe preso parte al fenomeno associativo. 17. Con il quinto motivo aggiunto la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Luciano lamenta, la violazione degli artt. 178, 192, 238 comma 2-bis cod. proc. pen. e motivazione apparente in ordine all'utilizzabilità delle indagini svolte nel giudizio abbreviato svoltosi nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BARBIERI. La Corte territoriale limitandosi ad un mero rinvio per relationem alla sentenza emessa dalla Suprema Corte nei confronti dei correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto sussistente l'associazione di stampo mafioso esclusivamente sulla scorta di esiti investigativi inutilizzabili nell'odierno giudizio - comunicazioni delle notizie di reato ed annotazioni di servizio- con conseguente violazione dell'art. 238, comma 2- bis, cod. proc. pen. 18. Con il sesto motivo aggiunto, la difesa lamenta la violazione degli artt. 416-bis e 59 cod. pen. ed omessa motivazione apparente in ordine all'effettiva consapevolezza dell'[OSCURATO:PERSONA] della disponibilità delle armi da parte dell'ipotizzato sodalizio di stampo mafioso. I giudici di merito non avrebbero indicato, elementi oggettivi o presunzioni che facciano emergere la consapevolezza in capo all'[OSCURATO:PERSONA] della disponibilità di armi da parte dell'ipotizzato sodalizio di stampo mafioso con conseguente assoluto difetto motivazionale. 19. Con il settimo motivo aggiunto la difesa lamenta la violazione degli artt. 110, 56 e 629 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di estorsione descritto al capo C) dell'imputazione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato estorsione nonostante la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] non sia mai stata animata dalla volontà e dalla consapevolezza di compiere un'azione estorsiva. 20. Con l'ottavo motivo aggiunto la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Luciano lamenta la violazione degli artt. 110, 56 e 629 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di estorsione descritto al capo C) dell'imputazione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrato l'elemento materiale del reato contestato nonostante la condotta dello stesso non sia mai stata contraddistinta da azioni minacciose e/o violente nei confronti delle odierne persone offese al fine di ottenere qualsivoglia utilità, come peraltro riferito dalle stesse persone offese. 21. Con il nono motivo aggiunto la difesa lamenta la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale avrebbe palesemente violato l'art. 597 cod. proc. pen. ed il principio generale del divieto della reformatio in peius, ritenendo in modo apodittico ed illogico che il primo giudice avrebbe determinato nel minimo la pena per il reato più grave di cui al capo A) ed applicato un modesto aumento sanzionatorio per la continuazione con il reato di tentata estorsione, escludendo di fatto alcun aumento per la aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen. pur senza farne esplicita menzione in motivazione. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 6 cod. pen., confermando con motivazione illogica la pena inflitta dal primo giudice, la Corte territoriale non avrebbe applicato la riduzione derivante dalla esclusione della predetta aggravante e, di conseguenza, avrebbe fissato una pena base superiore rispetto a quella determinata in primo grado con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto degli odierni ricorsi, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 1.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 1.2. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Le doglianze formulate dai ricorrenti sono in massima parte dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 2.1. Quanto alle censure difensive in ordine alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni valorizzate nelle sentenze di merito, è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516, da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata), ipotesi sicuramente non riscontrabili nel caso in esame. La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata). Nel caso di specie le censure addotte in ordine alla valenza probatoria delle intercettazioni hanno ad oggetto la mera contestazione dell'interpretazione offerta dai giudici di merito, che viene ritenuta illogica da parte dei ricorrenti e che, in ossequio del principio di diritto appena esposto, non può esser oggetto di scrutinio in sede di legittimità. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] intende, infine, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). 3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso degli imputati.4. Il primo motivo del ricorso proposto dal FICICCHIA ed il terzo motivo del ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto tematiche sovrapponibili, sono privi della necessaria specificità e dedotti per motivi non consentiti, invocando di fatto una mera rivalutazione del compendio probatorio. 4.1. Quanto alle critiche difensive sulla ritenuta inidoneità delle conversazioni intercettate a dimostrare la partecipazione del FICICCHIA e dell'[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso attivo a Niscemi, è sufficiente ricordare il già operato richiamo (par. 2.1) ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia di interpretazione delle conversazioni intercettate e dei limiti di sindacabilità delle stesse. 4.2. La Corte territoriale è pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali ed in particolare del contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia PITROLO Antonino e delle persone offese LIONTI Elvis ed [OSCURATO:PERSONA], fonti di prova che sono state ritenute idonee a dimostrare con certezza l'inserimento dei ricorrenti nella famiglia mafiosa gelese ed il loro attivo coinvolgimento nella commissione di reati fine quali la tentata estorsione nei An confronti dei LIONTI e la detezione di armi da sparo -da parte del solo FICICCHIA- (vedi pagg. da 59 a 70 della sentenza di primo grado, pagg. da 30 a 44 della sentenza di appello). Quale decisiva conferma della partecipazione dei ricorrenti all'associazione mafiosa, la Corte territoriale ha valorizzato, senza incorrere in alcun vizio logico, il coinvolgimento del FICICCHien e dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'episodio estorsivo in danno dei fratelli LIONTI, considerato, anche dal giudice di primo grado, manifestazione dell'attività di controllo del territorio svolta dai membri del clan mafioso attivo sul territorio di Niscemi. La valutazione finale della Corte territoriale circa l'esistenza di un durevole apporto di rafforzamento e di progressione nel conseguimento delle finalità dell'associazione criminosa da parte di entrambi i ricorrenti risulta immune da rilievi censori sul piano logico e da aporie di carattere giuridico con conseguente manifesta infondatezza del motivo. 4.3. La Corte territoriale ha implicitamente ritenuto che il mancato accertamento, nel separato giudizio, di un ruolo organizzativo da parte del [OSCURATO:PERSONA] non appare circostanza di per sé idonea ad escludere la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine alle condotte criminose descritte al capo A) dell'imputazione in considerazione del fatto che le prove utilizzabili per la decisione dimostrano inequivocabilmente la partecipazione del FICICCHIA e dell'[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di stampo mafioso oggetto di giudizio.4.4. I giudici di appello hanno confutato, con percorso argomentativo sintetico ma ineccepibile in punto di logica quanto affermato dalla difesa in ordine alla pregressa vicinanza del FICICCHIA alla Stidda, chiarendo che tale circostanza non è affatto incompatibile con la partecipazione del ricorrente al clan mafioso attivo a Niscemi, in considerazione della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di «arruolare sul campo nuove leve, se del caso sottraendole ad altri gruppi» (vedi pag. 32 della sentenza impugnata). 4.5. È destituita di fondamento l'affermazione difensiva secondo cui la mancata indicazione da parte dei collaboratori di giustizia dell'[OSCURATO:PERSONA] quale associato del clan attivo a Niscemi comporterebbe l'illogicità della motivazione con la quale i giudici di appello hanno condannato il ricorrente. La difesa non tiene conto del fatto che i collaboratori di giustizia e, in particolare, il GIUGNO Giancarlo non hanno partecipato al progetto di riorganizzazione della famiglia mafiosa intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA] con conseguente irrilevanza della lamentata circostanza logico-fattuale, come correttamente affermato dai giudici di appello. 4.6. La complessiva ricostruzione del materiale probatorio esposta in motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. I ricorrenti limitandosi ad affermare, in modo apodittico, la carenza della motivazione, non si sono confrontati con le argomentazioni della Corte di merito con conseguente aspecificità del motivo. 5. Il secondo motivo del ricorso proposto dal FICICCHIA ed il quarto motivo del ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto tematiche sovrapponibili, sono privi della necessaria specificità e dedotti per motivi non consentiti in quanto articolato esclusivamente in fatto. I ricorrenti lungi dal proporre un travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostengono in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale istruttorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. 5.1. La Corte territoriale ha correttamente qualificato come estorsive le condotte poste in essere dal FICICCHIA e dall'[OSCURATO:PERSONA], in considerazione dell'idoneità dei rispettivi comportamenti a coartare la volontà delle persone offese e costringerle a consegnare somme di denaro agli associati alla famiglia mafiosa di Niscemi, condotta peraltro caratterizzata dall'uso del metodo mafioso (vedi pagg. da 59 a 70 della sentenza di primo grado, pagg. da 30 a 32 della sentenza di appello). I ricorrenti si limitano a contestare la sussistenza del reato di estorsione in considerazione della mancata prospettazione di minacce dirette da parte del FICICCHIA e dell'[OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dai giudici di merito e con il concreto contenuto delle conversazioni intercettate da cui è possibile desumere la realizzazione della contestata fattispecie criminose. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che danno conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato tentato di cui all'art. 629 cod. pen. I giudici di merito hanno, in particolare, fatto buon uso del principio di diritto secondo cui l'idoneità e l'univocità degli atti posti in essere dall'estorsore devono esser valutate con giudizio prognostico ex ante con conseguente irrilevanza dei comportamenti tenuti dalla persona offesa una volta esauritasi la condotta minatoria. 5.2. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte dì Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 5.3. Con particolare riguardo alle critiche della difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] sull'interpretazione delle conversazioni captate, è sufficiente ricordare, per sottolinearne la manifesta infondatezza, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516), ipotesi sicuramente non riscontrabili nel caso oggetto di scrutinio in quanto l'interpretazione delle intercettazioni indicate in sentenza è priva di tali vizi decisivi. 5.4. La doglianza con la quale la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] lamenta la carenza di adeguata valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese LIONTI è generica ed aspecifica. Deve esser, in proposito, rimarcato che la versione dei fatti offerta dalle persone offese risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese delle persone offese né alcun interesse all'accusa da parte dei fratelli LIONTI. Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, del tutto assente nel caso di specie, anche in considerazione dell'assoluta genericità della doglianza difensiva. L'impostazione della motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01). Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delle deposizioni delle persone offese è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). 5.5. In conclusione, il giudizio di colpevolezza, espresso nella doppia decisione conforme, in ordine al reato di tentata estorsione aggravata, contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e s'appalesa esente da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi pertanto a rilievi in questa sede. 6. Il primo motivo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretto uso dell'art. 30, comma 6, D. Igs. n. 116/2017 nella parte in cui prevede che il divieto di destinare i giudici onorari di pace a comporre i collegi qualora si proceda per i reati ex art. 407, comma 2, lettera a) cod. proc. pen. non si applica ai procedimenti in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore del decreto. Di conseguenza l'eccepita violazione dell'art. 12 d.l.gs 116/2017 non è sussistente nel caso di specie in quanto l'azione penale era già stata esercitata in data anteriore al 30 giugno 2014 con conseguente destinazione del giudice onorario a comporre il collegio che ha deliberato la sentenza di primo grado antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. 7. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La sentenza impugnata non è stata, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, deliberata da un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha svolto l'attività istruttoria con conseguente insussistenza dell'eccepita nullità; in particolare -dalla lettura degli atti del procedimento- emerge ictP oculi che l'indicazione nell'intestazione della predetta sentenza di un diverso componente del collegio (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] anziché dott. [OSCURATO:PERSONA]) è frutto di un mero errore materiale in relazione al quale è già stata emessa ordinanza di correzione da parte della Corte territoriale in data 25 ottobre 2021. 8. Il quinto motivo addotto dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] è aspecifico. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, i giudici di appello nel motivare il rigetto della censura non hanno fatto esclusivo riferimento alla gravità del fatto, ma hanno fondato la loro decisione sulla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato, quindi, su motivazione adeguata ed esente da manifesta illogicità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod.pen. faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri eventualmente ravvisabili (vedi Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 9. Il sesto motivo addotto dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito in ordine alla congruità della modesta pena applicata a titolo di continuazione per il reato di tentata estorsione (vedi pag. 45 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie in cui la pena base individuata nel minimo edittale è stata aumentata di soli 6 mesi di reclusione, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); Ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. 9. Il settimo motivo addotto dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] è aspecifico poiché il ricorrente non si è confrontato con la motivazione elaborata dal giudice di primo grado (richiamata per relationem dalla Corte territoriale) e al contempo manifestamente infondato, non confrontandosi con la costante giurisprudenza di questa Corte, che merita continuità, secondo cui, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. Questa Corte ha, infatti, reiteratamente affermato che neppure l'ignoranza colpevole in ordine alla disponibilità di armi in capo all'associazione esclude la configurabilità dell'aggravante laddove, come nel caso di specie, la detenzione sia desumibile da indicatori concreti -quali risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti- di cui i giudici di merito hanno specificamente dato conto in motivazione (Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272403 - 01). Occorre aggiungere che, con specifico riguardo alle cosiddette «mafie storiche», la giurisprudenza ha ritenuto come la stabile dotazione di armi costituisca fatto notorio non ignorabile, proprio perché la stessa rappresenta un elemento caratterizzante tali particolari tipologie di associazioni criminali (vedi Sez. 1, n. 44704 del 5/15/2015, lana, Rv. 265254; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 - 01). I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei richiamati principi perché la famiglia di Niscemi costituisce un'articolazione territoriale dell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale, la notoria disponibilità di armi ha trovato puntuale conferma nel contenuto delle intercettazioni in atti dalle quali è emerso che il sodalizio era in possesso di armi (pagg. 44 e 45 della sentenza di appello). La motivazione inerente all'aggravante dell'associazione armata è priva, quindi, di vizi logici e coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte da questa Corte e con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 10. L'ottavo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la mancata motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alle statuizioni civili, è reiterativo di un motivo di appello del tutto generico e manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, pur investito di tale doglianza, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che, con l'atto di appello, il ricorrente si era limitato a sostenere che «Il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere alcun diritto al risarcimento del danno alle costituite parti civili [...] l'odierno imputato non ha tentato di commettere alcuna estorsione, ragion per cui non è dovuto alcun risarcimento alle costituite parti civili» (vedi pag. 28 dell'atto di appello) a fronte di una sentenza di primo grado adeguata ed ineccepibile in punto di logica in ordine alla commissione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] del delitto di tentata estorsione in danno dei fratelli LIONTI ed ai conseguenti danni morali e materiali arrecati alle costituite parti civili (vedi pag. 72 della sentenza di primo grado).La doglianza del ricorrente, facendo esclusivo riferimento alla ritenuta insussistenza del reato di tentata estorsione, si limitava ad ignorare la ricostruzione logico-fattuale adottata dal giudice di primo grado, contro l'evidenza della sua correttezza con conseguente manifesta genericità ed infondatezza del motivo di appello. Deve ribadirsi, in proposito, il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello manifestamente infondato, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato in ordine alla questione oggetto della prima impugnazione (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 7285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Susu, non massimata). La genericità dell'impugnazione, ritenuta rilevante anche in sede di appello dalle Sezioni Unite di questa Corte, sussiste quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto posti a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, Sent. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822-01). In altri termini, la piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice d'appello viene in rilievo solo se e nei limiti in cui sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò può avvenire solo a seguito di un'impugnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale. Di conseguenza, il motivo di appello può ritenersi generico quando, come nel caso di specie, contenga un mero richiamo a principi o considerazioni disancorati alla situazione concreta ovvero quando l'appellante abbia omesso di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373 - 01). 11. L'inammissibilità di tutti i motivi del ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta l'originaria inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 14 novembre 2022. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, anche qualora vengano eccepite nullità assolute della sentenza, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 - 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata). 12. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili FAI Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e Antiusura, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. I ricorrenti, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, devono essere, altresì, condannati al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e cond