CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 luglio 2021
Cassazione n. 37310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2965/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso cui è domiciliata nel suo studio di Roma, [OSCURATO:PERSONA] 109; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 613/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 26.7.2021, NRG 653/2020; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bologna, accogliendo il gravame del Comune di Cesena, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per reiterazione abusiva di contratti a termine, in superamento del limite dei 36 mesi, proposta da [OSCURATO:PERSONA]; 2. secondo la Corte del merito era decisivo, in senso contrario alla pretesa azionata, il fatto che alla ricorrente fosse stata offerta la stabilizzazione,seppure presso il Ministero dell’Istruzione 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Comune; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. il Comune ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il collegio ritiene che, stante il rilievo nomofilattico, non ricorrano i presupposti per la decisione presso la sesta sezione; P.Q.M. La Corte dispone la rimessione alla pubblica udienza della Sezione Quarta civile (area pubblico impiego) della Corte. Così deciso ne