CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 31382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
getto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 12 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianzadi Genova rigettava l’istanza proposta dall’odierno ricorrente avente adoggetto la misura alternativa della detenzione domiciliare. Premetteva cheil ricorrente, in espiazione della pena di anni 11 di reclusione perviolazione della legge sugli stupefacenti, è persona:- Ultrasettantenne (79 anni); cittadino italiano; con nucleofamiliare in Italia, inserito socialmente ed economicamente;disponibile ad attività di volontariato;- Con precedenti penali (oltre quello in espiazione) relativi aviolazione del d.P.R. n. 309 del 1990 (anni 2000, 2001, 2003, 2006,2017);- Con relazione di sintesi (4.2.2026) attestante regolarità nellacondotta intramuraria; attività lavorativa come addetto alle pulizie daluglio 2025; maggiore apertura alla riflessione e maggioreconsapevolezza delle condotte antigiuridiche con avvio delladisponibilità a ripercorrere le condotte di uso e traffico di stupefacenti,pur essendo ancora incompleta la consapevolezza rispetto ai reatioggetto di condanna; buoni legami familiari con i figli, disponibiliall’aiuto economico; disponibilità ad attività di volontariato;- Con re laz ione UEPE attestante una maggior econsapevolezza della gravità dei reati commessi, la presa in carico daparte del SERD per uso di cocaina, situazione economica che consenteil mantenimento (pensione sociale, disponibilità dei figli all’aiutoeconomico, idoneità del domicilio).Riteneva che ostavano all’accoglimento dell’istanza l’impossibilità diformulare una prognosi positiva sulla futura astensione dal commetteredelitti tenuto conto del fatto che la pena espiata è inferiore ad 1/6, chemanca piena consapevolezza della gravità delle condotte commesse(importanti acquisti di stupefacente a fini di cessione nell’ambito ditramite la Spagna) con relativo difetto di revisione critica, che la condottarisulta protratta per oltre dieci anni fino ad epoca recente, che vi sonoprecedenti penali per reati della stessa specie e che la disponibilità disostegno economico da parte dei figli non è sufficiente ad escludere ilrischio di recidiva, in mancanza di un personale ravvedimento critico e dispecifici e reiterati precedenti.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso. Osserva che:- Il ricorrente, tenuto conto del periodo trascorso in misuracautelare, ha espiato più di 1/6 della pena;- Che la condotta criminosa per la quale è in espiazione penanon si è protratta per dieci anni, bensì dall’11.6.2012 al 26.1.2013,ovvero per poco più di sette mesi, come evincibile dalla sentenza diprimo grado;- Che le quantità di stupefacente trattate non erano ingenti,tanto che non è stata contestata l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R.n. 309 del 1990.Lamenta, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza non abbia fattocorretta applicazione dei principi indicati da questa Corte di legittimità, laquale ha chiarito che nella valutazione relativa alla concedibilità dellepene alternative non possono assumere rilievo decisivo la gravità dei reaticommessi e la mancata ammissione di colpevolezza, né si richiede unacompleta revisione critica delle proprie condotte, essendo sufficientel’accettazione della decisione di condanna e l’evoluzione positiva dellapersonalità nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con memoria depositata tardivamente(1.7.2026), la quale, quindi, non può essere presa in considerazione, ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. L’art. 47-ter della legge n. 354 del 1975, al comma 01,prevede che la pena della reclusione “per qualsiasi reato”, salvo quelliprevisti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies cod. pen., dall'art. 51, comma 3-bis, cod.proc. pen. e dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, può essereespiata presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura,assistenza ed accoglienza, quando il condannato è persona che, almomento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio dellastessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia statodichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né siastato mai condannato con l'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen.La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la detenzionedomiciliare non può ritenersi come “dovuta” ai condannatiultrasettantenni, ma è rimessa in ogni caso alla valutazionediscrezionale della magistratura di sorveglianza, la quale è tenuta averificare la meritevolezza e l'idoneità della misura a facilitare ilreinserimento sociale del condannato, come evincibile al tenoretestuale del comma 1 del citato art. 47-ter Ord. Pen., laddove affermatestualmente che "la pena può essere espiata”.Ne consegue che, al pari di quanto previsto da tutte le altredisposizioni in materia di benefici penitenziari, alla magistratura disorveglianza è riservato il potere di verificare, caso per caso, lasussistenza dei presupposti sopra indicati.«Non è quindi ravvisabile nella norma in esame alcunautomatismo, appunto perché la ragion d'essere di tutte le misurealternative alla detenzione, anche quando sono ammissibili, siccomerientranti, come nel caso in esame, negli specifici limiti previsti perciascuna di esse, è quello di favorire il recupero del condannato e diprevenire la commissione di reati; ed è significativo al riguardo che illegislatore, con riferimento alla detenzione domiciliare per gliultrasettantenni, non ha dato vita ad un istituto autonomo e separato,ma si è limitato ad operare alcuni aggiustamenti all'art. 47-ter Ord.Pen. in vigore, in tal modo lasciando chiaramente intendere che sitrattava di misura pur sempre sottoposta alla disciplina generalepropria della detenzione domiciliare, alle modalità, alle prescrizioni edagli interventi dei servizi sociali, quali previsti dal quarto comma dellanorma in esame, ai controlli previsti al comma 4-bis ed alla revoca peril caso di evasione ovvero di incompatibilità del comportamento delcondannato, contrario alla legge ovvero alle prescrizione impostegli(cfr. commi sesto e segg. della citata norma di legge)» (Sez. 1, n.8712 del 08/02/2012, Rv. 252921-01).3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fattocorretta applicazione dei principi enunciati in quanto ha fondato ilrigetto sulla prognosi negativa in ordine alla possibilità di recidiva.Tanto ha dedotto, con motivazione logica e aderente ai dati oggettiviriferiti nell’ordinanza e non contestati, dai precedenti specifici ereiterati, dal grave reato in espiazione [della stessa natura deiprecedenti e attuato con modalità indicative di gravità della condotta(nell’ambito di associazione dedita al traffico internazionale distupefacenti con introduzione nel territorio nazionale di sostanzastupefacente del tipo cocaina in quantità significative dalla Colombia edella gravità dei fatti commessi e dalla mancanza di un personaleravvedimento critico.Tenuto conto della entità della pena espiata (tre anni sugli undiciinflitti) e dello stato ancora iniziale e parziale di revisione critica, ilTribunale ha valutato, con motivazione priva di vizi logici, che la spintacriminale e la capacità a delinquere dimostrata in lunghi anni dicrimine (tenuto conto anche dei precedenti, iniziati già nel 2000) nonpossono dirsi ancora adeguatamente compensati dal percorsorieducativo intrapreso né sufficientemente contenuti dal sostegnoeconomico ed affettivo assicurato dalla famiglia.4. Non inficiano la consistenza dell’apparato argomentativo lacircostanza che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza, ilcondannato abbia espiato meno di un sesto della pena, posto che ilcomma 1 dell’art. 47-ter Ord. pen. non prevede un limite di pena al disotto del quale i soggetti ultrasettantenni non possono accedere allapena alternativa. Il richiamo all’entità di pena espiata è volto,piuttosto, a supportare l’argomentazione relativa alla parzialerevisione critica.Parimenti non dirimente è il riferimento al decennio di protrazionedella condotta criminosa. Ed infatti, a prescindere dalla circostanzache non risulta allegata la sentenza richiamata, sicché non èverificabile l’errore percettivo del Tribunale, in ogni caso, il riferimentoai plurimi pregressi precedenti per reati della stessa indole ed anchecoevi a quello in esecuzione nonché lo stato di assuntore di cocaina(che ha comportato la presa in carico da parte del SERD),costituiscono elementi sufficiente ad argomentare in ordine al pericolodi recidiva.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.