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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 12756/2026

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o all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controRizzo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 838/2022 depositatail 21/07/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 5645/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 12756/2026Data pubblicazione 05/05/2026considerato che:è irrilevante dare conto dell’oggetto della controversia, dello sviluppo delprocesso e delle ragioni dell’impugnazione per Cassazione;infatti, con atto depositato in data 28 aprile 2026, la parte ricorrente haformulato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.;la rinuncia presenta i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., sicchépuò pronunciarsi l’estinzione del giudizio;può omettersi di provvedere sulle spese stante l’indefensio della parteintimata;il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;p. q. m.la Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controRizzo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 838/2022 depositatail 21/07/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 5645/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 12756/2026Data pubblicazione 05/05/2026considerato che:è irrilevante dare conto dell’oggetto della controversia, dello sviluppo delprocesso e delle ragioni dell’impugnazione per Cassazione;infatti, con atto depositato in data 28 aprile 2026, la parte ricorrente haformulato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.;la rinuncia presenta i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., sicchépuò pronunciarsi l’estinzione del giudizio;può omettersi di provvedere sulle spese stante l’indefensio della parteintimata;il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;p. q. m.la Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 28 aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12756/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris