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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35139/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; d [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 13 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo in data 1 dicembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si invoca l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, è fondato, in quanto è versata in atti la rimessione della querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 13 ottobre 2022 e la rituale accettazione da parte dell'imputato nella stessa data; Considerato che, come questa Corte ha autorevolmente chiarito, la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281326); Ritenuto che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna del querelato alle spese ex art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; d [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 13 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo in data 1 dicembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si invoca l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, è fondato, in quanto è versata in atti la rimessione della querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 13 ottobre 2022 e la rituale accettazione da parte dell'imputato nella stessa data; Considerato che, come questa Corte ha autorevolmente chiarito, la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281326); Ritenuto che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna del querelato alle spese ex art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35139/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris