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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29554/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

19573) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 10 gennaio 2025 dalla Corte d'appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MariaElena Gamberini, che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e perl'inammissibilità degli altri ricorsi;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ospedaliera universitaria [OSCURATO:PERSONA] G.Martino, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto dei ricorsi;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e EnricoCalbo in ordine ai reati di falso ascritti ai capi d) e g) perché estinti perprescrizione; ha rideterminato la pena per i residui reati di falso ascritti ai capi m)e p) in anni uno e mesi 10 di reclusione, con il beneficio della sospensionecondizionale; ha revocato la pena accessoria applicata e condannato gli imputatialla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.Gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione in relazione aisoli reati di cui ai capi m) e p) per cui ne è stata confermata la condanna.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata, in via principale, perché il fatto non sussiste o per nonaverlo commesso, e, in via subordinata, per prescrizione, alla data del 9 novembre2021 (data in cui è stata contestata l’aggravante oggetto di uno dei motivi diricorso) o successivamente.

Deducono, a tal fine, cinque motivi, di seguitoriassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo, terzo e quarto motivo, che, in quanto logicamenteconnessi, possono essere esposti congiuntamente, deducono vizi di violazione dilegge e di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, confermato dallaCorte di appello senza alcuna considerazione dei rilievi critici formulati dairicorrenti con l’atto di appello in ordine ai seguenti profili: i) la congruità degliinterventi eseguiti, in quanto le patologie risultanti dalle cartelle clinicherientravano nelle prestazioni comprese nei L.E.A., come attestato dai dueprofessionisti strutturati interni designati dalla parte civile (prof. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]); ii) il fatto che tutti i soggetti apicali dell’aziendaospedaliera fossero a conoscenza degli interventi eseguiti presso il reparto diendocrinologica; iii) il fatto che l’importo economico regionale relativo a taliinterventi venisse incassato solo dall’[OSCURATO:PERSONA]; iv) quanto alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], si rileva, inoltre, che allo stesso è stata attribuita unaresponsabilità fondata sul criterio “non poteva non sapere” in quanto costui,essendo stato nominato quale responsabile dell’unità complessa, non ha visitatole pazienti, né firmato le relative cartelle cliniche, redatto dimissioniospedaliere o operato modifiche alle codificazioni D.R.G.; v) quanto a EnricoCalbo, si rileva che lo stesso, essendo uno specializzando affidato alla supervisionedel prof. [OSCURATO:PERSONA], non aveva autonomia decisionale nella gestione delle pazienti enella redazione delle cartelle né allo stesso può riconoscersi la qualificapubblicistica.2.2.

Con il secondo motivo si deducono vizi di violazione di legge sostanzialee processuale in relazione alla illegittima contestazione della circostanzaaggravante della natura fidefacente dell’atto, in quanto effettuata all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando ormai era maturata la prescrizione (in contrasto con ilprincipio di diritto affermato dalle Sezioni Unite) e senza, peraltro, provvedere allanotifica del verbale a [OSCURATO:PERSONA], assente.

In particolare, quanto alla giàmaturata prescrizione, si censura il calcolo del periodo di sospensione indicatodalla Corte di appello in 498 giorni, in quanto, in realtà, detto periodo, sulla basedella nota allegata al ricorso, va rideterminato in 336 giorni cosicché laprescrizione per i capi m) e p) era maturata, rispettivamente, il 14/9/21 e il24/9/21.2.3.

Con il quinto motivo si eccepisce la violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza in relazione alla individuazione del profittodei reati nell’accrescimento dell’immagine professionale e non nel profittoeconomico, come inizialmente contestato.3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata in relazione ai capi m) e p) perché il fatto non sussiste o pernon averlo commesso, ovvero, in subordine, per estinzione perprescrizione.

Deduce, a tal fine, quattro motivi, di seguito riassunti nei terministrettamente necessari per la motivazione.3.1.

Con il primo, il secondo e il terzo motivo, che, in quanto logicamenteconnessi, possono essere esposti congiuntamente, censura, anche sotto il profilodel vizio di motivazione, la legittimità della contestazione suppletiva dellacircostanza aggravante della natura fidefacente dell’atto e l’omessa dichiarazionedella prescrizione maturata anteriormente alla data del 9/11/2021 (si richiamaSez.

U., n. 49935 del 2023), tenuto conto del periodo di sospensione pari a 328giorni.3.2.

Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazionein relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo m), stante lacorrettezza della diagnosi annotata nella S.D.O. (in cui risultano sia una diagnosiprincipale di mastite non suppurativa, che una secondaria), e tenuto conto dellaprocedura chirurgica eseguita, descritta nel corpo del motivo.4.

Il Procuratore Generale ha depositato una memoria in cui, nel concludereper il rigetto dei ricorsi, ha osservato quanto segue: i) nel computo dei giorni disospensione del termine di prescrizione, i ricorrenti, rispetto al puntuale esameoperato dalla sentenza di primo grado, non hanno tenuto conto della cd.sospensione Covid, relativa al rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pari a 64 giorni)e di quella, su richiesta delle parti, dal 16.07.2020 al 19.11.2020, pari a 123 giorni,cosicché, i reati di cui ai capi m) e p) non erano ancora prescritti alla data del9.11.2021; ii) la censura della nullità derivante dall’omessa notifica dellacontestazione suppletiva all’imputato [OSCURATO:PERSONA], assente all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], appare, infine, inammissibile, in quanto, trattandosi di una nullità aregime intermedio (si richiama, ex plurimis, Sez. 6, n. 10106 del 26/02/2026, Rv.289648 – 02), l’eccezione dedotta deve considerarsi intempestiva giacché nonrisulta essere stata sollevata né all’udienza successiva alla contestazione o,comunque, prima della sentenza di primo grado, né in sede di appello; iii) il primomotivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] apparemanifestamente infondato e non si confronta criticamente la sentenzaimpugnata, la quale, tra l’altro, ha evidenziato come la stessa Commissioned’indagine interna al nosocomio avesse disatteso le valutazioni dei due esperti, edha richiamato le conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero i quali hannoescluso che le patologie riscontrate alle pazienti rientrassero in alcuna delle ipotesirichiedenti prestazioni comprese nei L.E.A., essendo riconducibili ad interventi dichirurgia estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazionicongenite; iv) quanto al terzo motivo di ricorso, relativo alla dedotta responsabilitàdi posizione di [OSCURATO:PERSONA], dalle motivazioni delle sentenze di merito risulta chedue delle pazienti sentite hanno fatto espresso riferimento al diretto intervento diLetterio [OSCURATO:PERSONA], così confermando la consapevolezza del primario in ordineall'illecito sistema assunto nei confronti delle due pazienti.

Risulta, inoltre, chesull’imputato gravava il compito di programmazione e controllo sugli interventi dasvolgersi all'interno del reparto con relativa trasmissione del programmaoperatorio alla direzione sanitaria, nonché l’obbligo giuridico della verifica dellecartelle di dimissioni; v) la qualifica pubblicistica di [OSCURATO:PERSONA] è statalegittimamente affermata; vi) il quinto motivo del ricorso proposto dagli imputatiCalbo è manifestamente infondato, risultando del tutto estraneo al capod’imputazione ed alla condanna per il reato di falso il movente del delitto,valorizzato nella sentenza impugnata ai soli evidenti fini della denotazione dellapersonalità del prevenuto; vii) il residuo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èorientato ad una inammissibile rivisitazione in fatto del ragionamento probatorio.5. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria di replica,insistendo sulla maturata prescrizione dei due reati.6.

All’odierna udienza, su richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA], nullaopponendo il Procuratore Generale, è stata acquisita la documentazione cui hafatto riferimento nel corso della discussione orale consistente nel verbale diudienza del 16/7/2020 con i documenti acquisiti in quella Sede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il presente procedimento ha inizio con la contestazione agli imputati diplurimi reati di falso ideologico, truffa in danno del [OSCURATO:PERSONA] edell’[OSCURATO:PERSONA] G. Martino di Messina e peculato, commessisecondo un medesimo schema operativo: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttoredel reparto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di vicedirettore delmedesimo reparto e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di specializzando presso quelreparto, attestavano falsamente nelle cartelle cliniche delle pazienti, e nellecorrelate schede di dimissioni ospedaliera, la sussistenza dei requisiti legittimantiil rimborso dei ricoveri per le prestazioni effettuate, per poi procedere adinterventi per apparenti finalità terapeutiche che mascheravano, in realtà,interventi per finalità estetiche, non eseguibili in regime pubblicistico.Con la sentenza di primo grado sono state dichiarate estinte per intervenutaprescrizione tutte le condotte di truffa e peculato, nonché la maggior parte dellecondotte di falso.

Gli imputati sono stati dichiarati responsabili dei soli reati difalso ideologico ascritti ai capi d), g), m) e p).La sentenza impugnata, infine, ha dichiarato l’estinzione per prescrizionedei capi d) e g), confermando la responsabilità per i capi m) e p) cui si riferisconoi motivi di ricorso.2.

Fatta questa necessaria premessa sull’iter processuale, ragioni di ordinelogico impongono di esaminare preliminarmente la questione relativa allaillegittimità della contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 476,comma secondo, cod. pen., dedotta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con ilsecondo motivo e da [OSCURATO:PERSONA] con i primi tre motivi.La questione dedotta è manifestamente infondata in quanto alla datadell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non erano ancora maturati i termini di prescrizione deidue reati.

Ciò in considerazione dei periodi di sospensione disposti sino a quelladata, periodi non interamente considerati dai ricorrenti e risultanti dallaricostruzione dell’iter processuale di primo grado alle pagine 15 e 16 della sentenzadi primo grado.

I ricorrenti, infatti, omettono di considerare il periodo disospensione, pari a 64 giorni, correlato all’emergenza pandemica (cfr. Sez.

U, n.5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 03), cui devonoaggiungersi tutte le altre sospensioni disposte: a) per impedimento dei difensori(nella misura consentita dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.); b) surichiesta delle parti o per adesione all’astensione collettiva proclamatadall’associazione di categoria (in misura pari all’intera durata del rinvio).Omettono, inoltre, di considerare che tali sospensioni, anche se disposte suimpedimento del difensore di uno degli imputati, si estendono a tutti i coimputatidel medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessial differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbianosollecitato l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n.50303 del 20/07/2018, Rv. 274000).Ritiene, inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] che, con riferimento alla sospensione dellaprescrizione disposta all’udienza del 16 luglio 2020, cui ha fatto riferimento ilProcuratore Generale nella memoria, sospensione specificamente contestata daldifensore di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della discussione orale, pur non tenendosi conto delrinvio disposto in tale udienza, alla data del 9/11/2021, erano stati legittimamentedisposti 399 giorni di sospensione, cosicché deve escludersi che, a quella data,fosse già maturata la prescrizione dei reati di cui ai capi m) e p).Sulla base di tali considerazioni, deve, dunque, affermarsi che lacontestazione della circostanza aggravante è stata legittimamente effettuata,cosicché, ai fini della prescrizione dei reati ascritti, deve considerarsi il più lungotermine conseguente alla natura ad effetto speciale dell’aggravante in questione.3.

È, inoltre, tardiva, in quanto dedotta per la prima volta con il ricorso percassazione, l’eccezione di nullità, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], nel corpo del secondomotivo di ricorso.Osserva preliminarmente il [OSCURATO:PERSONA] che l’imputato si è limitato a dedurrel’omessa notifica del verbale di udienza contenente la contestazione suppletiva,senza, tuttavia, lamentarsi dell’impossibilità di esercizio dei diritti riconosciutidall’art. 519 cod. proc. pen., nel testo vigente all’epoca dei fatti.Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio di diritto secondo ilquale l'omessa notifica all'imputato non presente in aula del verbale di udienzacontenente la contestazione di un'aggravante, ex art. 520 cod. proc. pen.,determina una nullità a regime intermedio, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 180cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, non incidendo sulla"vocatio in iudicium", ma comportando, comunque, una lesione del diritto di difesa(Sez. 6, n. 10106 del 26/02/2026, Battaini, Rv. 289648 – 02).Si è, infatti, condivisibilmente affermato che in base al combinato dispostodegli artt.178, lett.c) e 179 cod. proc. pen., è solo l'omessa citazione dell'imputatoche determina una nullità assoluta e insanabile, posto che in tal caso viene menola stessa vocatio in iudicium; ne consegue che, stante il principio di tassatività chedisciplina le nullità processuali, non può ricomprendersi nella nozione di "omessacitazione" anche un atto strutturalmente diverso, qual è la notifica del verbale diudienza contenente la nuova contestazione.

Mentre, infatti, la notifica dell'atto dicitazione tutela la partecipazione dell'imputato al suo procedimento, cosicché lasua omissione è assistita da una tutela rafforzata mediante la previsione dellanullità assoluta nel caso di omessa citazione (così, Sez. 6, n. 10106 del 2026, cit.),la notifica del verbale di udienza contenente una contestazione suppletiva èpreordinata ad assicurare il contraddittorio tra le parti ed il pieno esercizio deldiritto di difesa (si veda, al riguardo, Sez.5, n. 10196 del 31/1/2013, Mannino, Rv.254658), la cui violazione deve essere eccepita dalla parte interessata nei terminiindicati dall’art. 180 cod. proc. pen.3.1. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole della presenta di una diversa interpretazioneaffermata da Sez. 6, n. 30187 del 09/07/2025, Bouzid, Rv. 288629, secondo laquale la modifica dell'imputazione avvenuta in udienza, non accompagnata dallanotifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato assente ai sensidell'art. 520 cod. proc. pen., nella formulazione previgente al d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, sulla scorta della rinunzia espressa nella medesima udienza daldifensore di fiducia domiciliatario, dà luogo ad una nullità insanabile dellasuccessiva sentenza per violazione delle prerogative difensive personalidell'imputato.Siffatta soluzione omette, tuttavia, di considerare la finalità della notificadel verbale, richiesta dall’art. 520 cod. proc. pen., rispetto alla notifica dellavocatio in iudicium e il principio di tassatività della nullità, prevedendo l’art. 179cod. proc. pen. la nullità assoluta solo per «l’omessa citazione dell’imputato», allaquale, come detto, non è assimilabile la omessa notifica del verbale contenente lanuova contestazione.4.

Venendo alle censure sul giudizio di responsabilità, sono inammissibili iprimi tre motivi di ricorso dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quantocostituiti da censure di merito, confutative, generiche e meramente reiterativedelle medesime doglianze formulate in appello, esaminate e rigettate dalla Corteterritoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si vedano, al riguardo,le pagine da 26 a 35).I ricorrenti insistono nel sostenere la congruità degli interventi eseguiti e laveridicità delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione ospedaliera cui siriferiscono i capi m) e p), omettendo ogni confronto critico con la sentenzaimpugnata che, con argomentazioni saldamente ancorate alle risultanze istruttorie(in particolare, come sottolineato anche dal Procuratore Generale, la circostanzache il parere dei due esperti, su cui insistono i ricorrenti, è stato disatteso dallaCommissione di indagine interna, nonché le conclusioni dei consulenti del Pubblicoministero), ha confermato, con certezza, la loro falsità, richiamando,correttamente, la giurisprudenza di questa Corte che qualifica la scheda didimissione ospedaliera come atto pubblico coerente con il suo inserimento incartella clinica oltre che con la sua valenza non meramente ricognitiva, ma didel 22/6/2013, Rv. 257124), nonché funzionale alla corretta applicazione deiD.R.G. ("[OSCURATO:PERSONA]"), termine con il quale si indica una categoria dipazienti ospedalieri definita per caratteristiche cliniche analoghe, che richiedonoper il loro trattamento quantità omogenee di risorse ospedaliere (Sez.

F, n. 41824del 02/09/2008, Regolo, Rv. 242103).Parimenti immune da vizi è l’affermazione di responsabilità di LetterioCalbo, una responsabilità non di posizione, come sostiene il ricorrente, macorrelata specificamente, alla luce di quanto dichiarato in dibattimento dai prof.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla ricostruzione dei suoi compiti, in particolare quellorelativo alla redazione della scheda di dimissione.

A ciò va aggiunto, trattandosi didoppia conforme, il contenuto della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] (riportata allepagine 32 e 33 della sentenza di primo grado), da cui risulta che la donna fuvisitata il giorno dopo l’intervento chirurgico di rimozione e sostituzione delleprotesi mammarie, proprio da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA], nonché lacircostanza, riportata a pagina 61 della sentenza, che le protesi, acquistate al difuori del canale ufficiale, venivano recapitate all’indirizzo di casa di [OSCURATO:PERSONA].5.

Anche la censura sulla qualifica pubblicistica di [OSCURATO:PERSONA] non superail vaglio di ammissibilità in quanto formulata in termini generici e meramenteassertivi.Va, al riguardo, ribadito il principio di diritto, richiamato ed applicato dallasentenza impugnata, secondo il quale, il medico specializzando riveste la qualitàdi pubblico ufficiale ed ha, per conseguenza, natura di atto pubblico il cosiddettofoglio di obiettività facente parte della cartella clinica, da questi compilato,considerato che egli gode di un'autonomia vincolata nell'esercizio delle attivitàteoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici, svolgendola sua attività sotto la guida e le direttive di un tutore, sicché l'atto medico da essocompiuto e il documento amministrativo che lo attesta devono considerarsi comeil portato di una partecipazione congiunta del medico in formazione e del "tutor",che attribuisce al documento il carattere dell'atto pubblico (Sez. 5, n. 16857 del10/01/2011, Tognon, Rv. 250160).Il medico specializzando, infatti, oltre ad essere in possesso di una laureain medicina e chirurgia e della relativa abilitazione, pur operando durante il corsodi specializzazione sotto la vigilanza di un medico professionista nella specialitàoggetto del corso, va considerato alla stessa stregua, con i medesimi obblighi eresponsabilità gravanti sul professionista.Va, inoltre, considerato che il medico specializzando è vincolato da unrapporto contrattuale stipulato con la struttura universitaria sede della scuola dispecializzazione.

Si tratta del “contratto di formazione medica specialistica”disciplinato dall’art. 37 d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 (Attuazione della direttiva93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimentodei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE).Ai sensi dell’art. 37, comma 3, tale contratto è stipulato con l'università,ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hannosede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativadella scuola di specializzazione.Ciò in funzione degli impegni assunti dal medico specializzando, cheassistenziale, implicante, come emerge dall’art. 38, comma 3, la partecipazioneguidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale èassegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compitiassistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttivericevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabilidelle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.Proprio in ragione della natura del rapporto contrattuale con la strutturauniversitaria e delle mansioni assunte, al medico specializzando va attribuita lamedesima qualifica pubblicistica del medico professionista operante all’internodella medesima struttura pubblica.6.

Il quinto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile in quanto, come correttamente dedotto dal Procuratore Generale, ècompletamente eccentrico rispetto alla natura del reato ascritto, dalla quale esulaogni profilo attenente al profitto.7.

È, infine, inammissibile il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quanto, in disparte l’irrilevanza in questa Sede dei particolari delle tecnichechirurgiche, è costituito da mere censure di merito di contenuto confutativo.8.

All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali.

Inoltre, i ricorrenti vanno condannati alpagamento della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delleammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.186 del 2000).Gli imputati vanno, infine, condannati alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] G. Martino, che si liquidano nella misuraindicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] G. Martino che liquida in complessivi euro 4.500.00, oltre accessori dilegge.Così deciso l’8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19573) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 10 gennaio 2025 dalla Corte d'appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MariaElena Gamberini, che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e perl'inammissibilità degli altri ricorsi;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ospedaliera universitaria [OSCURATO:PERSONA] G.Martino, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto dei ricorsi;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e EnricoCalbo in ordine ai reati di falso ascritti ai capi d) e g) perché estinti perprescrizione; ha rideterminato la pena per i residui reati di falso ascritti ai capi m)e p) in anni uno e mesi 10 di reclusione, con il beneficio della sospensionecondizionale; ha revocato la pena accessoria applicata e condannato gli imputatialla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.Gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione in relazione aisoli reati di cui ai capi m) e p) per cui ne è stata confermata la condanna.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata, in via principale, perché il fatto non sussiste o per nonaverlo commesso, e, in via subordinata, per prescrizione, alla data del 9 novembre2021 (data in cui è stata contestata l’aggravante oggetto di uno dei motivi diricorso) o successivamente. Deducono, a tal fine, cinque motivi, di seguitoriassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo, terzo e quarto motivo, che, in quanto logicamenteconnessi, possono essere esposti congiuntamente, deducono vizi di violazione dilegge e di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, confermato dallaCorte di appello senza alcuna considerazione dei rilievi critici formulati dairicorrenti con l’atto di appello in ordine ai seguenti profili: i) la congruità degliinterventi eseguiti, in quanto le patologie risultanti dalle cartelle clinicherientravano nelle prestazioni comprese nei L.E.A., come attestato dai dueprofessionisti strutturati interni designati dalla parte civile (prof. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]); ii) il fatto che tutti i soggetti apicali dell’aziendaospedaliera fossero a conoscenza degli interventi eseguiti presso il reparto diendocrinologica; iii) il fatto che l’importo economico regionale relativo a taliinterventi venisse incassato solo dall’[OSCURATO:PERSONA]; iv) quanto alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], si rileva, inoltre, che allo stesso è stata attribuita unaresponsabilità fondata sul criterio “non poteva non sapere” in quanto costui,essendo stato nominato quale responsabile dell’unità complessa, non ha visitatole pazienti, né firmato le relative cartelle cliniche, redatto dimissioniospedaliere o operato modifiche alle codificazioni D.R.G.; v) quanto a EnricoCalbo, si rileva che lo stesso, essendo uno specializzando affidato alla supervisionedel prof. [OSCURATO:PERSONA], non aveva autonomia decisionale nella gestione delle pazienti enella redazione delle cartelle né allo stesso può riconoscersi la qualificapubblicistica.2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di violazione di legge sostanzialee processuale in relazione alla illegittima contestazione della circostanzaaggravante della natura fidefacente dell’atto, in quanto effettuata all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando ormai era maturata la prescrizione (in contrasto con ilprincipio di diritto affermato dalle Sezioni Unite) e senza, peraltro, provvedere allanotifica del verbale a [OSCURATO:PERSONA], assente. In particolare, quanto alla giàmaturata prescrizione, si censura il calcolo del periodo di sospensione indicatodalla Corte di appello in 498 giorni, in quanto, in realtà, detto periodo, sulla basedella nota allegata al ricorso, va rideterminato in 336 giorni cosicché laprescrizione per i capi m) e p) era maturata, rispettivamente, il 14/9/21 e il24/9/21.2.3. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza in relazione alla individuazione del profittodei reati nell’accrescimento dell’immagine professionale e non nel profittoeconomico, come inizialmente contestato.3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata in relazione ai capi m) e p) perché il fatto non sussiste o pernon averlo commesso, ovvero, in subordine, per estinzione perprescrizione. Deduce, a tal fine, quattro motivi, di seguito riassunti nei terministrettamente necessari per la motivazione.3.1. Con il primo, il secondo e il terzo motivo, che, in quanto logicamenteconnessi, possono essere esposti congiuntamente, censura, anche sotto il profilodel vizio di motivazione, la legittimità della contestazione suppletiva dellacircostanza aggravante della natura fidefacente dell’atto e l’omessa dichiarazionedella prescrizione maturata anteriormente alla data del 9/11/2021 (si richiamaSez. U., n. 49935 del 2023), tenuto conto del periodo di sospensione pari a 328giorni.3.2. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazionein relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo m), stante lacorrettezza della diagnosi annotata nella S.D.O. (in cui risultano sia una diagnosiprincipale di mastite non suppurativa, che una secondaria), e tenuto conto dellaprocedura chirurgica eseguita, descritta nel corpo del motivo.4. Il Procuratore Generale ha depositato una memoria in cui, nel concludereper il rigetto dei ricorsi, ha osservato quanto segue: i) nel computo dei giorni disospensione del termine di prescrizione, i ricorrenti, rispetto al puntuale esameoperato dalla sentenza di primo grado, non hanno tenuto conto della cd.sospensione Covid, relativa al rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pari a 64 giorni)e di quella, su richiesta delle parti, dal 16.07.2020 al 19.11.2020, pari a 123 giorni,cosicché, i reati di cui ai capi m) e p) non erano ancora prescritti alla data del9.11.2021; ii) la censura della nullità derivante dall’omessa notifica dellacontestazione suppletiva all’imputato [OSCURATO:PERSONA], assente all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], appare, infine, inammissibile, in quanto, trattandosi di una nullità aregime intermedio (si richiama, ex plurimis, Sez. 6, n. 10106 del 26/02/2026, Rv.289648 – 02), l’eccezione dedotta deve considerarsi intempestiva giacché nonrisulta essere stata sollevata né all’udienza successiva alla contestazione o,comunque, prima della sentenza di primo grado, né in sede di appello; iii) il primomotivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] apparemanifestamente infondato e non si confronta criticamente la sentenzaimpugnata, la quale, tra l’altro, ha evidenziato come la stessa Commissioned’indagine interna al nosocomio avesse disatteso le valutazioni dei due esperti, edha richiamato le conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero i quali hannoescluso che le patologie riscontrate alle pazienti rientrassero in alcuna delle ipotesirichiedenti prestazioni comprese nei L.E.A., essendo riconducibili ad interventi dichirurgia estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazionicongenite; iv) quanto al terzo motivo di ricorso, relativo alla dedotta responsabilitàdi posizione di [OSCURATO:PERSONA], dalle motivazioni delle sentenze di merito risulta chedue delle pazienti sentite hanno fatto espresso riferimento al diretto intervento diLetterio [OSCURATO:PERSONA], così confermando la consapevolezza del primario in ordineall'illecito sistema assunto nei confronti delle due pazienti. Risulta, inoltre, chesull’imputato gravava il compito di programmazione e controllo sugli interventi dasvolgersi all'interno del reparto con relativa trasmissione del programmaoperatorio alla direzione sanitaria, nonché l’obbligo giuridico della verifica dellecartelle di dimissioni; v) la qualifica pubblicistica di [OSCURATO:PERSONA] è statalegittimamente affermata; vi) il quinto motivo del ricorso proposto dagli imputatiCalbo è manifestamente infondato, risultando del tutto estraneo al capod’imputazione ed alla condanna per il reato di falso il movente del delitto,valorizzato nella sentenza impugnata ai soli evidenti fini della denotazione dellapersonalità del prevenuto; vii) il residuo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èorientato ad una inammissibile rivisitazione in fatto del ragionamento probatorio.5. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria di replica,insistendo sulla maturata prescrizione dei due reati.6. All’odierna udienza, su richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA], nullaopponendo il Procuratore Generale, è stata acquisita la documentazione cui hafatto riferimento nel corso della discussione orale consistente nel verbale diudienza del 16/7/2020 con i documenti acquisiti in quella Sede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il presente procedimento ha inizio con la contestazione agli imputati diplurimi reati di falso ideologico, truffa in danno del [OSCURATO:PERSONA] edell’[OSCURATO:PERSONA] G. Martino di Messina e peculato, commessisecondo un medesimo schema operativo: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttoredel reparto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di vicedirettore delmedesimo reparto e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di specializzando presso quelreparto, attestavano falsamente nelle cartelle cliniche delle pazienti, e nellecorrelate schede di dimissioni ospedaliera, la sussistenza dei requisiti legittimantiil rimborso dei ricoveri per le prestazioni effettuate, per poi procedere adinterventi per apparenti finalità terapeutiche che mascheravano, in realtà,interventi per finalità estetiche, non eseguibili in regime pubblicistico.Con la sentenza di primo grado sono state dichiarate estinte per intervenutaprescrizione tutte le condotte di truffa e peculato, nonché la maggior parte dellecondotte di falso. Gli imputati sono stati dichiarati responsabili dei soli reati difalso ideologico ascritti ai capi d), g), m) e p).La sentenza impugnata, infine, ha dichiarato l’estinzione per prescrizionedei capi d) e g), confermando la responsabilità per i capi m) e p) cui si riferisconoi motivi di ricorso.2. Fatta questa necessaria premessa sull’iter processuale, ragioni di ordinelogico impongono di esaminare preliminarmente la questione relativa allaillegittimità della contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 476,comma secondo, cod. pen., dedotta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con ilsecondo motivo e da [OSCURATO:PERSONA] con i primi tre motivi.La questione dedotta è manifestamente infondata in quanto alla datadell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non erano ancora maturati i termini di prescrizione deidue reati. Ciò in considerazione dei periodi di sospensione disposti sino a quelladata, periodi non interamente considerati dai ricorrenti e risultanti dallaricostruzione dell’iter processuale di primo grado alle pagine 15 e 16 della sentenzadi primo grado. I ricorrenti, infatti, omettono di considerare il periodo disospensione, pari a 64 giorni, correlato all’emergenza pandemica (cfr. Sez. U, n.5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 03), cui devonoaggiungersi tutte le altre sospensioni disposte: a) per impedimento dei difensori(nella misura consentita dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.); b) surichiesta delle parti o per adesione all’astensione collettiva proclamatadall’associazione di categoria (in misura pari all’intera durata del rinvio).Omettono, inoltre, di considerare che tali sospensioni, anche se disposte suimpedimento del difensore di uno degli imputati, si estendono a tutti i coimputatidel medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessial differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbianosollecitato l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n.50303 del 20/07/2018, Rv. 274000).Ritiene, inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] che, con riferimento alla sospensione dellaprescrizione disposta all’udienza del 16 luglio 2020, cui ha fatto riferimento ilProcuratore Generale nella memoria, sospensione specificamente contestata daldifensore di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della discussione orale, pur non tenendosi conto delrinvio disposto in tale udienza, alla data del 9/11/2021, erano stati legittimamentedisposti 399 giorni di sospensione, cosicché deve escludersi che, a quella data,fosse già maturata la prescrizione dei reati di cui ai capi m) e p).Sulla base di tali considerazioni, deve, dunque, affermarsi che lacontestazione della circostanza aggravante è stata legittimamente effettuata,cosicché, ai fini della prescrizione dei reati ascritti, deve considerarsi il più lungotermine conseguente alla natura ad effetto speciale dell’aggravante in questione.3. È, inoltre, tardiva, in quanto dedotta per la prima volta con il ricorso percassazione, l’eccezione di nullità, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], nel corpo del secondomotivo di ricorso.Osserva preliminarmente il [OSCURATO:PERSONA] che l’imputato si è limitato a dedurrel’omessa notifica del verbale di udienza contenente la contestazione suppletiva,senza, tuttavia, lamentarsi dell’impossibilità di esercizio dei diritti riconosciutidall’art. 519 cod. proc. pen., nel testo vigente all’epoca dei fatti.Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio di diritto secondo ilquale l'omessa notifica all'imputato non presente in aula del verbale di udienzacontenente la contestazione di un'aggravante, ex art. 520 cod. proc. pen.,determina una nullità a regime intermedio, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 180cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, non incidendo sulla"vocatio in iudicium", ma comportando, comunque, una lesione del diritto di difesa(Sez. 6, n. 10106 del 26/02/2026, Battaini, Rv. 289648 – 02).Si è, infatti, condivisibilmente affermato che in base al combinato dispostodegli artt.178, lett.c) e 179 cod. proc. pen., è solo l'omessa citazione dell'imputatoche determina una nullità assoluta e insanabile, posto che in tal caso viene menola stessa vocatio in iudicium; ne consegue che, stante il principio di tassatività chedisciplina le nullità processuali, non può ricomprendersi nella nozione di "omessacitazione" anche un atto strutturalmente diverso, qual è la notifica del verbale diudienza contenente la nuova contestazione. Mentre, infatti, la notifica dell'atto dicitazione tutela la partecipazione dell'imputato al suo procedimento, cosicché lasua omissione è assistita da una tutela rafforzata mediante la previsione dellanullità assoluta nel caso di omessa citazione (così, Sez. 6, n. 10106 del 2026, cit.),la notifica del verbale di udienza contenente una contestazione suppletiva èpreordinata ad assicurare il contraddittorio tra le parti ed il pieno esercizio deldiritto di difesa (si veda, al riguardo, Sez.5, n. 10196 del 31/1/2013, Mannino, Rv.254658), la cui violazione deve essere eccepita dalla parte interessata nei terminiindicati dall’art. 180 cod. proc. pen.3.1. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole della presenta di una diversa interpretazioneaffermata da Sez. 6, n. 30187 del 09/07/2025, Bouzid, Rv. 288629, secondo laquale la modifica dell'imputazione avvenuta in udienza, non accompagnata dallanotifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato assente ai sensidell'art. 520 cod. proc. pen., nella formulazione previgente al d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, sulla scorta della rinunzia espressa nella medesima udienza daldifensore di fiducia domiciliatario, dà luogo ad una nullità insanabile dellasuccessiva sentenza per violazione delle prerogative difensive personalidell'imputato.Siffatta soluzione omette, tuttavia, di considerare la finalità della notificadel verbale, richiesta dall’art. 520 cod. proc. pen., rispetto alla notifica dellavocatio in iudicium e il principio di tassatività della nullità, prevedendo l’art. 179cod. proc. pen. la nullità assoluta solo per «l’omessa citazione dell’imputato», allaquale, come detto, non è assimilabile la omessa notifica del verbale contenente lanuova contestazione.4. Venendo alle censure sul giudizio di responsabilità, sono inammissibili iprimi tre motivi di ricorso dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quantocostituiti da censure di merito, confutative, generiche e meramente reiterativedelle medesime doglianze formulate in appello, esaminate e rigettate dalla Corteterritoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si vedano, al riguardo,le pagine da 26 a 35).I ricorrenti insistono nel sostenere la congruità degli interventi eseguiti e laveridicità delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione ospedaliera cui siriferiscono i capi m) e p), omettendo ogni confronto critico con la sentenzaimpugnata che, con argomentazioni saldamente ancorate alle risultanze istruttorie(in particolare, come sottolineato anche dal Procuratore Generale, la circostanzache il parere dei due esperti, su cui insistono i ricorrenti, è stato disatteso dallaCommissione di indagine interna, nonché le conclusioni dei consulenti del Pubblicoministero), ha confermato, con certezza, la loro falsità, richiamando,correttamente, la giurisprudenza di questa Corte che qualifica la scheda didimissione ospedaliera come atto pubblico coerente con il suo inserimento incartella clinica oltre che con la sua valenza non meramente ricognitiva, ma didel 22/6/2013, Rv. 257124), nonché funzionale alla corretta applicazione deiD.R.G. ("[OSCURATO:PERSONA]"), termine con il quale si indica una categoria dipazienti ospedalieri definita per caratteristiche cliniche analoghe, che richiedonoper il loro trattamento quantità omogenee di risorse ospedaliere (Sez. F, n. 41824del 02/09/2008, Regolo, Rv. 242103).Parimenti immune da vizi è l’affermazione di responsabilità di LetterioCalbo, una responsabilità non di posizione, come sostiene il ricorrente, macorrelata specificamente, alla luce di quanto dichiarato in dibattimento dai prof.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla ricostruzione dei suoi compiti, in particolare quellorelativo alla redazione della scheda di dimissione. A ciò va aggiunto, trattandosi didoppia conforme, il contenuto della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] (riportata allepagine 32 e 33 della sentenza di primo grado), da cui risulta che la donna fuvisitata il giorno dopo l’intervento chirurgico di rimozione e sostituzione delleprotesi mammarie, proprio da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA], nonché lacircostanza, riportata a pagina 61 della sentenza, che le protesi, acquistate al difuori del canale ufficiale, venivano recapitate all’indirizzo di casa di [OSCURATO:PERSONA].5. Anche la censura sulla qualifica pubblicistica di [OSCURATO:PERSONA] non superail vaglio di ammissibilità in quanto formulata in termini generici e meramenteassertivi.Va, al riguardo, ribadito il principio di diritto, richiamato ed applicato dallasentenza impugnata, secondo il quale, il medico specializzando riveste la qualitàdi pubblico ufficiale ed ha, per conseguenza, natura di atto pubblico il cosiddettofoglio di obiettività facente parte della cartella clinica, da questi compilato,considerato che egli gode di un'autonomia vincolata nell'esercizio delle attivitàteoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici, svolgendola sua attività sotto la guida e le direttive di un tutore, sicché l'atto medico da essocompiuto e il documento amministrativo che lo attesta devono considerarsi comeil portato di una partecipazione congiunta del medico in formazione e del "tutor",che attribuisce al documento il carattere dell'atto pubblico (Sez. 5, n. 16857 del10/01/2011, Tognon, Rv. 250160).Il medico specializzando, infatti, oltre ad essere in possesso di una laureain medicina e chirurgia e della relativa abilitazione, pur operando durante il corsodi specializzazione sotto la vigilanza di un medico professionista nella specialitàoggetto del corso, va considerato alla stessa stregua, con i medesimi obblighi eresponsabilità gravanti sul professionista.Va, inoltre, considerato che il medico specializzando è vincolato da unrapporto contrattuale stipulato con la struttura universitaria sede della scuola dispecializzazione. Si tratta del “contratto di formazione medica specialistica”disciplinato dall’art. 37 d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 (Attuazione della direttiva93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimentodei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE).Ai sensi dell’art. 37, comma 3, tale contratto è stipulato con l'università,ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hannosede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativadella scuola di specializzazione.Ciò in funzione degli impegni assunti dal medico specializzando, cheassistenziale, implicante, come emerge dall’art. 38, comma 3, la partecipazioneguidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale èassegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compitiassistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttivericevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabilidelle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.Proprio in ragione della natura del rapporto contrattuale con la strutturauniversitaria e delle mansioni assunte, al medico specializzando va attribuita lamedesima qualifica pubblicistica del medico professionista operante all’internodella medesima struttura pubblica.6. Il quinto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile in quanto, come correttamente dedotto dal Procuratore Generale, ècompletamente eccentrico rispetto alla natura del reato ascritto, dalla quale esulaogni profilo attenente al profitto.7. È, infine, inammissibile il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quanto, in disparte l’irrilevanza in questa Sede dei particolari delle tecnichechirurgiche, è costituito da mere censure di merito di contenuto confutativo.8. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali. Inoltre, i ricorrenti vanno condannati alpagamento della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delleammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.186 del 2000).Gli imputati vanno, infine, condannati alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] G. Martino, che si liquidano nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] G. Martino che liquida in complessivi euro 4.500.00, oltre accessori dilegge.Così deciso l’8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29554/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris