CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 11658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza nel 10 giugno 2022, depositata il 20 giugno 2022, riformando ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 aprile 2021, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, nella misura di tre anni e tre mesi di reclusione ed euro 4.500 di multa. 2. Antonio brio ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. In particolare, con il primo motivo, si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 24, 62-bis e 134 cod. pen. e 599-bis e 603 cod. proc. pen.), la sussistenza di un vizio non rilevato dalla Corte, laddove la riduzione della pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche ha avuto effetto solo per quanto attiene alla pena detentiva e non per la pena pecuniaria, rimasta immutata. Ci si duole, inoltre, che non sia stata valutata la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, nello specifico mediante l'esame del medesimo imputato, dopo l'acquisizione di due verbali di interrogatorio da cui si poteva dedurre la sua recente qualità di collaboratore di giustizia. 2.2. Con il secondo motivo, si censura - ripercorrendo, nella diversa ottica di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quanto indicato per il motivo precedente - la mancanza, arbitrarietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, nonché alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, chiesta con il deposito dei verbali di interrogatorio sopraindicati. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. 3.1. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peti. (Sez. 4, n. 52E03 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878). Resta, dunque, manifestamente preclusa allo scrutinio di questa Corte ogni valutazione in merito alla rinnovazione istruttoria, dal momento che la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli inerenti la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, esonera il giudice di secondo grado, salve le questioni rilevabili di ufficio, da ogni ulteriore apprezzamento sulla penale responsabilità.3.2. Quanto alla lamentata ingiustizia della pena finale e della mancata considerazione della doverosa diminuzione ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen., è sufficiente osservare come non sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, che deduca vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano però trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, in tema di inammissibilità di un ricorso con cui si lamentava Vapplicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di reformatio in peius, rivestiva comunque natura legale). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha - correttamente, trattandosi di reati puniti con pene congiunte - operato la riduzione su entrambe le pene da irrogare, senza seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria (cfr. Sez. 4, n. 42144 del 14/10/2021, Vitanza, Rv. 282069-02). Nello specifico, a fronte di una condanna in primo grado a quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa, le parti hanno concordato una pena base di quattro anni di reclusione ed euro 5.000 di multa, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche a tre anni di reclusione ed euro 3.500 di multa, poi aumentata per la continuazione, nella stessa misura della sentenza di primo grado, alla pena finale di tre anni e tre mesi di reclusione ed euro 4.500 di multa. Secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr., Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934-02; Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Sotgiu, Rv. 283723), costituiscono "pena illegale" - la pena che, per specie o per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale (pena illegale ab origine); - la pena che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge pena più sfavorevole. La pena irrogata dalla Corte (che è esattamente quella concordata tra le parti), con ogni evidenza, non può essere ricondotta in alcun modo alla nozione di pena illegale. 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), al pagamento in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente , al pagamento delle spese processuali e della som