CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2022
Cassazione n. 12756/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controRizzo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 838/2022 depositatail 21/07/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 5645/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 12756/2026Data pubblicazione 05/05/2026considerato che:è irrilevante dare conto dell’oggetto della controversia, dello sviluppo delprocesso e delle ragioni dell’impugnazione per Cassazione;infatti, con atto depositato in data 28 aprile 2026, la parte ricorrente haformulato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.;la rinuncia presenta i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., sicchépuò pronunciarsi l’estinzione del giudizio;può omettersi di provvedere sulle spese stante l’indefensio della parteintimata;il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;p. q. m.la Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 28 aprile 2026.Il Presidente