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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 36843/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, il 29/06/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Varese del 10/05/2018 in relazione al reato di cui all'art. 644 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

1. Le doglianze, reiterative delle analoghe censure sollevate con i motivi di appello, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e coerenza della motivazione, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito corretta e congrua risposta alle critiche contenute negli atti di appello e ha esposto le ragioni giuridiche e gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

In specifico. 1.1.

La censura oggetto del primo motivo relativa alla mancata determinazione del tasso di interesse è del tutto inconferente.

Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla specifica dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], che in tal modo ha confermato quanto detto dalla persona offesa, cioè che il tasso di interesse era pari al 10% mensile, infatti, è più che sufficiente a dare conto della sussistenza dell'entità del tasso convenuto e così della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

1.2. La doglianza oggetto del secondo motivo, nel quale si contesta la sussistenza di elementi significativi in ordine alla responsabilità del ricorrente, che sarebbe intervenuto in un momento successivo, è manifestamente infondata.

Anche in ordine a tale aspetto, infatti, la Corte territoriale, con i riferimenti agli incontri con la persona offesa avvenuti il 16/10/2010 e 18/10/2010, all'uso dell'utenza telefonica e alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ha dato adeguato e coerente conto del contributo fornito e alla consapevolezza del ricorrente (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata).2.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 04/07/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, il 29/06/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Varese del 10/05/2018 in relazione al reato di cui all'art. 644 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. Le doglianze, reiterative delle analoghe censure sollevate con i motivi di appello, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e coerenza della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito corretta e congrua risposta alle critiche contenute negli atti di appello e ha esposto le ragioni giuridiche e gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In specifico. 1.1. La censura oggetto del primo motivo relativa alla mancata determinazione del tasso di interesse è del tutto inconferente. Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla specifica dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], che in tal modo ha confermato quanto detto dalla persona offesa, cioè che il tasso di interesse era pari al 10% mensile, infatti, è più che sufficiente a dare conto della sussistenza dell'entità del tasso convenuto e così della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. 1.2. La doglianza oggetto del secondo motivo, nel quale si contesta la sussistenza di elementi significativi in ordine alla responsabilità del ricorrente, che sarebbe intervenuto in un momento successivo, è manifestamente infondata. Anche in ordine a tale aspetto, infatti, la Corte territoriale, con i riferimenti agli incontri con la persona offesa avvenuti il 16/10/2010 e 18/10/2010, all'uso dell'utenza telefonica e alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ha dato adeguato e coerente conto del contributo fornito e alla consapevolezza del ricorrente (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata).2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 04/07/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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